Anno 1984
Numero 43
Data 06/09/1984
Abrogato
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 settembre 1984, n. 43

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.(1) 


(1) Implicitamente abrogata.  Le ll.rr. 13/82 e 79/80 sono state abrogate dalla l.r. 13/99, art. 37


Art. 1

(2) 


[Al 2 comma dell art. 18 della L. R. 19 marzo 1982, n. 13, dopo il punto e), e aggiunto il seguente punto:

f) mensili speciali, validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di ritorno nel mese per il quale e stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle aziende a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto .]



(2) Implicitamente abrogata.  Le ll.rr. 13/82 e 79/80 sono state abrogate dalla l.r. 13/99art. 37


Art. 2

(3) (4) 


[L art. 19 della LR 19/ 3/ 1982, n. 13 e integrato, nell elencazione delle categorie che possono accedere gratuitamente agli autobus, dal seguente punto:

  - i titolari di pensioni di guerra, del lavoro, di servizio e per totale invalidita civile .]



(3) Implicitamente abrogata.  Le ll.rr. 13/82 e 79/80 sono state abrogate dalla l.r. 13/99art. 37
(4) Con effetto dal 1° gennaio 1990, sono abrogate le disposizioni contenute nel presente articolo, come disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 4 ottobre 1989, n. 14. Successivamente il presente articolo è stato nuovamente abrogato dal primo comma dell'art. 27, L.R. 23 gennaio 1992, n. 5


Art. 3

(5) 


[Al secondo comma dell art. 41 della LR 23/ 6/ 1980,  n. 79 la cifra 5.000 e sostituita dalla cifra 15.000   .

Inoltre, il predetto art. 41 viene integrato dal seguente sesto comma:

Per l applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme, previste per le irregolarita di cui al secondo comma, valgono le disposizioni contenute nel titolo VII, Capo III, del DPR 11 luglio 1980, n. 753   .]



(5) Implicitamente abrogata.  Le ll.rr. 13/82 e 79/80 sono state abrogate dalla l.r. 13/99art. 37


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.