Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 4 Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della Cooperazione agricola.
Art. 11. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la Regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità, determinate dalle difficoltà finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato. 2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto capitale e/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal D.P.C.M. 29.11.1985. 3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto dallAssessorato allAgricoltura. 4. Nellerogazione dei benefici di cui al presente artico vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
Art. 21. È istituito presso lAssessorato regionale alla Agricoltura lOsservatorio dellAssociazione e della Cooperazione agricola. 2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, levoluzione dellassociazionismo e della cooperazione agricola e di prendere nota delle vicende societarie ai fini di unadeguata programmazione degli interventi normativi ed economici di sostegno del settore.
Art. 31. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza lERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalità. 2. Il mutuo sarà stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dellammortamento di quindici anni. 3. Le spese relative allammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dellart. 36
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17. ((1) ) 4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può avviare la procedura dellaccordo di programma in applicazione dellart. 7 della legge 1.03.1986, n. 64.
Art. 4Norma finanziaria. 1. Gli oneri relativi alla contrazione del
mutuo, valutabili in 14,5 miliardi allanno, graveranno su apposito capitolo che
verrà istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dellart. 3
della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 - Obiettivo 11.
2. La spesa di cui al comma precedente trova
copertura, per la semestralità 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325
recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione della spesa per
lesercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nellambito della spesa prevista
per lobiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 Sistema agro-alimentare e tutela
economica dei prodotti agricoli. Alla spesa per gli anni successivi si farà
fronte con le quote spettanti alla regione Puglia sui finanziamenti statali per
il Settore agricoltura.
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