Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 69 Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Allo scopo di favorire l
ammodernamento delle strutture agricole aziendali e di far fronte alle istanze
rivolte dagli operatori agricoli per l esecuzione di opere di miglioramento
fondiario in epoca precedente all entrata in vigore della legge statale 27- 12-
1977, n. 984, la Regione adotta un programma di interventi a favore delle
aziende agricole pugliesi.]
Art. 2(Incentivi
previsti)(3) [A favore delle imprese di cui
al successivo articolo possono essere concessi:
- contributi in conto capitale
fino al 45% della spesa ammissibile per le opere previste dall art. 15 della LR
20- 1- 1975, n. 7;
- contributi in conto capitale
fino al 50% della spesa ammissibile per le opere previste dagli artt. 15 e 16
della legge 27- 10- 1966, n. 910;
- contributi in conto capitale
fino al 70% della spesa ammissibile per le opere previste dalla legge statale 2-
3- 1974, n. 78.]
Art. 3(Beneficiari)(4) [Ai benefici previsti dal
presente programma possono accedere le imprese agricole per interventi aziendali
di irrigazione, di miglioramento fondiario strutturale ai fabbricati rurali,
agli impianti arborei, purche riferiti ad istanze regolarmente presentate alla
Regione entro il 31- 12- 1978.
Sono incluse nel programma
anche le imprese le cui opere progettate non potettero essere ammesse a
contributo a causa della cessazione dei finanziamenti da parte della Cassa per
il Mezzogiorno.
La percentuale del contributo
da erogare per tali opere e quella prevista al tempo della presentazione della
richiesta.
Nell erogazione dei contributi
e data precedenza alle richieste avanzate da coltivatori diretti, manuali
lavoratori della terra e dai conduttori di piccole aziende
agrarie.]
Art. 4(Procedure)(5) [I responsabili degli
Ispettorati provinciali dell agricoltura dopo la formale deliberazione della
Giunta regionale di approvazione e concessione dei contributi, sono delegati ad
emettere i formali provvedimenti di liquidazione delle somme assentite, previo
accertamento di regolare esecuzione delle opere previste nei progetti
esecutivi.]
Art. 5(Termine di validita del
programma)(6) [La validita del presente
programma e fissata al 31- 12- 1981. Alla predetta data tutte le opere devono
risultare effettivamente eseguite ed il contributo regionale gia liquidato ai
sensi della legge regionale 30- 5- 1977, n. 17 e successive
modificazioni.
Il pagamento dei contributi
concessi ed accertati e effettuato dal settore Ragioneria della Regione sulla
base degli atti formali di liquidazione emessi dai responsabili degli
Ispettorati Provinciali dell Agricoltura.]
Art. 6(7) [Per l attuazione del predetto
programma e stanziata la somma di L. 2.000.000.000 da prelevarsi al Cap. 16206
del Bilancio regionale per il 1980 recante Finanziamento per programmi
di ulteriore sviluppo . Spese di investimenti ai sensi dell art. 7
della legge 183/ 76.
Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE II -
SPESA
Variazione in aumento
Cap. 04722( cni)
Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle
strutture aziendali competenza L. 2.000.000.000 cassa L.
2.000.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 16206
Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo . Spese di
investimento ai sensi dell art. 7 della legge 183/ 76 competenza L.
2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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