Anno 1990
Numero 4
Data 31/01/1990
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 4

Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della Cooperazione agricola.



Art. 1


1. Al fine di perseguire il rilascio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilita, determinate dalle difficolta finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato.

2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperative di contributi in conto capitale e/ o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal DPCM 29-11-1985.

3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto dall Assessorato all Agricoltura.

4. Nell erogazione dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.




Art. 2


1. E istituito presso l Assessorato regionale all Agricoltura l Osservatorio dell Associazione e della Cooperazione agricoli.

2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l evoluzione dell associazionismo e della cooperazione agricoli e di prendere nota  delle vicende societarie ai fini de un adeguata programmazione degli interventi normativi  ed economici di sostegno del settore.




Art. 3


1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l ERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalita.

2. Il mutuo sara stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell ammortamento di quindici anni.

3. Le spese relative all ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell art. 36 della legge regionale 30- 5- 1977, n. 17.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale puo avviare la procedura dell accordo di programma in applicazione dell art. 7 della legge 1- 3- 1986, n. 64.




Art. 4


1. Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all anno, graveranno su apposito capitolo che verra istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dell art. 3 della LR 11- 2- 88, n. 6 - obiettivo 11.

2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura, per la semestralita 1989 con lo stanziamento di lire 10.601.973.325 recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione della spesa per l esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell ambito della spesa prevista per l obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 << Sistema agro - alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli >>. Alla spesa per gli anni successivi si fara fronte con le quote spettanti alla Regione Puglia sui finanziamenti statali per il settore Agricoltura.