Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 34 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) [L art. 3 della L. R. 14- 11-
1972, n. 13, e successive modificazioni, e così
integrato:
Entro il 30 settembre di
ciascun anno, il bilancio tecnico - attuTimes New Romane del Fondo e
presentato all Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l
andamento della gestione.
A decorrere dall inizio di
ogni legislatura - ovvero a far data dall entrata in vigore della presente
legge per quanto concerne la legislatura in corso - l eventuale disavanzo
finanziario del Fondo puo essere ripianato con una contribuzione 2 una
tantum a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale,
in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico
finanziaria del Fondo.
Per la legislatura in corso, il
pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo e assicurato con
contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987,
1988, 1989 e 1990.
Il relativo stanziamento e
iscritto nell apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale
relativo all indennita di carica e di missione dei Consiglieri regionali.]
Art. 2(3)
Art. 3(4) [Il comma 3° dell art. 5 della
legge regionale 14- 11- 1972, n. 13 e successive modificazioni e sostituito dai
seguenti commi: La corresponsione
dell assegno vitalizio e anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la
cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di
eta.
In tal caso, per ogni anno di
anticipazione, le misure dell assegno vitalizio di cui all art. 12 della
presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell assegno
indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonche al
numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Accanto all eta di
pensionamento viene indicato il coefficiente di riduzione:
55, 0,7604
56, 0,8016
57, 0,8460
58, 0,8936
59, 0,9448
Ai fini del computo degli anni
di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all
ultimo comma del successivo art. 6.]
Art. 4(5) [L art. 9 della legge regionale
14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni e sostituito dal
seguente:
Il Consigliere
regionale che abbia versato i contributo previdenziali per un periodo inferiore
a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facolta di continuare,
qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento
stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all assegno vitalizio
minimo, che decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
avra compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di eta, fatta salva
l anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5.
Il Consigliere regionale che,
al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di eta o lo
compia prima del periodo occorrente per
il quinquennio contributivo ha facolta di versare in unica soluzione le somme
corrispondenti alle mensilita mancanti per il completamento del quinquennio,
purche abbia un anzianita contributiva obbligatoria non inferiore a trenta
mesi .]
Art. 5(6)
Art. 6(7) [La tabella prevista dall art.
12 della LR 14- 11- 1972, n. 13, modificato dall art. 4 della LR 19 marzo 1984,
n. 14, e così integrata:
Accanto agli anni di
contribuzione viene indicata la percentuale sulla indennita di carica mensile:
15, 60%
16, 61%
17, 61,5%
18, 62%
19, 62,5%
20 e oltre 63%
E inoltre aggiunto all art.
12 della LR n. 13/ 1972, e successive
modificazioni, il seguente comma: 2 La frazione di anno si computa per
intero purche sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno
.]
Art. 7(8) [Tutti gli assegni vitalizi,
diretti e di riversibilita, di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive
modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati
sulla base delle norme contenute nella presente legge.
Nei casi in cui il ricalcolo
preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme
previgenti, la differenza e mantenuta a titolo di assegno ad personam,
riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.]
Art. 8(9) [La presente legge resta
in vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolera la
materia.]
Art. 9(10) [Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si provvede:per cio che riguarda l
esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L.
322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell
esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita; per cio che si
riferisce ai successivi esercizi di validita della presente legge, mediante
iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di
bilancio.]
Art. 10(11) [Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.]
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