Legge Regionale 17 luglio 1981, n. 41 Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4- 8- 1978.
Art. 1(Finalita della legge) La Regione Puglia con la presente legge, in attuazione della legge 4- 8- 1978, n. 440 contenente << Norme per l utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate >> - detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell ambiente; - detta norme per la delega di funzioni amministrative in materia alle Province, alle Comunita Montane ed ai Comuni.
Art. 2(Definizione delle terre insufficientemente coltivate) Per la definizione delle terre insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dall art. 2 della legge 4- 8- 78, n. 440, si tiene conto: a) delle vocazioni colturali delle zone, al fine di precisarne la potenzialita produttiva; b) della possibilita di una piena utilizzazione degli impianti aziendali o interaziendali esistenti; c) della possibilita, nelle zone servite da impianti irrigui, di utilizzare l irrigazione; d) della possibilita di utilizzare le strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nelle zone; e) della possibilita e degli indirizzi produttivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunita Montane, se esistenti; f) della produzione media, nell ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e della produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altre terre della stessa zona e con identica destinazione.
Art. 3(Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono) I Consigli provinciali sono delegati ad individuare, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, le zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e che siano suscettibili di utilizzazione per le finalita di cui all art. 1 della legge 4- 8- 1978, n. 440. All uopo i Consigli provinciali si avvalgono dell opera dell ERSAP, dei giovani di cui alla legge 1- 6- 1977, n. 285 e successive modificazioni e delle indicazioni dei Comuni e/ o delle Comunita Montane, per le zone del territorio in queste comprese. Le Province, entro il termine di trenta giorni, dalla determinazione delle zone, provvedono a farne pubblicare lo elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione e all Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di venti giorni. Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, in caso di inattuazione da parte delle Province, i Comuni e/ o le Comunita Montane, per le zone in queste comprese, possono individuare zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e proporne alla Provincia la pubblicazione. In tal caso, la Provincia provvede alle pubblicazioni secondo le modalita di cui al terzo comma del presente articolo. Entro novanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono chiunque vi abbia interesse puo presentare osservazioni per iscritto da depositare presso il competente ufficio della Provincia. Il Consiglio provinciale provvede alla determinazione delle zone di territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui allo art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati, previo parere della Commissione provinciale di cui all art. 3 della suddetta legge, entro i successivi sessanta giorni.
Art. 4(Censimento delle terre incolte o abbandonate) Dopo la determinazione delle zone di cui al precedente art. 3 e nel termine di tre mesi dal suo compimento, con le stesse modalita di cui alla norma citata, le Comunita Montane, e, per i territori in esse non compresi, i Comuni provvedono al censimento delle terre incolte o abbandonate che si trovino nell ambito delle dette zone secondo i criteri di cui allo art. 2, primo comma, della legge 4- 8- 78, n. 440. Gli elenchi contenenti la classificazione delle terre, con tutti i dati necessari per la individuazione, sono pubblicati, entro il termine di trenta giorni dal compimento delle operazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di venti giorni. L inclusione dei terreni negli elenchi di cui al presente articolo, viene notificata, a cura dei Comuni nei quali le terre ricadono ai proprietari e agli aventi diritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al precedente comma. In caso di assenza, di irreperibilita o di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili. Le cooperative agricole, le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali bracciantili possono chiedere l inclusione di terreni negli elenchi di cui al presente articolo. I proprietari, gli aventi diritto e coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto osservazioni in merito al censimento delle terre e alla loro classificazione. Le Comunita Montane e per i territori in esse non compresi i Comuni adottano gli elenchi di cui al presente articolo, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati previo parere della Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440. Con le stesse modalita adottate per il censimento, si provvede all aggiornamento degli elenchi.
Art. 5(Criteri per l utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali) I piani aziendali o interaziendali presentati dai richiedenti l assegnazione devono contenere precise indicazioni sulla utilizzazione agraria o forestale, per le finalita di cui all art. 1 della legge 4- 8- 1978, n. 440, in coerenza con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle comunita Montane, se esistenti.
