Legge Regionale 2 aprile 1981, n. 24
Azioni di rivalsa sanitaria.
Art. 1A decorrere dall 1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell esercizio dell azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalita di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.
La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.