Legge Regionale 17 luglio 1981, n. 41 Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4- 8- 1978.(1)
Art. 1(Finalita della
legge)(2) [La Regione Puglia con la
presente legge, in attuazione della legge 4- 8- 1978, n. 440 contenente Norme per l utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate - detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia
degli equilibri idrogeologici e della protezione dell ambiente; - detta norme per la delega di funzioni
amministrative in materia alle Province, alle Comunita Montane ed ai
Comuni.]
Art. 2(Definizione delle terre
insufficientemente coltivate)(3) [Per la definizione delle terre
insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dall art. 2 della legge
4- 8- 78, n. 440, si tiene conto:
a) delle vocazioni colturali
delle zone, al fine di precisarne la potenzialita produttiva;
b) della possibilita di una
piena utilizzazione degli impianti aziendali o interaziendali esistenti;
c) della possibilita, nelle
zone servite da impianti irrigui, di utilizzare l
irrigazione;
d) della possibilita di
utilizzare le strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nelle
zone;
e) della possibilita e degli
indirizzi produttivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e
delle Comunita Montane, se esistenti;
f) della produzione media,
nell ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e della produzione
media ottenuta, per le stesse colture, in altre terre della stessa zona e con
identica destinazione.]
Art. 3(Determinazione delle zone
caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)(4) [I Consigli provinciali sono
delegati ad individuare, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente
legge, le zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi
fenomeni di abbandono e che siano suscettibili di utilizzazione per le finalita
di cui all art. 1 della legge 4- 8- 1978, n. 440.
All uopo i Consigli
provinciali si avvalgono dell opera dell ERSAP, dei giovani di cui alla legge
1- 6- 1977, n. 285 e successive modificazioni e delle indicazioni dei Comuni e/
o delle Comunita Montane, per le zone del territorio in queste
comprese.
Le Province, entro il termine
di trenta giorni, dalla determinazione delle zone, provvedono a farne pubblicare
lo elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione e all Albo Pretorio dei Comuni
interessati per la durata di venti giorni.
Dopo la scadenza del termine di
cui al primo comma del presente articolo, in caso di inattuazione da parte delle
Province, i Comuni e/ o le Comunita Montane, per le zone in queste comprese,
possono individuare zone del territorio di loro competenza caratterizzate da
estesi fenomeni di abbandono e proporne alla Provincia la pubblicazione. In tal
caso, la Provincia provvede alle pubblicazioni secondo le modalita di cui al
terzo comma del presente articolo.
Entro novanta giorni dalla
pubblicazione degli elenchi delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di
abbandono chiunque vi abbia interesse puo presentare osservazioni per iscritto
da depositare presso il competente ufficio della Provincia.
Il Consiglio provinciale
provvede alla determinazione delle zone di territorio caratterizzate da estesi
fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui allo art. 1
della legge 4 agosto 1978, n. 440, esaminando anche le osservazioni presentate
dagli interessati, previo parere della Commissione provinciale di cui all art.
3 della suddetta legge, entro i successivi sessanta giorni.]
Art. 4(Censimento delle terre incolte
o abbandonate)(5) [Dopo la determinazione delle
zone di cui al precedente art. 3 e nel termine di tre mesi dal suo compimento,
con le stesse modalita di cui alla norma citata, le Comunita Montane, e, per i
territori in esse non compresi, i Comuni provvedono al censimento delle terre
incolte o abbandonate che si trovino nell ambito delle dette zone secondo i
criteri di cui allo art. 2, primo comma, della legge 4- 8- 78, n. 440.
Gli elenchi contenenti la
classificazione delle terre, con tutti i dati necessari per la individuazione,
sono pubblicati, entro il termine di trenta giorni dal compimento delle
operazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all Albo Pretorio dei
Comuni interessati per la durata di venti giorni.
L inclusione dei terreni negli
elenchi di cui al presente articolo, viene notificata, a cura dei Comuni nei
quali le terre ricadono ai proprietari e
agli aventi diritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo
stesso termine di cui al precedente comma. In caso di assenza, di
irreperibilita o di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all art. 137 e
seguenti del Codice di Procedura Civile, in quanto
applicabili.