Art. 6(Assegnazione delle terre) Indipendentemente dalla determinazione delle zone, del censimento o della classificazione di cui all art. 4 della legge 4- 8- 78, n. 440, l assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate puo avere luogo su richiesta dei proprietari o degli aventi diritto, di cui all ultimo comma del citato art. 3 e di qualunque interessato nel modo seguente. La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia territorialmente competente in tutto o in prevalenza e deve essere corredata: a) da tutti i dati necessari alla esatta individuazione delle terre e dalla indicazione della loro eventuale inclusione nelle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e relativa classificazione di cui all art. 4 della legge 4- 8- 1978, n. 440; b) da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i fini di utilizzazione agricola di cui all art. 1 della legge 4- 8- 1978, n. 440, ovvero da un piano di utilizzazione forestale per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell ambiente per le finalita previste dallo stesso surrichiamato art. 1 in armonia con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunita Montane, se esistenti. Il proprietario o gli aventi diritto di cui all ultimo comma dell art. 4 della legge 4- 8- 1978, n. 440 che intendono coltivare direttamente, debbono darne comunicazione alle Province entro il termine di 45 giorni dalla notificazione. I richiedenti possono avvalersi dell assistenza dell ERSAP per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale. In ogni caso l ERSAP, su richiesta di chi vi abbia interesse, provvede alla constatazione dello stato dei luoghi esistenti al momento della presentazione della domanda di assegnazione.
Art. 7(Compiti della Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440 e provvedimento di assegnazione) La Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440 si riunisce presso la sede della Provincia in cui ricade, in tutto o in prevalenza, la terra di cui si chiede l assegnazione. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione provinciale indicato dalla Giunta provinciale. Su designazione delle associazioni sindacali e degli enti rappresentanti nella Commissione provinciale, il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti supplenti della detta Commissione provinciale. La Commissione provinciale: a) emette parere motivato, nel rispetto del contraddittorio, sulla domanda di assegnazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell art. 6 della presente legge e negli altri casi entro lo stesso termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione, tenuta presente l eventuale constatazione dello stato dei luoghi di cui all ultimo comma dell art. 6 della presente legge. Ove risulti il difetto di contraddittorio, la commissione provinciale provvede d ufficio alla integrazione; b) nel caso di presentazione di piu domande relative alla stessa terra, idonee alla finalita di cui all art. 1 della legge 4- 8- 78, n. 440, procede alla comparazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati valutando in concreto i requisiti tecnici dei piani e i requisiti soggettivi dei richiedenti; c) sentite le parti, stima e determina l entita dei rimborsi per lavori in corso per qualsiasi altro titolo legittimo di cui al terzo comma dell art. 6 della legge 4- 8- 78, n. 440; d) esprime parere sulla durata della concessione in base alle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondo rustico e comunque per una durata rapportata ai tempi di realizzazione e sfruttamento del piano aziendale e interaziendale; e) vigila sulla attuazione dei piani aziendali o interaziendali emettendo alla scadenza di ogni anno solare successivo alla assegnazione parere motivato che viene notificato nel termine di 20 giorni all assegnatario e agli altri richiedenti la stessa terra; f) nell espletamento della sua attivita, puo avvalersi della opera dell ERSAP. Il provvedimento di assegnazione e emesso, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440, dal Presidente della Giunta provinciale in conformita del parere stesso. Detto provvedimento comprende la liquidazione dei rimborsi di cui al terzo comma dell art. 6 della legge 4- 8- 78, n. 440. Per la immissione in possesso delle terre assegnate, si procede a norma degli artt. 605 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Qualora l assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le Commissioni di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono al Presidente della Giunta provinciale la revoca dell assegnazione. Il Presidente della Giunta provinciale decide e, in caso di revoca, notifica quest ultima all assegnatario e agli altri richiedenti nei 20 giorni successivi al provvedimento di revoca. Gli altri richiedenti hanno diritto di riattivare il procedimento innanzi alla Commissione provinciale, in caso di revoca dell assegnazione, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento di revoca. Ai componenti la Commissione provinciale, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente in materia, e dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfetariamente in ragione di 1/ 5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, rimborsando altresì la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
