Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 38
Modifica alla legge regionale n. 9 del 7 febbraio 1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) (3)
[L articolo 1 della legge
regionale 7 febbraio 1984, n. 9 e così modificato:
Lindennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione è fissata in L. 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.
Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore .]