Legge Regionale 6 settembre 1984, n. 43
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.
Art. 1Al 2 comma dell art. 18 della L. R. 19 marzo 1982, n. 13, dopo il punto e), e aggiunto il seguente punto:
<< f) mensili speciali, validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di ritorno nel mese per il quale e stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle aziende a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto >>.