Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 40
Modifica alla legge regionale 22marzo 1980, n. 19.(1)
Articolo unico [L articolo unico della legge
regionale 22/ 3/ 1980, n. 19 e sostituito dal seguente:
Al Consigliere
regionale in missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della
relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Al Consigliere regionale che
chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso
delle spese di alloggio e di vitto e dovuta l indennita di trasferta nella
misura ridotta di 1/ 3, della meta o di 2/ 3 a seconda che il Consigliere
chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto.
Analogo trattamento ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca
rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto
gratuiti.
L indennita di missione dei
Consiglieri in trasferta all estero e disciplinata dalla LR 12 agosto 1977, n.
21 e successive modificazioni e integrazioni.
Le norme di cui al primo e
secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missione
effettuate all estero ].