Anno 1980
Numero 68
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 68

Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all' agricoltura.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia si propone di promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, nonche la divulgazione e la dimostrazione applicate all agricoltura, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo agricolo regionali e zonali o, in mancanza, nelle direttive della Regione.





Art. 2

(Programmi poliennali, piani annuali e progetti esecutivi)


Per la realizzazione dei fini stabiliti nell art. 1 la Regione predispone programmi poliennali articolati in piani annuali ed in progetti esecutivi, sia annuali che pluriennali.

In detti programmi, piani e progetti sono indicati gli obiettivi da realizzare, i tempi di attuazione, gli eventuali Enti, Organismi, Istituti che debbono attuarli, nonche la spesa da sostenere.

I programmi, i piani ed i progetti sono predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale contestualmente all adozione dei bilanci regionali di previsione pluriennali e annuali cui fanno riferimento per il relativo finanziamento.





Art. 3

(Istituzione del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)


E istituito il Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, con compiti di consulenza e proposta nei confronti dei competenti organi regionali nonche di coordinamento della ricerca, della sperimentazione,  della divulgazione e della dimostrazione che si attuano sul territorio regionale.

Il Comitato formula, tra l altro, proposte alla Giunta regionale per la compilazione dei programmi poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi di cui al precedente articolo, nonche su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale tramite l Assessore all agricoltura e foreste.

Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato delle iniziative avviate e su quelle da programmare che e trasmessa, per la discussione, al Consiglio regionale.





Art. 4

(Composizione e funzionamento del Comitato)


Il Comitato di cui al precedente art. 3 e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ed e composto da:

1) l Assessore regionale all agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;

2) l Assessore regionale alla formazione professionale, o suo delegato;

3) l Assessore regionale alla programmazione, o suo delegato;

4) due componenti la Commissione consiliare permanente per l agricoltura e foreste del Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, designati dalla stessa;

5) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

6) il coordinatore del settore Agricoltura della Regione;

7) il responsabile dell Ufficio ricerca e divulgazione di cui al successivo art. 6;

8) un componente il Consiglio di amministrazione dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dallo stesso;

9) il Direttore generale dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

10) un rappresentante, a livello scientifico, per ciascuno degli Istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Puglia, designato dagli stessi;

11) due rappresentanti della Facolta di scienze agrarie della Universita di Bari, designati dalla stessa;

12) un rappresentante della facolta di Veterinaria dell Universita di Bari, designato dalla stessa;

13) cinque presidi degli Istituti tecnici agrari della Puglia designati dagli stessi uno per Provincia;

14) cinque presidi degli Istituti professionali per l agricoltura della Puglia, designati dagli stessi uno per Provincia;

15) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche designato dallo stesso;

16) un rappresentante dell Ordine dei dottori agronomi della Puglia designato dal Coordinamento regionale;

17) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;

18) quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli allevatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

19) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

20) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti ed una Commissione esecutiva di cinque membri e puo articolarsi in Sezioni di lavoro.

Le funzioni di segretario del Comitato e della Commissione esecutiva sono svolte dal responsabile dell Ufficio ricerca e divulgazione.

Ai membri del Comitato, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, e dovuto a carico della Regione un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la localita di abituale dimora e quella in cui si e svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfetariamente in ragione di 1/ 5  del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed ai suoi componenti puo essere confermata la nomina per non piu di una volta. Il funzionamento del Comitato, della Commissione esecutiva e delle Sezioni di lavoro e disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato stesso.





Art. 5

(Realizzazione dei progetti esecutivi)


I progetti esecutivi approvati dal Consiglio regionale sono attuati dagli Istituti od Enti dipendenti dalla Regione Puglia ovvero, previa stipula di apposite convenzioni, dagli Istituti Universitari, dagli Istituti sperimentali del MAF, dei laboratori del CNR, da altri Enti o Istituti preposti alla ricerca e alla sperimentazione, dalle Organizzazioni professionali o cooperative dei produttori agricoli.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale dopo aver sentito le competenti Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale e in esse sono indicati, fra l altro, le finalita dei progetti, le strutture operative che debbono attuarli, i tempi di attuazione, i costi previsti, i modi di presentazione dei relativi risultati.





Art. 6

(Istituzione dell Ufficio regionale per la ricerca e la divulgazione)


Nell ambito dei Servizi regionali per l agricoltura e foreste e istituito l Ufficio per la ricerca e la divulgazione in agricoltura, con il compito:

- di assolvere alla funzione di segreteria tecnica del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

- di coordinare la predisposizione dei programmi poliennali dei piani annuali e dei progetti esecutivi e di seguirne la realizzazione;

- di curare i rapporti e l informazione tra gli Istituti regionali preposti alla ricerca e alla sperimentazione, nonche con gli altri Istituti o Enti operanti in Italia e all estero;

- di mantenere gli opportuni collegamenti con gli organi della programmazione regionale;

- di coordinare l organizzazione delle attivita di divulgazione e dimostrazione che la Regione promuove utilizzando gli uffici della Regione, gli Enti dipendenti, l ERSAP, nonche stipulando convenzioni con altre istituzioni e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli.





Art. 7

(Finanziamento dei programmi, piani e progetti)


Per l attuazione dei programmi, piani e progetti di cui all art. 2 della presente legge e autorizzata una spesa globale pari a 6 miliardi di lire nel triennio 1980/ 1982.

La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l esercizio 1980 e pari a 500 milioni di lire.

Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All onere di cui al 1° comma del presente articolo si fa fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27- 12- 1977 n. 784, a condizione che i relativi interventi siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell art. 5 della predetta legge n. 984/ 77.

La Giunta Regionale puo assumere obbligazioni nell ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purche i pagamenti, da frazionarsi nel poliennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Al Bilancio di previsione della Regione per l anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 04210( cni): Spese per l attuazione di programmi piani e progetti riguardanti la ricerca e la sperimentazione in agricoltura competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16206 : Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimenti ai sensi dell art. 7 della legge 183/ 76 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000