Le cooperative agricole, le
associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le
organizzazioni sindacali bracciantili possono chiedere l inclusione di terreni
negli elenchi di cui al presente articolo.
I proprietari, gli aventi
diritto e coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto
osservazioni in merito al censimento delle terre e alla loro
classificazione.
Le Comunita Montane e per i
territori in esse non compresi i Comuni adottano gli elenchi di cui al presente
articolo, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati previo
parere della Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n.
440.
Con le stesse modalita
adottate per il censimento, si provvede all aggiornamento degli elenchi.]
Art. 5(Criteri per l utilizzazione
agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o
interaziendali)(6) [I piani aziendali o
interaziendali presentati dai richiedenti l assegnazione devono contenere
precise indicazioni sulla utilizzazione agraria o forestale, per le finalita di
cui all art. 1 della legge 4- 8- 1978, n. 440, in coerenza con gli strumenti
programmatori regionali, zonali e delle comunita Montane, se esistenti.]
Art. 6(Assegnazione delle
terre)(7) [Indipendentemente dalla
determinazione delle zone, del censimento o della classificazione di cui all
art. 4 della legge 4- 8- 78, n. 440, l assegnazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate puo avere luogo su richiesta dei
proprietari o degli aventi diritto, di cui all ultimo comma del citato art. 3 e
di qualunque interessato nel modo seguente.
La domanda di assegnazione va
presentata alla Provincia territorialmente competente in tutto o in prevalenza e
deve essere corredata:
a) da tutti i dati necessari
alla esatta individuazione delle terre e dalla indicazione della loro eventuale
inclusione nelle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e relativa
classificazione di cui all art. 4 della legge 4- 8- 1978, n. 440;
b) da un piano di sviluppo
aziendale o interaziendale per i fini di utilizzazione agricola di cui all art.
1 della legge 4- 8- 1978, n. 440, ovvero da un piano di utilizzazione forestale
per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell
ambiente per le finalita previste dallo stesso surrichiamato art. 1 in armonia
con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunita Montane, se
esistenti.
Il proprietario o gli aventi
diritto di cui all ultimo comma dell art. 4 della legge 4- 8- 1978, n. 440 che
intendono coltivare direttamente, debbono darne comunicazione alle Province
entro il termine di 45 giorni dalla notificazione.
I richiedenti possono avvalersi
dell assistenza dell ERSAP per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o
interaziendale.
In ogni caso l ERSAP, su
richiesta di chi vi abbia interesse, provvede alla constatazione dello stato dei
luoghi esistenti al momento della presentazione della domanda di
assegnazione.]
Art. 7(Compiti della Commissione
provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440 e provvedimento di
assegnazione)(8) [La Commissione provinciale di
cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440 si riunisce presso la sede della
Provincia in cui ricade, in tutto o in prevalenza, la terra di cui si chiede l
assegnazione.
Espleta le funzioni di
segretario un funzionario della Amministrazione provinciale indicato dalla
Giunta provinciale.
Su designazione delle
associazioni sindacali e degli enti rappresentanti nella Commissione
provinciale, il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall entrata
in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti supplenti
della detta Commissione provinciale.
La Commissione provinciale:
a) emette parere motivato, nel
rispetto del contraddittorio, sulla domanda di assegnazione entro 30 giorni
dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell art. 6 della presente
legge e negli altri casi entro lo stesso termine di 45 giorni dalla
presentazione della domanda di assegnazione, tenuta presente l eventuale
constatazione dello stato dei luoghi di cui all ultimo comma dell art. 6 della
presente legge.
Ove risulti il difetto di
contraddittorio, la commissione provinciale provvede d ufficio alla
integrazione;
b) nel caso di presentazione di
piu domande relative alla stessa terra, idonee alla finalita di cui all art.
