Anno 1984
Numero 43
Data 06/09/1984
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 settembre 1984, n. 43

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.



Art. 1


Al 2 comma dell art. 18 della L. R. 19 marzo 1982, n. 13, dopo il punto e), e aggiunto il seguente punto:

<< f) mensili speciali, validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di ritorno nel mese per il quale e stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle aziende a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto >>.




Art. 2


L art. 19 della LR 19/ 3/ 1982, n. 13 e integrato, nell elencazione delle categorie che possono accedere gratuitamente agli autobus, dal seguente punto:

<< - i titolari di pensioni di guerra, del lavoro, di servizio e per totale invalidita civile >>.





Art. 3


Al secondo comma dell art. 41 della LR 23/ 6/ 1980,  n. 79 la cifra << 5.000 >> e sostituita dalla cifra << 15.000 >>.

Inoltre, il predetto art. 41 viene integrato dal seguente sesto comma: 

<< Per l applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme, previste per le irregolarita di cui al secondo comma, valgono le disposizioni contenute nel titolo VII, Capo III, del DPR 11 luglio 1980, n. 753 >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.