Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24 Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.
Art. 1(Delega) 1. I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le
funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi
conseguenti a calamita naturali e/ o avversita atmosferiche di carattere
eccezionale, di cui all art. 1 - lettere b), c) e d) - della legge 15- 10-
1981, n. 590, così come modificato dagli artt. 2 e 4 della legge 13- 5- 1985, n.
198.
Art. 2(Procedure) 1. L Assessorato
regionale all Agricoltura, al verificarsi dell evento avverso, provvede
direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri Uffici e
o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad informare il
Ministro dell Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di
competenza.
2. L Assessore
regionale all Agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di
delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e
di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole
interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni
tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma del presente
articolo, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali
per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.
Art. 3(Interventi
finanziari supplementari per le aziende agricole) 1. In caso di gravi
calamita naturali e/o avversita atmosferiche che provochino perdite di entita
superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell area interessata dall
evento, la Giunta regionale puo proporre al Consiglio l adozione, a favore
delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della
seguente tipologia:
a) contributi in conto
capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di sementi
selezionate;
b) contributi in conto
capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di foraggi, mangini
e lettimi;
c) contributi in conto
capitale fino all 80% della spesa ammissibile per il trasporto dell acqua alle
aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a
fine delle necessita degli allevamenti;
d) contributi in conto
capitale fino all 80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche
straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed
arbustive.
2. I contributi di cui
alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo
di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda
nel caso di foraggere.
3. I contributi di cui
alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi per un
massimo do 30 UBA (unita di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero
delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggere,
utilizzata per l allevamento.
4. Gli importi dei
contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall ammontare delle
agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali, di cui alla
lettera b) dell art.1 della legge 15 Ottobre 1981, n.
590.
Art. 4(Interventi
finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le
Cooperative agricole) 1. Su deliberazione
del Consiglio regionale, alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute
e alle Cooperative agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da
coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la
raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro
- zootecnici - forestali e loro sottoprodotti, che, per effetto dei danni
arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversita
atmosferiche e/o calamita naturali verificatesi nei territori delimitati,
subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di
conferimenti non inferiore al 35% puo essere concesso:
a) contributi in conto
capitale fino al 40% delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto
utilizzo degli impianti;
b) prestito
quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi
conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nell annata in cui e si e
verificato l evento avverso.
Art. 5(Compiti del
Comune) 1. I Comuni attuano la
delega di cui all art.1 della presente legge, curando:
a) la ricezione delle
domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3,
che devono essere presentate entro 45 giorni alla data di pubblicazione della
deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, pena la decadenza del diritto;
b) l istruttoria
tecnico - amministrativa delle domande da effettuarsi entro 90 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto
previsto nella lettera b) del successivo art. 6;
c) l inoltro all
Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi
occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto;
d) la trasmissione
agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze
creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di
lire;
e) l inoltro all
Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze
creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di
lire;
f) il pagamento delle
provvidenze contributive agli eventi diritto.
Art. 6(Compiti
della Provincia) 1. Le Province
provvedono a:
a) svolgere le
funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;
b) istruire la domanda
di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui
aziende ricadono nei territori di piu Comuni, Tali aziende presenteranno la
domanda all Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore
superficie dei terreni in conduzione, che curera l inoltro delle stesse, entro
10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione,
all’Amministrazione provinciale, che provvedera all istruttoria entro 60
giorni dalla data di ricezione delle istanze;
c) richiedere, per
ottemperare a quanto disposto dall art. 13 della legge 15- 10- 1981, n.590, gli
elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno
beneficiato del risarcimento assicurativo;
d) avanzare alla
Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi
occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi
diritto;
e) emettere e
trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla - osta per la
concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di
lire.
2. Le Province sono
obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell emissione dei formali
provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie
qualora la proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni
stessi.
Art. 7(Oneri
esercizio funzioni delegate) 1. La Regione
riconosce agli Enti delegati gli oneri per l esercizio delle funzioni,
calcolati nella misura forfetaria del 5% delle somme da
erogare.
2. Per quanto attiene
ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene
calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.
3. La percentuale si
intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell 1% a
favore delle Province.
