Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 40
Modifica alla legge regionale 22marzo 1980, n. 19.
ARTICOLO UNICO L articolo unico della legge regionale 22/ 3/ 1980, n. 19 e sostituito dal seguente:
<< Al Consigliere regionale in missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio e di vitto e dovuta l indennita di trasferta nella misura ridotta di 1/ 3, della meta o di 2/ 3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.
L indennita di missione dei Consiglieri in trasferta all estero e disciplinata dalla LR 12 agosto 1977, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni.
Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missione effettuate all estero >>.