Anno 1981
Numero 24
Data 02/04/1981
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 aprile 1981, n. 24

Azioni di rivalsa sanitaria.



Art. 1


A decorrere dall 1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell esercizio dell azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalita di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.





Art. 2


A decorrere dall effettivo trasferimento delle funzioni alle Unita Sanitarie Locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, puo stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici.





Art. 3


Gli uffici regionali del contenzioso, nell ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformita di quanto prescritto dalla LR 15- 12- 76, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalse sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al TU 14 aprile 1910, n. 639.