Legge Regionale 21 aprile 1984, n. 19 Promozione delle attivita' cinematografiche e audiovisive.
TITOLO I
Art. 1(Oggetto e finalita) La Regione Puglia, in attuazione delle finalita contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in conformita agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla LR 12/ 12/ 1979, n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attivita cinematografiche e audiovisive. Le funzioni regionali in ordine a tali attivita saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
TITOLO II (PROGRAMMA DI INTERVENTO)
Art. 2Per la realizzazione delle finalita di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale approva piani triennali, predisposti dalla Giunta regionale, e determina altresì i criteri per i programmi annuali di intervento, che saranno approvati dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno. Gli interventi a favore delle attivita cinematografiche e audiovisive avranno particolare attenzione sia al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che all allargamento della fruizione del cinema di qualita.
Art. 3(Elementi del programma) Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano: a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati; b) - le attivita di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realta regionale; c) - le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva; d) - gli interventi diretti che la Regione puo effettuare in via straordinaria.
TITOLO III (DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)
Art. 4(Contributi)(Contributi) Per l attuazione delle finalita di cui all art.1, la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attivita, a: 1) Enti locali, singoli o associati che utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, strutture proprie – promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive; 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la piu ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale. La Regione puo, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.
Art. 5(Attivita di produzione) Per le attivita di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative e associazioni senza fini di lucro, nonche le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici. Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione e integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3. Prima dell erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi. La Regione puo - inoltre - concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attivita di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.
Art. 6(Centro di documentazione audiovisiva) Al fine di realizzare quanto previsto all art.3 punto c), e in conformita agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata LR 12/ 12/ 79, n. 76, e istituito il Centro di documentazione audiovisiva. Tale Centro si avvale dell apparato tecnico - professionale dei Centri Servizi Culturali dell Assessorato alla Cultura di cui alla precitata legge e ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti: a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia; b) provvedere alla costituzione e all incremento di una biblioteca specializzata; c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia; d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente; e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all articolo 4 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616; f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell immagine in movimento; g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dell art. 4, punto 1). Destinatari delle attivita del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private, in particolare scuole, biblioteche, nonche spazi gestiti dall associazionismo culturale e cooperativo. Le attivita del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali. La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all art. 9 della presente legge.
TITOLO IV (PROCEDURE)
Art. 7(Domande di contributo) Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del programma degli interventi di cui all art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione: 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.); 2) copia del bilancio annuale; 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attivita per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche; 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/ o pubblici estranei alla Regione; 5) indicazione delle attrezzature, dell organizzazione e di quanto altro e necessario per la realizzazione del progetto di attivita, comprese le modalita di realizzazione della produzione; 6) indicazione dei destinatari delle attivita di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, della eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico; 7) l indicazione dei tempi di realizzazione dell iniziativa e calendario delle attivita previste; 8) rendiconto delle attivita svolte con precedenti contributi regionali e relativa consuntivo finanziario. Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 luglio dell esercizio precedente a quello di riferimento. Copia della domanda, deve altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione. Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell art. 4 e le domande relative all attivita di produzione di cui all art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell esercizio precedente a quello riferito. Le Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre, trasmettono alla Regione, unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative, una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del precitato art. 4 in conformita degli obiettivi di programmazione settoriale.
Art. 8(Modalita di erogazione dei contributi) L erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda. In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato. Il contributo assegnato per le attivita di cui all art. 4 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sulla attivita svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente. Con i destinatari dei contributi di cui all art. 5 la Regione stipulera apposita convenzione prima dell erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sara erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata. Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.
Art. 9(Parere Consulta regionale) Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attivita per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l Assessorato alla Cultura si avvale del parere della Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali istituita con la LR 31 luglio 1979, n. 48, che fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attivita del Centro di cui all art. 6 della presente legge.
TITOLO V (NORMA FINANZIARIA)
Art. 10All onere complessivo di L. 3.000.000.000 relativo al triennio 1984/ 86 si fa fronte con il bilancio pluriennale 1984/ 86 - obiettivo 13 Cultura - approvato in allegato al bilancio regionale per l esercizio finanziario 1984 dal Consiglio regionale nella seduta del 29/ 12/ 1983. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e autorizzata, per l anno 1984, la spesa complessiva di L. 1.000.000.000. Nel bilancio per l esercizio finanziario 1984 e istituito nuovo capitolo 13406 << Contributi per la promozione delle attivita cinematografiche ed audiovisive >> per L. 1.000.000.000 in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal capitolo 16202 << Fondo per il finanziamento di Leggi regionali in corso di adozione - spesa corrente >>.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|