Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 68 Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all' agricoltura.(•)
Art. 1(Finalita)(1) [Con la presente legge la
Regione Puglia si propone di promuovere, programmare e coordinare la ricerca e
la sperimentazione di interesse regionale, nonche la divulgazione e la
dimostrazione applicate all agricoltura, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo
agricolo regionali e zonali o, in mancanza, nelle direttive della Regione.]
Art. 2(Programmi poliennali, piani
annuali e progetti esecutivi)(2) [Per la realizzazione dei fini
stabiliti nell art. 1 la Regione predispone programmi poliennali articolati in
piani annuali ed in progetti esecutivi, sia annuali che pluriennali.
In detti programmi, piani e
progetti sono indicati gli obiettivi da realizzare, i tempi di attuazione, gli
eventuali Enti, Organismi, Istituti che debbono attuarli, nonche la spesa da
sostenere.
I programmi, i piani ed i
progetti sono predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio
regionale contestualmente all adozione dei bilanci regionali di previsione
pluriennali e annuali cui fanno riferimento per il relativo
finanziamento.]
Art. 3(Istituzione del Comitato
regionale per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura)(3) [E istituito il Comitato
regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, con compiti di
consulenza e proposta nei confronti dei competenti organi regionali nonche di
coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione che
si attuano sul territorio regionale.
Il Comitato formula, tra l
altro, proposte alla Giunta regionale per la compilazione dei programmi
poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi di cui al precedente
articolo, nonche su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio
regionale o dalla Giunta regionale tramite l Assessore all agricoltura e
foreste.
Il Comitato redige una
relazione annuale sullo stato delle iniziative avviate e su quelle da
programmare che e trasmessa, per la discussione, al Consiglio
regionale.]
Art. 4(Composizione e funzionamento
del Comitato)(4) [Il Comitato di cui al
precedente art. 3 e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale,
su conforme deliberazione della Giunta stessa, ed e composto da:
1) l Assessore regionale all
agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;
2) l Assessore regionale alla
formazione professionale, o suo delegato;
3) l Assessore regionale alla
programmazione, o suo delegato;
4) due componenti la
Commissione consiliare permanente per l agricoltura e foreste del Consiglio
regionale, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della
minoranza, designati dalla stessa;
5) i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
6) il coordinatore del settore
Agricoltura della Regione;
7) il responsabile dell
Ufficio ricerca e divulgazione di cui al successivo art. 6;
8) un componente il Consiglio
di amministrazione dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia,
designato dallo stesso;
9) il Direttore generale dell
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
10) un rappresentante, a
livello scientifico, per ciascuno degli Istituti di ricerca e sperimentazione
operanti in Puglia, designato dagli stessi;
11) due rappresentanti della
Facolta di scienze agrarie della Universita di Bari, designati dalla
stessa;
12) un rappresentante della
facolta di Veterinaria dell Universita di Bari, designato dalla stessa;
13) cinque presidi degli
Istituti tecnici agrari della Puglia designati dagli stessi uno per
Provincia;
14) cinque presidi degli
Istituti professionali per l agricoltura della Puglia, designati dagli stessi
uno per Provincia;
15) un rappresentante del
Consiglio Nazionale delle Ricerche designato dallo stesso;
16) un rappresentante dell
Ordine dei dottori agronomi della Puglia designato dal Coordinamento
regionale;
17) un rappresentante dei
Collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal Coordinamento
regionale;
18) quattro rappresentanti
delle Organizzazioni professionali agricole e degli allevatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello
regionale;
19) tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
20) tre rappresentanti delle
organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.
Il Comitato elegge tra i suoi
componenti due Vice Presidenti ed una Commissione esecutiva di cinque membri e
puo articolarsi in Sezioni di lavoro.
Le funzioni di segretario del
Comitato e della Commissione esecutiva sono svolte dal responsabile dell
Ufficio ricerca e divulgazione.
Ai membri del Comitato,
eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in
materia, e dovuto a carico della Regione un gettone di presenza stabilito nella
misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il
limite di un solo gettone giornaliero, nonche il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti
di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a
presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi siano
esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto
ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza
esistente fra la localita di abituale dimora e quella in cui si e svolta la
seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono
rimborsate forfetariamente in ragione di 1/ 5
del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni
chilometro percorso, effettuando l arrotondamento per eccesso a lira intera
sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, la
eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
Il Comitato dura in carica
cinque anni ed ai suoi componenti puo essere confermata la nomina per non piu
di una volta. Il funzionamento del Comitato, della Commissione esecutiva e delle
Sezioni di lavoro e disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato
stesso.]
Art. 5(Realizzazione dei progetti
esecutivi)(5) [I progetti esecutivi approvati
dal Consiglio regionale sono attuati dagli Istituti od Enti dipendenti dalla
Regione Puglia ovvero, previa stipula di apposite convenzioni, dagli Istituti
Universitari, dagli Istituti sperimentali del MAF, dei laboratori del CNR, da
altri Enti o Istituti preposti alla ricerca e alla sperimentazione, dalle
Organizzazioni professionali o cooperative dei produttori agricoli.
Le convenzioni di cui al
precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale dopo aver sentito le
competenti Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale e in esse
sono indicati, fra l altro, le finalita dei progetti, le strutture operative
che debbono attuarli, i tempi di attuazione, i costi previsti, i modi di
presentazione dei relativi risultati.]
Art. 6(Istituzione dell Ufficio
regionale per la ricerca e la divulgazione)(6) [Nell ambito dei Servizi
regionali per l agricoltura e foreste e istituito l Ufficio per la ricerca e
la divulgazione in agricoltura, con il compito:
- di assolvere alla funzione di
segreteria tecnica del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
- di coordinare la
predisposizione dei programmi poliennali dei piani annuali e dei progetti
esecutivi e di seguirne la realizzazione;
- di curare i rapporti e l
informazione tra gli Istituti regionali preposti alla ricerca e alla
sperimentazione, nonche con gli altri Istituti o Enti operanti in Italia e all
estero;
- di mantenere gli opportuni
collegamenti con gli organi della programmazione regionale;
- di coordinare l
organizzazione delle attivita di divulgazione e dimostrazione che la Regione
promuove utilizzando gli uffici della Regione, gli Enti dipendenti, l ERSAP,
nonche stipulando convenzioni con altre istituzioni e con le organizzazioni
professionali dei produttori agricoli.]
Art. 7(Finanziamento dei programmi,
piani e progetti)(7) [Per l attuazione dei
programmi, piani e progetti di cui all art. 2 della presente legge e
autorizzata una spesa globale pari a 6 miliardi di lire nel triennio 1980/
1982.
La quota che fa carico alla
competenza del Bilancio di previsione della Regione per l esercizio 1980 e
pari a 500 milioni di lire.
Per gli esercizi successivi le
quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione.
All onere di cui al 1° comma
del presente articolo si fa fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai
sensi della legge 27- 12- 1977 n. 784, a condizione che i relativi interventi
siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati
dalla Regione ai sensi dell art. 5 della predetta legge n. 984/ 77.
La Giunta Regionale puo
assumere obbligazioni nell ambito della spesa globale autorizzata anche in
eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purche i pagamenti,
da frazionarsi nel poliennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di
competenza.
Al Bilancio di previsione della
Regione per l anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 04210( cni): Spese per l
attuazione di programmi piani e progetti riguardanti la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura competenza L. 500.000.000 cassa L.
500.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 16206 : Finanziamento per
programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimenti ai sensi dell art. 7
della legge 183/ 76 competenza L. 500.000.000 cassa L.
500.000.000]
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