1 della legge 4- 8- 78, n. 440, procede alla comparazione dei piani di sviluppo
aziendali o interaziendali presentati valutando in concreto i requisiti tecnici
dei piani e i requisiti soggettivi dei richiedenti;
c) sentite le parti, stima e
determina l entita dei rimborsi per lavori in corso per qualsiasi altro titolo
legittimo di cui al terzo comma dell art. 6 della legge 4- 8- 78, n. 440;
d) esprime parere sulla durata
della concessione in base alle disposizioni vigenti in materia di affitto di
fondo rustico e comunque per una durata rapportata ai tempi di realizzazione e
sfruttamento del piano aziendale e interaziendale;
e) vigila sulla attuazione dei
piani aziendali o interaziendali emettendo alla scadenza di ogni anno solare
successivo alla assegnazione parere motivato che viene notificato nel termine di
20 giorni all assegnatario e agli altri richiedenti la stessa terra;
f) nell espletamento della sua
attivita, puo avvalersi della opera dell ERSAP.
Il provvedimento di
assegnazione e emesso, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della
Commissione provinciale di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440, dal
Presidente della Giunta provinciale in conformita del parere stesso. Detto
provvedimento comprende la liquidazione dei rimborsi di cui al terzo comma dell
art. 6 della legge 4- 8- 78, n. 440.
Per la immissione in possesso
delle terre assegnate, si procede a norma degli artt. 605 e seguenti del Codice
di Procedura Civile.
Qualora l assegnatario non
provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le
Commissioni di cui all art. 3 della legge 4- 8- 78, n. 440, su istanza dei
proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono al
Presidente della Giunta provinciale la revoca dell assegnazione.
Il Presidente della Giunta
provinciale decide e, in caso di revoca, notifica quest ultima all
assegnatario e agli altri richiedenti nei 20 giorni successivi al provvedimento
di revoca.
Gli altri richiedenti hanno
diritto di riattivare il procedimento innanzi alla Commissione provinciale, in
caso di revoca dell assegnazione, entro sei mesi dalla notificazione del
provvedimento di revoca.
Ai componenti la Commissione
provinciale, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa
regionale vigente in materia, e dovuto, a carico della Regione, un gettone di
presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge
per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonche il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle
sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le
spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti.
Qualora si tratti di viaggio
compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfetariamente in ragione
di 1/ 5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni
chilometro percorso, rimborsando altresì la eventuale spesa sostenuta per
pedaggio autostradale.]
Art. 8(Utilizzazione delle terre di
proprieta dei lavoratori emigrati in Italia o all estero e dei piccoli
proprietari di cui all art. 8 della legge 4- 8- 78, n.
440)(9) [I lavoratori emigrati in Italia
o all estero che entro 90 giorni dalla notificazione, si impegnino a coltivare
direttamente le terre, hanno diritto alla sospensione per due anni del
provvedimento di cui alla presente legge.
Con riferimento alle terre
insufficientemente coltivate, i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo
annuo ai fini IRPEF non superi i 6 milioni di lire, hanno diritto alla
sospensione per due anni dei provvedimenti di cui alla presente
legge.
La sospensione di cui ai commi
precedenti e dichiarata dal Presidente della Giunta provinciale.
Se i soggetti di cui ai
precedenti commi non provvedono alla presentazione di un piano aziendale o
interaziendale almeno 30 giorni prima della scadenza della sospensione, il
procedimento per l assegnazione delle terre prosegue secondo quanto stabilito
dagli articoli precedenti. In tale ultimo caso, ed entro 30 giorni dalla
scadenza della sospensione, la Commissione provinciale di cui all art. 3 della
legge 4- 8- 78, n. 440 ne da comunicazione agli altri richiedenti l
assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Anche in caso di presentazione
di piano aziendale o interaziendale da parte dei soggetti di cui ai precedenti
commi del presente articolo, se vi siano domande di altri richiedenti con
riferimento alla stessa terra, la Commissione provinciale provvede alla
comparazione di cui all art. 7, quarto comma, lettera b) della presente
legge.]
Art. 9(Destinatari delle terre e
priorita nell assegnazione)(10) [Le terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di
priorita:
1) per l utilizzazione
agricola:
a) alle cooperative singole o
associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra, con preferenza per
quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o lavoratori di eta dai 18 ai 45
anni in misura pari almeno a 1/ 4;
b) ai coltivatori diretti
singoli o associati per fini di ampliamento aziendale;
c) alle cooperative di giovani
costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive
modificazioni;
d) alle societa semplici
costituite tra imprese familiari coltivatrici per l esercizio dell attivita
agricola;
e) a qualunque altro
richiedente.
