Legge Regionale 19 gennaio 1981, n. 10
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1981.
Articolo unico La Giunta regionale e
autorizzata ad esercitare provvisoriamente - per un periodo comunque non
superiore a quattro mesi – il bilancio di previsione della Regione per l
esercizio finanziario 1981, presentato al Consiglio regionale, sino a quando non
sia approvato con legge il bilancio stesso.
E autorizzato l accertamento
e la riscossione delle entrate, l impegno ed il pagamento delle spese sulla
base del bilancio presentato al Consiglio regionale per il 1981, ai sensi del I
e II comma dell art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17,
limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per
ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalle
leggi e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.