Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 38
Modifica alla legge regionale n. 9 del 7 febbraio 1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.
Art. 1L articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9 e così modificato:
<<L indennita di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione e fissata in L. 50.200 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo e proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore >>.