Art. 8(Utilizzazione delle terre di proprieta dei lavoratori emigrati in Italia o all estero e dei piccoli proprietari di cui all art. 8 della legge 4- 8- 78, n. 440) I lavoratori emigrati in Italia o all estero che entro 90 giorni dalla notificazione, si impegnino a coltivare direttamente le terre, hanno diritto alla sospensione per due anni del provvedimento di cui alla presente legge. Con riferimento alle terre insufficientemente coltivate, i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i 6 milioni di lire, hanno diritto alla sospensione per due anni dei provvedimenti di cui alla presente legge. La sospensione di cui ai commi precedenti e dichiarata dal Presidente della Giunta provinciale. Se i soggetti di cui ai precedenti commi non provvedono alla presentazione di un piano aziendale o interaziendale almeno 30 giorni prima della scadenza della sospensione, il procedimento per l assegnazione delle terre prosegue secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti. In tale ultimo caso, ed entro 30 giorni dalla scadenza della sospensione, la Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440 ne da comunicazione agli altri richiedenti l assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in caso di presentazione di piano aziendale o interaziendale da parte dei soggetti di cui ai precedenti commi del presente articolo, se vi siano domande di altri richiedenti con riferimento alla stessa terra, la Commissione provinciale provvede alla comparazione di cui all art. 7, quarto comma, lettera b) della presente legge.
Art. 9(Destinatari delle terre e priorita nell assegnazione) Le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di priorita: 1) per l utilizzazione agricola: a) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o lavoratori di eta dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/ 4; b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale; c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni; d) alle societa semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l esercizio dell attivita agricola; e) a qualunque altro richiedente. 2) Per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell ambiente: a) alle Comunita montane; b) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra agricoli e forestali, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o lavoratori di eta dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/ 4; c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni; d) ai Comuni, singoli o associati; e) a qualunque altro richiedente.
Art. 10(Incentivi finanziari per il ripristino delle condizioni colturali e per l avvio dei piani aziendali o interaziendali da parte degli assegnatari) Per il ripristino delle condizioni colturali e per l avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere concessi contributi in c / capitale fino al 75% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato per la parte non coperta dal contributo in c / capitale. Il concorso regionale sugli interessi e concesso nella misura massima stabilita dallo art. 18 della legge 9- 5- 75, n. 153 e dall art. 10, lett. a), della legge 10- 5- 76, n. 352. Qualora si tratti di terreni pubblici e l assegnatario sia un Comune o una Comunita montana, la misura del contributo in c / capitale puo essere concessa a totale copertura della spesa ammessa. Le operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2- 6- 61, n. 454 e successive modificazioni. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in eta da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei perimetri delle Comunita montane, puo essere concessa una indennita annua per un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila mensili. L indennita e cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente articolo. Gli incentivi di cui alla legge regionale 24- 7- 78, n. 34 e successive modificazioni sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge. Il contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a) dell art. 2 della suddetta legge regionale puo essere esteso agli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del successivo comma del presente articolo e secondo le priorita ivi stabilite. Gli incentivi finanziari di cui al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti priorita: a) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni; b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunita montane; c) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o lavoratori di eta dai 18 ai 35 anni in misura pari almeno a 1/ 4; d) alle societa semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l esercizio dell attivita agricola; e) ai proprietari o gli aventi diritto di cui all ultimo comma dell art. 4 della legge 4- 8- 78, n. 440; f) ad ogni altro richiedente. I contributi in c / capitale di cui al presente articolo sono erogati per il 75% al momento dell assegnazione e per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L indennita di cui al precedente quarto comma e erogata per intero al momento dell assegnazione.
