Legge Regionale 25 febbraio 1981, n. 20
Norme sul referendum abrogativo e consultivo - Modifica alla legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973.
Art. 1Il I comma dell art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante, << Norme sul referendum abrogativo e consultivo >> e sostituito dal seguente:
<< Entro dieci giorni dall emanazione dell ordinanza di cui al quinto comma dell articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il referendum.
La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data del decreto>>.