Legge Regionale 25 febbraio 1981, n. 20
Norme sul referendum abrogativo e consultivo - Modifica alla legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 27/73 Art. 1Il I comma dell art. 9 della
legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante, Norme sul referendum
abrogativo e consultivo e sostituito dal
seguente:
Entro dieci giorni
dall emanazione dell ordinanza di cui al quinto comma dell articolo
precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il
referendum.
La data di effettuazione del
referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed
il novantesimo giorno successivo alla data del
decreto.