Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 4 Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della Cooperazione agricola.
Art. 11. Al fine di
perseguire il rilascio strategico della cooperazione agricola in armonia con i
piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema
cooperativo, la regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le
situazioni di vulnerabilita, determinate dalle difficolta finanziarie
incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento
della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di
mercato.
2. Le azioni di cui al
precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperative
di contributi in conto capitale e/ o mutui con scadenza massima decennale ad un
tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal DPCM
29-11-1985.
3. Le provvidenze sono
erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della
cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base
delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi,
predisposto dall Assessorato all Agricoltura.
4. Nell erogazione
dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di
fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli
squilibri territoriali e settoriali.
Art. 21. E istituito presso
l Assessorato regionale all Agricoltura l Osservatorio dell Associazione e
della Cooperazione agricoli.
2. Esso ha il compito
di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione
statistica, l evoluzione dell associazionismo e della cooperazione agricoli e
di prendere nota delle vicende
societarie ai fini de un adeguata programmazione degli interventi
normativi ed economici di sostegno del
settore.
Art. 31. Per il
perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale
autorizza l ERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le
modalita.
2. Il mutuo sara
stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per
la durata massima dell ammortamento di quindici anni.
3. Le spese relative
all ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per
la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e
per gli effetti dell art. 36 della legge regionale 30- 5- 1977, n.
17.
4. Per il
perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale
puo avviare la procedura dell accordo di programma in applicazione dell art.
7 della legge 1- 3- 1986, n. 64.
Art. 41. Gli oneri relativi
alla contrazione del mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all anno, graveranno su
apposito capitolo che verra istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al
1999, ai sensi dell art. 3 della LR 11- 2- 88, n. 6 - obiettivo
11.
2. La spesa di cui al
comma precedente trova copertura, per la semestralita 1989 con lo stanziamento
di lire 10.601.973.325 recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione
della spesa per l esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell ambito
della spesa prevista per l obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 << Sistema
agro - alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli >>. Alla spesa
per gli anni successivi si fara fronte con le quote spettanti alla Regione
Puglia sui finanziamenti statali per il settore Agricoltura.
|