Legge Regionale 21 aprile 1984, n. 19 Promozione delle attivita' cinematografiche e audiovisive.(1)
TITOLO 1
Art. 1(Oggetto e
finalita)(2) [La Regione Puglia, in
attuazione delle finalita contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio
Statuto, in riferimento all art. 49 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in conformita agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla LR
12/ 12/ 1979, n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo
sviluppo delle attivita cinematografiche e audiovisive.
Le funzioni regionali in ordine
a tali attivita saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo
quanto previsto dall art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.]
TITOLO 2(PROGRAMMA DI INTERVENTO)
Art. 2(3) [Per la realizzazione delle
finalita di cui al precedente articolo,
il Consiglio regionale approva piani triennali, predisposti dalla Giunta
regionale, e determina altresì i criteri per i programmi annuali di intervento, che saranno approvati dalla
Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.
Gli interventi a favore delle
attivita cinematografiche e audiovisive avranno particolare attenzione sia al
riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che all
allargamento della fruizione del cinema di qualita.]
Art. 3(Elementi del
programma)(4) [Gli interventi che concorrono
alla formazione del programma regionale riguardano:
a) - i contributi per la
realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il
livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e
privati;
b) - le attivita di produzione
cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la
realta regionale;
c) - le iniziative del Centro
di documentazione audiovisiva;
d) - gli interventi diretti che
la Regione puo effettuare in via straordinaria.]
TITOLO 3(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)
Art. 4(Contributi)(5) [Per l attuazione delle
finalita di cui all art.1, la Regione eroga contributi, comunque non
cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse
attivita, a:
1) Enti locali, singoli o
associati che utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti,
singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza
delle predette, strutture proprie – promuovono iniziative cinematografiche e
audiovisive;
2) Enti, istituzioni,
associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d essai, cineteche,
istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative
specializzate in materia, quando
realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la piu
ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in
particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito
commerciale.
La Regione puo, in
collaborazione con la RAI, realizzare
programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.]
Art. 5(Attivita di
produzione)(6) [Per le attivita di produzione
di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene
finanziariamente i progetti presentati da cooperative e associazioni senza fini
di lucro, nonche le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari
ed in quelli pubblici.
Tali progetti, corredati di
ogni elemento utile di informazione e integrati da una proposta di diffusione
pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente
art. 3.
Prima dell erogazione del
saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una
copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di
documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva
ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i
contributi.
La Regione puo - inoltre -
concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attivita di produzione di
interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed
istituzioni culturali nazionali ed esteri.]
Art. 6(Centro di documentazione
audiovisiva)(7) [Al fine di realizzare quanto
previsto all art.3 punto c), e in conformita agli interventi di programmazione
culturale sul territorio di cui alla citata LR 12/ 12/ 79, n. 76, e istituito
il Centro di documentazione audiovisiva.
Tale Centro si avvale dell
apparato tecnico - professionale dei Centri Servizi Culturali dell Assessorato
alla Cultura di cui alla precitata legge e ha sede in uno di essi ed esercita i
compiti seguenti:
a) acquisire, conservare e
distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse
culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
b) provvedere alla costituzione
e all incremento di una biblioteca specializzata;
c) formare, aggiornare e
coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati
presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
d) contribuire alla diffusione
di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione
cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate
direttamente;
e) promuovere rapporti di
scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel
rispetto del disposto di cui all articolo 4
del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616;
f) realizzare ricerche,
rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad
operatori culturali sul linguaggio dell immagine in movimento;
g) favorire la programmazione
culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dell art.
4, punto 1).
Destinatari delle attivita del
Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private, in
particolare scuole, biblioteche, nonche spazi gestiti dall associazionismo
culturale e cooperativo. Le attivita del Centro audiovisivo si svolgono anche
in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli
scolastici provinciali e organi consultivi locali.
La Regione approva un apposito
regolamento, che disciplina le condizioni d uso dei materiali audiovisivi e
delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all art. 9
della presente legge.]
TITOLO 4(PROCEDURE)
Art. 7(Domande di
contributo)(8) [Per la realizzazione delle
iniziative concorrenti alla predisposizione del programma degli interventi di
cui all art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda
corredata dalla seguente documentazione:
1) indicazione delle
caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione
degli organi, ecc.);
2) copia del bilancio annuale;
3) dettagliata relazione
illustrativa del progetto di attivita per il quale si fa richiesta di
contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
4) analitico prospetto dei
costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto
richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei
soggetti privati e/ o pubblici estranei alla Regione;
5) indicazione delle
attrezzature, dell organizzazione e di quanto altro e necessario per la
realizzazione del progetto di attivita, comprese le modalita di realizzazione
della produzione;
6) indicazione dei destinatari
delle attivita di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei
confronti del pubblico, della eventuale collaborazione di altri enti o
istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per
il pubblico;
7) l indicazione dei tempi di
realizzazione dell iniziativa e calendario delle attivita previste;
8) rendiconto delle attivita
svolte con precedenti contributi regionali e relativa consuntivo finanziario.
Le domande di contributo
relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato
art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15
luglio dell esercizio precedente a quello di riferimento.
Copia della domanda, deve
altresì, essere trasmessa per conoscenza
alla Regione.
Le domande di contributo
relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell art. 4 e
le domande relative all attivita di produzione di cui all art. 5 vanno
presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell esercizio
precedente a quello riferito.
Le Amministrazioni provinciali,
entro il 30 settembre, trasmettono alla
Regione, unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative, una
proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti
di cui al punto 1) del precitato art. 4 in conformita degli obiettivi di
programmazione settoriale.]
Art. 8(Modalita di erogazione dei
contributi)(9) [L erogazione dei contributi
comporta per i soggetti richiedenti l obbligo di realizzare le iniziative
indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le
indicazioni fornite in allegato alla domanda.
In caso di parziale o mancata
effettuazione della iniziativa, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione
a quanto effettivamente realizzato.
Il contributo assegnato per le
attivita di cui all art. 4 viene erogato in unica soluzione a presentazione
della relazione finanziaria sulla attivita svolta e bilancio consuntivo,
documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.
Con i destinatari dei
contributi di cui all art. 5 la Regione stipulera apposita convenzione prima
dell erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sara
erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata.
Una volta realizzata la
produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro
sessanta giorni, la relazione finanziaria, documentata ai sensi della
legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la
restante parte del contributo.]
Art. 9(Parere Consulta
regionale)(10) [Per le valutazioni
concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attivita per i
quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l
Assessorato alla Cultura si avvale del parere della Consulta regionale per i
beni culturali ed ambientali istituita con la LR 31 luglio 1979, n. 48, che
fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attivita del Centro di cui
all art. 6 della presente legge.]
TITOLO 5 (NORMA FINANZIARIA)
Art. 10(11) [All onere complessivo di L.
3.000.000.000 relativo al triennio 1984/ 86 si fa fronte con il bilancio
pluriennale 1984/ 86 - obiettivo 13 Cultura - approvato in allegato al bilancio
regionale per l esercizio finanziario 1984 dal Consiglio regionale nella seduta
del 29/ 12/ 1983.
Per la concessione dei
contributi di cui alla presente legge e autorizzata, per l anno 1984, la spesa
complessiva di L. 1.000.000.000.
Nel bilancio per l esercizio
finanziario 1984 e istituito nuovo capitolo 13406 Contributi per la
promozione delle attivita cinematografiche ed audiovisive per L.
1.000.000.000 in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal
capitolo 16202 Fondo per il finanziamento di Leggi regionali in corso
di adozione - spesa corrente .]
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