2) Per la salvaguardia degli
equilibri idrogeologici e per la protezione dell ambiente:
a) alle Comunita montane;
b) alle cooperative singole o
associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra agricoli e
forestali, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o
lavoratori di eta dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/ 4;
c) alle cooperative di giovani
costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni;
d) ai Comuni, singoli o
associati;
e) a qualunque altro
richiedente.]
Art. 10(Incentivi finanziari per il
ripristino delle condizioni colturali e per l avvio dei piani aziendali o
interaziendali da parte degli assegnatari(11) [Per il ripristino delle
condizioni colturali e per l avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli
assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a
tasso agevolato sull intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle
cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono
essere concessi contributi in c / capitale fino al 75% della spesa ammessa e
mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato per la parte non coperta
dal contributo in c / capitale. Il concorso regionale sugli interessi e
concesso nella misura massima stabilita dallo art. 18 della legge 9- 5- 75, n.
153 e dall art. 10, lett. a), della legge 10- 5- 76, n.
352.
Qualora si tratti di terreni
pubblici e l assegnatario sia un Comune o una Comunita montana, la misura del
contributo in c / capitale puo essere concessa a totale copertura della spesa
ammessa.
Le operazioni di mutuo di cui
ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2- 6- 61, n.
454 e successive modificazioni.
Ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in eta
da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre
incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei
perimetri delle Comunita montane, puo essere concessa una indennita annua per
un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila
mensili. L indennita e cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente
articolo.
Gli incentivi di cui alla legge
regionale 24- 7- 78, n. 34 e successive modificazioni sono cumulabili con quelli
previsti dalla presente legge. Il contributo di avviamento di cui al primo
comma, lettera a) dell art. 2 della suddetta legge regionale puo essere esteso
agli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del successivo comma del presente
articolo e secondo le priorita ivi stabilite.
Gli incentivi finanziari di cui
al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti
priorita:
a) alle cooperative di giovani
costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive
modificazioni;
b) ai coltivatori diretti
singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli
i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatori
regionali, zonali e delle Comunita montane;
c) alle cooperative singole o
associate di coltivatori diretti e/ o lavoratori della terra, con preferenza per
quelle in cui sono compresi coltivatori e/ o lavoratori di eta dai 18 ai 35
anni in misura pari almeno a 1/ 4;
d) alle societa semplici
costituite tra imprese familiari coltivatrici per l esercizio dell attivita
agricola;
e) ai proprietari o gli aventi
diritto di cui all ultimo comma dell art. 4 della legge 4- 8- 78, n. 440;
f) ad ogni altro richiedente.
I contributi in c / capitale di
cui al presente articolo sono erogati per il 75% al momento dell assegnazione e
per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L indennita di
cui al precedente quarto comma e erogata per intero al momento dell
assegnazione.]
Art. 11(Delega delle funzioni relative
alla corresponsione degli incentivi ed esercizio della
stessa)(12) [Alla concessione, liquidazione
e pagamento degli incentivi di cui al precedente articolo provvedono, per
delega, le Comunita montane o, nel caso in cui le terre assegnate non siano
ricomprese, in tutto o in prevalenza, nei perimetri di queste, le Province
competenti, in tutto o in prevalenza, per territorio. A questo fine, la Giunta
regionale assegna alle Comunita Montane
e alle Province le somme autorizzate annualmente in base a criteri di riparto da
definire con propria deliberazione sentite le Comunita montane e le Province,
comprendendovi una quota pari al 5% ai fini della copertura delle spese di
funzionamento inerenti alle funzioni delegate e comprendendovi, per quanto
riguarda le Province, le quote relative al pagamento dei rimborsi di cui al
terzo comma dell art. 6 della legge 4- 8- 1978, n. 440.
La Giunta regionale ripartisce
altresì fra i Comuni, in proporzione
alla loro superficie agraria e, in ogni caso, secondo criteri di riparto da
definire, sentita l Associazione regionale dei Comuni con la deliberazione di
cui al precedente comma, la somma autorizzata annualmente per la copertura delle
spese di funzionamento inerenti alle funzioni ed essi
delegate.
