Anno 1984
Numero 38
Data 22/08/1984
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 38

Modifica alla legge regionale n. 9 del 7 febbraio 1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.



Art. 1


L articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9 e così modificato: 

<<L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 50.200 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale. 

Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore >>.




Art. 2


Lonere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 << Spese per indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi >> del bilancio 1984 e dei bilanci successivi.