Legge Regionale 29 maggio 1987, n. 11
Modifica dell' art. 1, lettere B), C) e D), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4.(1)
(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 5/98, art. 9 Art. 1[Le lettere B), C) e D) dell
art. 1 della L. R. 25/ 2/ 72, n. 4, sono così modificate:
lettera B) 90 per cento per il
Vice Presidente della Giunta regionale;
lettera C) 85 per cento per i
Vice Presidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta
regionale;
lettera D) 80 per cento per i
componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti
delle Commissioni consiliari Permanenti
e per i Presidenti del Comitato
consiliare per il Piano e del Comitato regionale di Protezione
Civile.]