La Giunta regionale e
autorizzata a concedere anticipazioni alle Comunita Montane e alle Province, su
loro domanda, per l erogazione da parte di detti enti delegati degli incentivi
di cui al precedente articolo.
Dette anticipazioni possono
anche essere concesse agli enti delegati di cui all art. 7 della LR 24- 7-
1978, n. 34 e successive modificazioni, ai fini della corresponsione del
contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a), art. 2 della
suddetta legge regionale agli aventi diritto, compresi gli assegnatari di cui
alle lettere b) e c) del sesto comma dell art. 10 della presente legge e
secondo le priorita ivi stabilite.
Nell esercitare le funzioni
delegate con la presente legge, le Province, le Comunita Montane e i Comuni si
attengono alle direttive emanate dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale. Dette direttive hanno valore vincolante se siano stati sentiti
gli Enti delegati.
Le direttive vincolanti sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia da parte dei
Comuni o delle Comunita Montane nell esercitare una o piu funzioni delegate,
la Provincia invita detti enti a provvedere entro un congruo termine, trascorso
il quale al compimento del singolo atto provvede la Provincia stessa.
In caso di inerzia da parte
delle Province nell esercitare una o piu funzioni delegate o i poteri
sostitutivi di cui al precedente comma, la Giunta regionale invita le stesse a
provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del
singolo atto provvede la Giunta regionale stessa.
In caso di persistente inerzia
o di grave violazione della presente legge e delle relative direttive regionali
la Regione puo, con propria legge, revocare le funzioni delegate, anche nei
confronti di singoli enti.
Gli Enti delegati debbono,
nell emissione di propri atti, fare espressa menzione delle deleghe. Gli atti
assunti nello esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.]
Art. 12(Abrogazione della legge
regionale 2- 3- 1974, n. 17 e rinvio alla legge 4- 8- 1978, n.
440)(13) [E abrogata la legge regionale
2- 3- 1974, n. 17 contenente norme in materia di terre abbandonate.
Per quanto non previsto dalla
legge, valgono le disposizioni della legge 4- 8- 1978, n. 440.]
Art. 13(Norma
transitoria)(14) [Gli incentivi previsti
dall art. 10 della presente legge possono essere estesi, su domanda degli
interessati, in favore degli assegnatari di terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate concesse in forza di Decreti emessi a partire dal I
gennaio 1979 ai sensi della legislazione al tempo vigente.]
Art. 14(Finanziamento)(15) (16) [Per la concessione dei benefici
di cui alla presente legge si provvede, limitatamente al 1983, con l
introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
approvato con LR 17 Giugno 1983, n. 10 in termini di competenza e di cassa,
delle seguenti variazioni in aumento, che trovano copertura prelevando la somma
di 702 milioni di lire al Cap. 16202: Cap. 04736 Spesa
occorrente per la concessione dei contributi in c/ capitale per il ripristino a
coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per l avvio
dei piani aziendali( LR 17/ 7/ 81 n 41
Art. 10 - primo e secondo comma) Competenza L. 500.000.000 Cassa
L. 500.000.000 Cap. 04738 Limite di
impegno per la concessione del concorso negli interessi sui mutui agevolati
autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte
insufficientemente coltivate( LR 17/ 7/ 81, n. 41 Art. 10, primo e secondo
comma) Competenza L. 150.000.000 Cassa L.
150.000.000 Cap. 04740 Spesa
occorrente per la concessione dell indennita annua agli assegnatari di terre
incolte o insufficientemente coltivate( LR 17/ 7/ 81, n. 41 - art. 10, quarto
comma) Competenza L. 50.000.000 Cassa L.
50.000.000 Cap. 04742 Spesa
occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all
esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunita Montane e
Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 44/ 78
sulle terre incolte o insufficientemente coltivate ( LR n. 41 del 17/ 7/ 81) Competenza L. 2.000.000 Cassa L. 2.000.000
A partire dal 1984 le quote di
spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti
bilanci regionali di previsione.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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