Anno 1981
Numero 24
Data 02/04/1981
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 30del 9 aprile 1981
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 aprile 1981, n. 24

Azioni di rivalsa sanitaria.



Art. 1

(1) 


A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme dovute per effetto dellesercizio dellazione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1976, n. 27 e legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre. 



(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 17/99, art. 8


Art. 2

(2) (3) 


1. Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire, la tempestiva attivazione dellattività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dellassistito e le dichiarazioni di questultimo dalle quali si evinca una presunta responsabilità di terzi per levento lesivo.

4. Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997, n. 39



(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, l.r. 4 maggio 1999, n. 17. Il testo originario così disponeva: «Art. 2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici». 
(3) Vedi anche la l.r. 22/2006, art. 41


Art. 3

(4) 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.

2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell’articolo 3 della L.R. n. 24/1981.

3. La riscossione e il recupero delle spese indicate nell’articolo 1 della L.R. n. 24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel comma 1, sono comunque affidate alle aziende sanitarie locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento del fatto che costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa .

4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.



(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 32/2008, art. 2 , comma 1; vedi  i commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 2, così come successivamente modificati dalla l.r. 10/2009, art. 37,  che così dispongono:“2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell’articolo 3 della l.r. 24/1981.