Anno 1990
Numero 24
Data 11/05/1990
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.



Art. 1

(Delega)


1. I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamita naturali e/ o avversita atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all art. 1 - lettere b), c) e d) - della legge 15- 10- 1981, n. 590, così come modificato dagli artt. 2 e 4 della legge 13- 5- 1985, n. 198.



Art. 2

(Procedure)


1. L Assessorato regionale all Agricoltura, al verificarsi dell evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri Uffici e o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad informare il Ministro dell Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

2. L Assessore regionale all Agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.




Art. 3

(Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole)


1. In caso di gravi calamita naturali e/o avversita atmosferiche che provochino perdite di entita superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell area interessata dall evento, la Giunta regionale puo proporre al Consiglio l adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di sementi selezionate;

b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di foraggi, mangini e lettimi;

c) contributi in conto capitale fino all 80% della spesa ammissibile per il trasporto dell acqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessita degli allevamenti;

d) contributi in conto capitale fino all 80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di foraggere.

3. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi per un massimo do 30 UBA (unita di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggere, utilizzata per l allevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali, di cui alla lettera b) dell art.1 della legge 15 Ottobre 1981, n. 590.




Art. 4

(Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole)


1. Su deliberazione del Consiglio regionale, alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro - zootecnici - forestali e loro sottoprodotti, che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversita atmosferiche e/o calamita naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% puo essere concesso:

a) contributi in conto capitale fino al 40% delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;

b) prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nell annata in cui e si e verificato l evento avverso.




Art. 5

(Compiti del Comune)


1. I Comuni attuano la delega di cui all art.1 della presente legge, curando:

a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate entro 45 giorni alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena la decadenza del diritto;

b) l istruttoria tecnico - amministrativa delle domande da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b) del successivo art. 6;

c) l inoltro all Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;

e) l inoltro all Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;

f) il pagamento delle provvidenze contributive agli eventi diritto.




Art. 6

(Compiti della Provincia)


1. Le Province provvedono a:

a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;

b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di piu Comuni, Tali aziende presenteranno la domanda all Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curera l inoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all’Amministrazione provinciale, che provvedera all istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;

c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dall art. 13 della legge 15- 10- 1981, n.590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;

d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;

e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla - osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora la proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.




Art. 7

(Oneri esercizio funzioni delegate)


1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfetaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell 1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale e autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.




Art. 8

(Poteri sostitutivi)


1. Qualora i Comuni, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell atto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato, risultino inadempienti nell esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida  lespletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dell Assessorato regionale  allAgricoltura.

2. Qualora la Provincia risulti inadempiente nell esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell art.2 punto 6 - della legge regionale 22- 5- 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative.




Art. 9

(Concorso negli interessi sui prestiti)


1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15- 10- 1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13- 5- 1985, n. 198.



Art. 10

(Difesa passiva delle colture)


1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel Decreto Ministeriale di cui all ultimo comma dell art. 3 della legge 15- 10- 1981, n. 590.

L elenco di tali colture sara definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dell entita dei danni che hanno interessato l agricoltura pugliese.

2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entita decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.

3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Concorso costituito a norma dell art.21 della legge 25- 5- 1970, n. 364, e l Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovra essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dell Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

4. Le calamita ammesse sono le seguenti: gelate, siccita, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali.




Art. 11

(Associazione regionale dei Consorzi di difesa)


. I Consorzi di cui all art. 2 della legge regionale 3- 2- 82, n. 9, costituiscono l Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

2. Alla predetta Associazione e affidato il compito di coordinare l attivita dei Consorzi.

Essa curera, altresì, il coordinamento fra i Consorzi nell attuazione di piani e di programmi, inerenti alla lotta attiva e passiva alle avversita atmosferiche, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

3. I rapporti tra l Associazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite l Assessorato regionale all Agricoltura che ne curerà l istruttoria.

5. Alla domande devono essere allegati gli schemi dell atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:

a) nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza, tra gli altri, di:

- un dirigente dell Assessorato regionale all Agricoltura;

- un rappresentante nominato dall Unione delle Province pugliesi;

- un docente della Facolta di Agraria nominato dall Universita degli Studi di Bari;

- un docente della Facolta di Fisica nominato dall Universita degli Studi di Bari;

b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

- due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

6. Il riconoscimento viene concesso con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell Associazione stessa.




Art. 12

(Abrogazione)


1. Sono abrogate le leggi regionali 11- 4- 1979, n. 19 e 19- 12- 1982, n. 38.

2. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15- 10- 1981, n- 590 e successive modificazioni.

3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali.




Art. 13

(Oneri finanziari)


1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15- 10- 1981, n. 590 e successive modificazioni, si fara fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilita recate dal << Fondo di Solidarieta Nazionale >> e stanziati nei Capitoli 0114030 e 0114050 del Bilancio di previsione 1990.

2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si fara carico ad apposito capitolo da istituire nel Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 1991 e successivi.

3. Alla concessione dei benefici previsti dallart.10 della presente legge si provvedera con i fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al Capitolo 0114070.

4. Gli oneri per l esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai Comuni e alle Province mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sara riportato al Capitolo 0113050 del bilancio di previsione.