Anno 1981
Numero 10
Data 19/01/1981
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 gennaio 1981, n. 10

Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1981.



ARTICOLO UNICO


La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi – il bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1981, presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio stesso.

E autorizzato l accertamento e la riscossione delle entrate, l impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale per il 1981, ai sensi del I e II comma dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalle leggi e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.