Anno 1981
Numero 20
Data 25/02/1981
Abrogato No
Materia Partecipazione;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 febbraio 1981, n. 20

Norme sul referendum abrogativo e consultivo - Modifica alla legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973.



Art. 1


Il I comma dell art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante, << Norme sul referendum abrogativo e consultivo >> e sostituito dal seguente:

<< Entro dieci giorni dall emanazione dell ordinanza di cui al quinto comma dell articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il referendum.

La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data del decreto>>.





Art. 2


Il primo comma dell art. 15 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 73 e sostituito dal seguente:

<< Presso il Tribunale, la cui circoscrizione comprende il capoluogo della Provincia, e costituito l Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente  del Tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum.

Dei tre magistrati il piu anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento >>.





Art. 3


Il terzo comma dell art. 21 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 73 e sostituito dal seguente: << La data di effettuazione e fissata a norma della seconda parte del primo comma dell art. 1 della presente legge e dello art. 1 della legge regionale n. 40 del 2- 12- 1974 >>.





Art. 4


Il primo comma dell art. 23 della L. R. n. 27 del 20- 12- 73 e sostituito dal seguente: << Il Presidente della Corte di Appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di << Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo >>.