Art. 11(Delega delle funzioni relative alla corresponsione degli incentivi ed esercizio della stessa) Alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi di cui al precedente articolo provvedono, per delega, le Comunita montane o, nel caso in cui le terre assegnate non siano ricomprese, in tutto o in prevalenza, nei perimetri di queste, le Province competenti, in tutto o in prevalenza, per territorio. A questo fine, la Giunta regionale assegna alle Comunita Montane e alle Province le somme autorizzate annualmente in base a criteri di riparto da definire con propria deliberazione sentite le Comunita montane e le Province, comprendendovi una quota pari al 5% ai fini della copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni delegate e comprendendovi, per quanto riguarda le Province, le quote relative al pagamento dei rimborsi di cui al terzo comma dell art. 6 della legge 4- 8- 1978, n. 440. La Giunta regionale ripartisce altresì fra i Comuni, in proporzione alla loro superficie agraria e, in ogni caso, secondo criteri di riparto da definire, sentita l Associazione regionale dei Comuni con la deliberazione di cui al precedente comma, la somma autorizzata annualmente per la copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni ed essi delegate. La Giunta regionale e autorizzata a concedere anticipazioni alle Comunita Montane e alle Province, su loro domanda, per l erogazione da parte di detti enti delegati degli incentivi di cui al precedente articolo. Dette anticipazioni possono anche essere concesse agli enti delegati di cui all art. 7 della LR 24- 7- 1978, n. 34 e successive modificazioni, ai fini della corresponsione del contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a), art. 2 della suddetta legge regionale agli aventi diritto, compresi gli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del sesto comma dell art. 10 della presente legge e secondo le priorita ivi stabilite. Nell esercitare le funzioni delegate con la presente legge, le Province, le Comunita Montane e i Comuni si attengono alle direttive emanate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Dette direttive hanno valore vincolante se siano stati sentiti gli Enti delegati. Le direttive vincolanti sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni o delle Comunita Montane nell esercitare una o piu funzioni delegate, la Provincia invita detti enti a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Provincia stessa. In caso di inerzia da parte delle Province nell esercitare una o piu funzioni delegate o i poteri sostitutivi di cui al precedente comma, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale stessa. In caso di persistente inerzia o di grave violazione della presente legge e delle relative direttive regionali la Regione puo, con propria legge, revocare le funzioni delegate, anche nei confronti di singoli enti. Gli Enti delegati debbono, nell emissione di propri atti, fare espressa menzione delle deleghe. Gli atti assunti nello esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Art. 12(Abrogazione della legge regionale 2- 3- 1974, n. 17 e rinvio alla legge 4- 8- 1978, n. 440) E abrogata la legge regionale 2- 3- 1974, n. 17 contenente norme in materia di terre abbandonate. Per quanto non previsto dalla legge, valgono le disposizioni della legge 4- 8- 1978, n. 440.
Art. 13(Norma transitoria) Gli incentivi previsti dall art. 10 della presente legge possono essere estesi, su domanda degli interessati, in favore degli assegnatari di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate concesse in forza di Decreti emessi a partire dal I gennaio 1979 ai sensi della legislazione al tempo vigente.
Art. 14(Finanziamento) Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l anno 1981, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29- 4- 1981, con delibera n. 94, sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa: A) In aumento: Obiettivo: 04 - Fase operativa 20 << Interventi per il recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate >> Cap. 05000 << Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate >> e per l avvio dei piani aziendali (art. 10, I e III comma) Competenza L. 500.000.000 Cassa L. 500.000.000 Cap. 05001 << Limite di impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate (art. 10 - I e II comma) Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000 Cap. 05002 << Spesa occorrente per la concessione dell indennita annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate (art. 10, IV comma) Competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000 Ca. 05003 << Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunita Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 440/ 1978 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate >> Competenza L. 2.000.000 Cassa L. 2.000.000 B) In diminuzione: Cap. 16202 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> Competenza L. 52.000.000 Cassa L. 52.000.000 Cap. 16204 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> Competenza L. 650.000.000 Cassa L. 650.000.000 A partire dal 1982 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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