4. La Giunta regionale
e autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del
presente articolo.
Art. 8(Poteri
sostitutivi) 1. Qualora i Comuni,
al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell atto deliberativo di
delimitazione del territorio danneggiato, risultino inadempienti nell esercizio
delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, la Giunta
regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida lespletamento dei compiti alla Provincia
competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli Uffici
tecnici periferici dell Assessorato regionale
allAgricoltura.
2. Qualora la
Provincia risulti inadempiente nell esercizio delle funzioni ad essa delegate
dalla presente legge, si procede a norma dell art.2 punto 6 - della legge
regionale 22- 5- 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle
funzioni amministrative.
Art. 9(Concorso
negli interessi sui prestiti) 1. La Giunta regionale provvede a liquidare
direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli
interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge
15- 10- 1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13- 5- 1985, n.
198.
Art. 10(Difesa
passiva delle colture) 1.
I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la
difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel Decreto
Ministeriale di cui all ultimo comma dell art. 3 della legge 15- 10- 1981, n.
590.
L
elenco di tali colture sara definito annualmente dalla Giunta regionale,
tenendo conto della natura e dell entita dei danni che hanno interessato l
agricoltura pugliese.
2. Per la difesa
passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i
medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le
procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto
ministeriale. Tali benefici avranno entita decrescente ed inversamente
proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che
verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo
comma.
3. La convenzione da
stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al
Concorso costituito a norma dell art.21 della legge 25- 5- 1970, n. 364, e l
Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovra essere sottoposta al
visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del
riconoscimento dell Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con
i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
4. Le calamita
ammesse sono le seguenti: gelate, siccita, grandinate, alluvioni, forti
nevicate, venti sciroccali.
Art. 11(Associazione
regionale dei Consorzi di difesa) . I Consorzi di cui all art. 2 della legge regionale 3- 2- 82, n. 9,
costituiscono l Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni
intensive.
2.
Alla predetta Associazione e affidato il compito di coordinare l attivita dei
Consorzi.
Essa
curera, altresì, il coordinamento fra i Consorzi nell attuazione di piani e di
programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva alle avversita atmosferiche,
predisposti in applicazione di leggi nazionali e
regionali.
3. I rapporti tra l
Associazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito
regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda per
ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al
Presidente della Giunta regionale, tramite l Assessorato regionale all
Agricoltura che ne curerà l istruttoria.
5. Alla domande devono
essere allegati gli schemi dell atto costitutivo e dello statuto, che deve
prevedere:
a) nella composizione
del Consiglio di Amministrazione la presenza, tra gli altri,
di:
- un dirigente dell
Assessorato regionale all Agricoltura;
- un rappresentante
nominato dall Unione delle Province pugliesi;
- un docente della
Facolta di Agraria nominato dall Universita degli Studi di
Bari;
- un docente della
Facolta di Fisica nominato dall Universita degli Studi di
Bari;
b) nella composizione
del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:
- due rappresentanti
regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.
6. Il riconoscimento
viene concesso con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
7. Alle spese per la
costituzione ed il funzionamento dell Associazione fanno fronte i Consorzi di
difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell
Associazione stessa.
Art. 12(Abrogazione) 1. Sono abrogate le
leggi regionali 11- 4- 1979, n. 19 e 19- 12- 1982, n. 38.
2. Per quanto non
previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15- 10-
1981, n- 590 e successive modificazioni.
3. Le provvidenze
previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze
previste da leggi nazionali e regionali.
Art. 13(Oneri
finanziari) 1. Agli oneri
finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e
creditizie previste dalla legge 15- 10- 1981, n. 590 e successive modificazioni,
si fara fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di
ripartizione delle disponibilita recate dal << Fondo di Solidarieta
Nazionale >> e stanziati nei Capitoli 0114030 e 0114050 del Bilancio di
previsione 1990.
2. Per la concessione
degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si
fara carico ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di Previsione per l
esercizio finanziario 1991 e successivi.
3. Alla concessione
dei benefici previsti dallart.10 della presente legge si provvedera con i
fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al Capitolo
0114070.
4. Gli oneri per l
esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai Comuni e alle Province
mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sara riportato al
Capitolo 0113050 del bilancio di previsione.
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