Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 65 Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 1(1) Oggetto delle tasse. Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse
sulle concessioni regionali, istituite con la legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nellannessa
tariffa che fa parte integrante della presente legge.
Le tasse sono dovute nella misura e nei modi
prescritti nella tariffa stessa.
Art. 2Riscossione delle tasse. La tassa di rilascio è dovuta in occasione
dellemanazione dellatto e va corrisposta non oltre la consegna di esso
allinteressato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando
gli atti venuti a scadenza vengono nuovamente posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la
vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.
Nei casi espressamente previsti nella tariffa,
gli atti la cui validità superi lanno sono assoggettati ad una tassa annuale da
corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a
quello nel quale latto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della
popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dellultimo censimento
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3Modalità di pagamento. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali
sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante
versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione
Puglia.
Art. 4Riscossione coattiva. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle
concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la
riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non
sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate. Art. 6(2) (Sanzioni) [1. Chi esercita unattività
per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto latto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in
ogni caso non inferiore a lire 200 mila .(4)
2. Il
pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali
senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del
tributo medesimo, salvo regresso. (5) Salvo che non sia diversamente
disposto nell annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre
i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si
incorre:
a) in una sopratassa del 10%
della tassa dovuta, se questa e corrisposta entro 30 giorni dalla
scadenza;
b) da una sopratassa del 20%
della tassa dovuta se questa e corrisposta oltre il termine di cui alla
precedente lettera a) ma prima dell accertamento dell infrazione (3)
(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/98, art. 59, comma 1(3) Comma abrogato dalla l.r. 25/2003, art. 8(4) Vedi, anche, l'art. 8,
comma 1, legge
regionale. 4 dicembre 2003, n. 25. (5) Vedi, anche, l'art. 8,
comma 1, legge
regionale. 4 dicembre 2003, n. 25. Art. 7Accertamento e definizione delle violazioni. Le violazioni delle norme della presente legge
sono accertate, oltre che dagli Organi previsti dalle norme dello Stato in
materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari
dellamministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli
uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dallAssessore al ramo
e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede
degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto
agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono
pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del
contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di
competenza.
Art. 8Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni
alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla
Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7
febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la
Regione allErario agli effetti di cui allart. 1 di detta legge.
Per i proventi di pertinenza dei funzionari
regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste
dallart. 78
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 9Decadenze e rimborsi. Laccertamento delle violazioni alle norme della
presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni
decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al competente
Ufficio regionale del Contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni
regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dellatto sottoposto a
tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante linutile decorso del termine di cui
al primo comma, latto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle
concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga
corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato
pagamento.
Art. 10Norme abrogate. Le disposizioni non compatibili con le norme
della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia
delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 11
Art. 12(Disposizioni transitorie e
finali) Il pagamento per lanno 1980 delle tasse
indicate nellallegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa
alla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto,
può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I pagamenti eventualmente effettuati dai
contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per
effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, si considerano validamente eseguiti fatta salva la richiesta di
rimborso della Regione nei confronti dello Stato.
Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse
corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura
indicata nellalegge regionale 17 agosto 1977, n. 28 sui provvedimenti amministrativi
previsti nellannessa tariffa. Tariffa allegato (6)
(6) L’allegato è da intendersi implicitamente abrogato dalla l.r. 31/2001, art. 1. Vedi ora l’allegato alla l.r. 31/2001
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