Legge Regionale 26 giugno 1981, n. 36 Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 64 e nuove norme in materia di molluschicoltura.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 64/79 Art. 1Il secondo comma dell art. 10
della legge 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:
Le provvidenze
previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di Comuni o
di Cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso d
opera in base agli stati di avanzamento, vistati dai servizi tecnici della
Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nell
apposito piano di finanziamento predisposto dall organo competente della stessa
Regione .
Art. 2Il secondo comma dell art. 12
della L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:
Spese per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e l
ampliamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per
l adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio, con uno stanziamento
in bilancio per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni
.
Il IV comma dell art. 12 della
L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:
Spese per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, l
ampliamento, il miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi, di
impianti, fissi o galleggianti per la
coltivazione l allevamento, l accrescimento e il deposito degli stessi
molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di lire
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983
.
All art. 12 della L. R. 7- 9-
1979, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi:
Le somme stanziate ai
sensi del III e V comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo
previsto nella norma medesima, potranno
essere spese per la concessione di contributi in conto capitale,
aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla lettera b)
dell art. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della spesa
ammessa.
Per la parte restante potra
essere concesso un contributo in conto interessi con le modalita di cui al
precedente art. 7, commi II e III.
Art. 3Il I comma dell art. 3 della
L. R. 7- 9- 1979, n. 64 e così modificato:
La concessione delle
provvidenze di cui all art. 1 della presente legge avviene attraverso un piano
annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della
commercializzazione.
Il piano predisposto dalla
Giunta regionale deve essere sottoposto all approvazione del Consiglio entro il
30 giugno di ogni anno .
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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