Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 34 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali.
Art. 1L art. 3 della L. R. 14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni, e così integrato: Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico - attuTimes New Romane del Fondo e presentato all Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l andamento della gestione. A decorrere dall inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l eventuale disavanzo finanziario del Fondo puo essere ripianato con una contribuzione << una tantum >> a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico finanziaria del Fondo. Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo e assicurato con contribuzione << una tantum >> da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990. Il relativo stanziamento e iscritto nell apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all indennita di carica e di missione dei Consiglieri regionali.
Art. 2A decorrere dal 1o gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 e il 22%.
Art. 3Il comma 3° dell art. 5 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13 e successive modificazioni e sostituito dai seguenti commi: << La corresponsione dell assegno vitalizio e anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di eta. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell assegno vitalizio di cui all art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonche al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella: Accanto all eta di pensionamento viene indicato il coefficiente di riduzione: 55, 0,7604 56, 0,8016 57, 0,8460 58, 0,8936 59, 0,9448 Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all ultimo comma del successivo art. 6.
Art. 4L art. 9 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni e sostituito dal seguente: << Il Consigliere regionale che abbia versato i contributo previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facolta di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all assegno vitalizio minimo, che decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di eta, fatta salva l anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5. Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di eta o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facolta di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilita mancanti per il completamento del quinquennio, purche abbia un anzianita contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi >>.
Art. 5All ultimo comma dell art. 11 della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: << ovvero al parlamento Europeo >>.
Art. 6La tabella prevista dall art. 12 della LR 14- 11- 1972, n. 13, modificato dall art. 4 della LR 19 marzo 1984, n. 14, e così integrata: Accanto agli anni di contribuzione viene indicata la percentuale sulla indennita di carica mensile: 15, 60% 16, 61% 17, 61,5% 18, 62% 19, 62,5% 20 e oltre 63% E inoltre aggiunto all art. 12 della LR n. 13/ 1972, e successive modificazioni, il seguente comma: << La frazione di anno si computa per intero purche sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno >>.
Art. 7Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di riversibilita, di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza e mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.
Art. 8La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolera la materia.
Art. 9Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si provvede: per cio che riguarda l esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita; per cio che si riferisce ai successivi esercizi di validita della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 10Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.
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