Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24 Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.(1) (2)
Art. 1Delega. 1. I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative,
trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali
e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui allart. 1 - lettere
b), c) e d) - della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificato dagli
artt. 2 e 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198.
Art. 2Procedure. 1. LAssessorato regionale allagricoltura al
verificarsi dellevento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei
Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad
effettuare gli accertamenti e ad in formare il Ministro dellagricoltura e delle
foreste per le determinazioni di competenza.
2. LAssessore regionale allagricoltura
sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree
colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle
provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti
provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli
accertamenti di cui al primo comma del presente articolo, sono inviati alle
competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti
di cui ai successivi articoli.
Art. 3Interventi finanziari supplementari per le aziende
agricole. 1. In caso di gravi calamità naturali e/o
avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della
produzione lorda vendibile dell area interessata dallevento, la Giunta
regionale può proporre al Consiglio ladozione, a favore delle aziende agricole
danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:
a) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per lacquisto di sementi selezionate;
b) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per lacquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
c) contributi in conto capitale fino all80%
della spesa ammissibile per il trasporto dellacqua alle aziende zootecniche
quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle
necessità degli allevamenti;
d) contributi in conto capitale fino all80%
della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la
ripresa delle colture arboree ed arbustive.
2. I contributi di cui alla lettera a) del
precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per
azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di
foraggere.
3. I contributi di cui alla lettera b) del primo
comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di
bestiame adulto) per azienda. comunque il numero delle UBA ammissibili deve
essere rapportato alla superficie a foraggere utilizzata per lallevamento.
4. Gli importi dei contributi di cui alle
lettere precedenti vanno dedotti dallammontare delle agevolazioni creditizie
concesse per la ricostituzione dei capitali di cui alla lettere b) dellart. 1
della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 4Interventi finanziari supplementari per le
Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole. 1. Su deliberazione del Consiglio regionale,
alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative
agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione,
trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e
loro sottoprodotti, che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole
degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali
verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del
triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può
essere concesso:
a) contributo in conto capitale fino al 40%
delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;
b) prestito quinquennale a tasso agevolato per
il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti
scadenti nellannata in cui si è verificato levento avverso.
Art. 5Compiti del Comune. 1. I Comuni attuano la delega di cui allart. 1
della presente legge, curando:
a) la ricezione delle domande di concessione
delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere
presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della
Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena la
decadenza del diritto;
b) listruttoria tecnico-amministrativa delle
domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b) del
successivo art. 6;
c) linoltro allAmministrazione provinciale
delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle
provvidenze contributive agli aventi diritto;
d) la trasmissione agli Istituti di credito
degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste
di importo inferiore a 8 milioni di lire;
e) linoltro allAmministrazione provinciale
degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente
alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;
f) il pagamento delle provvidenze contributive
agli aventi diritto.
Art. 6Compiti della Provincia. 1. Le Province provvedono a:
a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la
Regione e i Comuni;
b) istruire la domanda di concessione delle
provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei
territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda
allAmministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore
superficie dei terreni in conduzione, che curerà linoltro delle stesse, entro
10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione,
allAmministrazione provinciale, che provvederà allistruttoria entro 60 giorni
dalla data di ricezione delle istanze;
c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto
dallart. 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei
Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del
risarcimento assicurativo;
d) avanzare alla Regione la richiesta di
accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione
dei contributi spettanti agli aventi diritto;
e) emettere e trasmettere agli Istituti di
credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo
superiore a 8 milioni di lire.
2. Le Province sono obbligate a dare immediata
comunicazione ai Comuni dellemissione dei formali provvedimenti di concessione
delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni
risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.
Art. 7Oneri esercizio funzioni delegate. 1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli
oneri per lesercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5%
delle somme da erogare.
2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso,
la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata
di ammortamento.
3. La percentuale si intende ripartita nella
proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell1% a favore delle Province.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.
Art. 8Poteri sostitutivi. 1. Qualora i Comuni, al termine di 140 giorni
dalla data di pubblicazione dellatto deliberativo di delimitazione del
territorio danneggiato, risultino inadempienti nellesercizio delle funzioni ad
essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida
a procedere entro un tempo definito, affida lespletamento dei compiti alla
Provincia competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli
Uffici tecnici periferici dellAssessorato regionale allagricoltura.
2. Qualora la Provincia risulti inadempiente
nellesercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede
a norma dellart. 2
punto 6 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega
delle funzioni amministrative.
Art. 9Concorso negli interessi sui prestiti. 1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di
credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui
mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così
come modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198.
Art. 10Difesa passiva delle colture. 1. I Consorzi di difesa delle produzioni
intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non
rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui allultimo comma
dellart. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Lelenco di tali colture sarà
definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e
dellentità dei danni che hanno interessato lagricoltura pugliese.
2. Per la difesa passiva delle colture
individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici
previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la
difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali
benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore
della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede
di stipula della convenzione di cui al successivo comma.
3. La convenzione da stipulare fra le
rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio
costituito a norma dellart. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
lAssociazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al
visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del
riconoscimento dellAssociazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con
i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate,
siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali.
Art. 11Associazione regionale dei Consorzi di
difesa. 1. I Consorzi di cui allart. 2
della legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 9, costituiscono lAssociazione regionale dei
Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
2. Alla predetta Associazione è affidato il
compito di coordinare lattività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il
coordinamento tra i Consorzi nellattuazione di piani e di programmi inerenti
alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in
applicazione di leggi nazionali e regionali.
3. I rapporti tra lAssociazione, i Consorzi e
la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda per ottenere il riconoscimento
deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale,
tramite lAssessorato regionale allagricoltura che ne curerà listruttoria.
5. Alla domanda devono essere allegati gli
schemi dellatto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:
a) nella composizione del Consiglio di
amministrazione la presenza, tra gli altri, di:
- un dirigente dellAssessorato regionale
allagricoltura;
- un rappresentante nominato dallUnione delle
Province pugliesi;
- un docente della Facoltà di agraria nominato
dallUniversità degli studi di Bari;
- un docente della Facoltà di fisica nominato
dallUniversità degli studi di Bari;
b) nella composizione del Collegio sindacale la
presenza, fra gli altri, di:
- due rappresentanti regionali, di cui uno con
funzioni di Presidente.
6. Il riconoscimento viene concesso con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
7. Alle spese per la costituzione ed il
funzionamento dellAssociazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai
parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dellAssociazione stessa.
Art. 12Abrogazione. 1. È abrogata la legge
regionale 11 aprile 1979, n. 19 e legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 38.
2.Per quanto non previsto nella presente legge,
si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive
modificazioni.
3. Le provvidenze previste dalla presente legge
non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e
regionali.
Art. 13Oneri finanziari. 1. Agli oneri finanziari occorrenti per la
concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15
ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni, si farà fronte con i fondi che
saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità
recate dal Fondo di solidarietà nazionale e stanziati nei capitoli 0114030 e
0114050 del bilancio di previsione 1990. 2. Per la concessione degli aiuti supplementari
previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito
capitolo da istituire nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario
1991 e successivi. 3. Alla concessione dei benefici previsti
dallart. 10 della presente legge si provvederà coni fondi che annualmente
saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.
4. Gli oneri per lesercizio delle funzioni
delegate saranno corrisposti ai comuni e alle province mediante prelevamento
dallo stanziamento che annualmente sarà riportato al capitolo 0113050 del
bilancio di previsione.
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