Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 69 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.
Art. 1(Finalita) Allo scopo di favorire l ammodernamento delle strutture agricole aziendali e di far fronte alle istanze rivolte dagli operatori agricoli per l esecuzione di opere di miglioramento fondiario in epoca precedente all entrata in vigore della legge statale 27- 12- 1977, n. 984, la Regione adotta un programma di interventi a favore delle aziende agricole pugliesi.
Art. 2(Incentivi previsti) A favore delle imprese di cui al successivo articolo possono essere concessi: - contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile per le opere previste dall art. 15 della LR 20- 1- 1975, n. 7; - contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per le opere previste dagli artt. 15 e 16 della legge 27- 10- 1966, n. 910; - contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile per le opere previste dalla legge statale 2- 3- 1974, n. 78.
Art. 3(Beneficiari) Ai benefici previsti dal presente programma possono accedere le imprese agricole per interventi aziendali di irrigazione, di miglioramento fondiario strutturale ai fabbricati rurali, agli impianti arborei, purche riferiti ad istanze regolarmente presentate alla Regione entro il 31- 12- 1978. Sono incluse nel programma anche le imprese le cui opere progettate non potettero essere ammesse a contributo a causa della cessazione dei finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno. La percentuale del contributo da erogare per tali opere e quella prevista al tempo della presentazione della richiesta. Nell erogazione dei contributi e data precedenza alle richieste avanzate da coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e dai conduttori di piccole aziende agrarie.
Art. 4(Procedure) I responsabili degli Ispettorati provinciali dell agricoltura dopo la formale deliberazione della Giunta regionale di approvazione e concessione dei contributi, sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di liquidazione delle somme assentite, previo accertamento di regolare esecuzione delle opere previste nei progetti esecutivi.
Art. 5(Termine di validita del programma) La validita del presente programma e fissata al 31- 12- 1981. Alla predetta data tutte le opere devono risultare effettivamente eseguite ed il contributo regionale gia liquidato ai sensi della legge regionale 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni. Il pagamento dei contributi concessi ed accertati e effettuato dal settore Ragioneria della Regione sulla base degli atti formali di liquidazione emessi dai responsabili degli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura.
Art. 6Per l attuazione del predetto programma e stanziata la somma di L. 2.000.000.000 da prelevarsi al Cap. 16206 del Bilancio regionale per il 1980 recante << Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo >>. Spese di investimenti ai sensi dell art. 7 della legge 183/ 76. Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni: PARTE II - SPESA Variazione in aumento Cap. 04722( cni) << Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali >> competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000 Variazione in diminuzione Cap. 16206 << Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo >>. Spese di investimento ai sensi dell art. 7 della legge 183/ 76 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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