Anno 1984
Numero 40
Data 22/08/1984
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 40

Modifica alla legge regionale 22marzo 1980, n. 19.



ARTICOLO UNICO


L articolo unico della legge regionale 22/ 3/ 1980, n. 19 e sostituito dal seguente: 

<< Al Consigliere regionale in missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio e di vitto e dovuta l indennita di trasferta nella misura ridotta di 1/ 3, della meta o di 2/ 3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L indennita di missione dei Consiglieri in trasferta all estero e disciplinata dalla LR 12 agosto 1977, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missione effettuate all estero >>.