Le lettere B), C) e D) dell art. 1 della L. R. 25/ 2/ 72, n. 4, sono così modificate:
lettera B) 90 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;
lettera C) 85 per cento per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale;
lettera D) 80 per cento per i componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari Permanenti e per i Presidenti del Comitato consiliare per il Piano e del Comitato regionale di Protezione Civile.