Anno 1981
Numero 36
Data 26/06/1981
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 giugno 1981, n. 36

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 64 e nuove norme in materia di molluschicoltura.



Art. 1


Il secondo comma dell art. 10 della legge 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:

<< Le provvidenze previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di Comuni o di Cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso d opera in base agli stati di avanzamento, vistati dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nell apposito piano di finanziamento predisposto dall organo competente della stessa Regione >>.





Art. 2


Il secondo comma dell art. 12 della L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:

<< Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e l ampliamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio, con uno stanziamento in bilancio per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni >>.

Il IV comma dell art. 12 della L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:

<< Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l ampliamento, il miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi, di impianti, fissi o galleggianti  per la coltivazione l allevamento, l accrescimento e il deposito degli stessi molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 >>.

All art. 12 della L. R. 7- 9- 1979, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi:

<< Le somme stanziate ai sensi del III e V comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo previsto nella norma medesima, potranno  essere spese per la concessione di contributi in conto capitale, aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla lettera b) dell art. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della spesa ammessa.

Per la parte restante potra essere concesso un contributo in conto interessi con le modalita di cui al precedente art. 7, commi II e III >>.





Art. 3


Il I comma dell art. 3 della L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:

<< La concessione delle provvidenze di cui all art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione.

Il piano predisposto dalla Giunta regionale deve essere sottoposto all approvazione del Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.