Anno 1990
Numero 24
Data 11/05/1990
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 giugno 1990, n. 97.
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Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.(1) (2) 


(1) Vedi anche  la  l.r. 10/89, art. 6 e la l.r. 16/2000.
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 maggio 2003, n. 640.


Art. 1

Delega.


1. I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui allart. 1 - lettere b), c) e d) - della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificato dagli artt. 2 e 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198. 




Art. 2

Procedure.


1. LAssessorato regionale allagricoltura al verificarsi dellevento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad in formare il Ministro dellagricoltura e delle foreste per le determinazioni di competenza.

2. LAssessore regionale allagricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli. 




Art. 3

Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole.


1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell area interessata dallevento, la Giunta regionale può proporre al Consiglio ladozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per lacquisto di sementi selezionate;

b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per lacquisto di foraggi, mangimi e lettimi;

c) contributi in conto capitale fino all80% della spesa ammissibile per il trasporto dellacqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità degli allevamenti;

d) contributi in conto capitale fino all80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di foraggere.

3. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. comunque il numero delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggere utilizzata per lallevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dallammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali di cui alla lettere b) dellart. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 




Art. 4

Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole.


1. Su deliberazione del Consiglio regionale, alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti, che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può essere concesso:

a) contributo in conto capitale fino al 40% delle maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;

b) prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nellannata in cui si è verificato levento avverso. 




Art. 5

Compiti del Comune.


1. I Comuni attuano la delega di cui allart. 1 della presente legge, curando:

a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena la decadenza del diritto;

b) listruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b) del successivo art. 6;

c) linoltro allAmministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;

e) linoltro allAmministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;

f) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto. 




Art. 6

Compiti della Provincia.


1. Le Province provvedono a:

a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;

b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda allAmministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà linoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, allAmministrazione provinciale, che provvederà allistruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;

c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dallart. 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;

d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;

e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dellemissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi. 




Art. 7

Oneri esercizio funzioni delegate.


1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per lesercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo. 




Art. 8

Poteri sostitutivi.


1. Qualora i Comuni, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dellatto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato, risultino inadempienti nellesercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida lespletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio, che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dellAssessorato regionale allagricoltura.

2. Qualora la Provincia risulti inadempiente nellesercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dellart. 2 punto 6 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative. 




Art. 9

Concorso negli interessi sui prestiti.


1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198. 




Art. 10

Difesa passiva delle colture.


1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui allultimo comma dellart. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Lelenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dellentità dei danni che hanno interessato lagricoltura pugliese.

2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.

3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio costituito a norma dellart. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e lAssociazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dellAssociazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate, siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali. 




Art. 11

Associazione regionale dei Consorzi di difesa.


1. I Consorzi di cui allart. 2 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9, costituiscono lAssociazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare lattività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento tra i Consorzi nellattuazione di piani e di programmi inerenti alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

3. I rapporti tra lAssociazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite lAssessorato regionale allagricoltura che ne curerà listruttoria.

5. Alla domanda devono essere allegati gli schemi dellatto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:

a) nella composizione del Consiglio di amministrazione la presenza, tra gli altri, di:

- un dirigente dellAssessorato regionale allagricoltura;

- un rappresentante nominato dallUnione delle Province pugliesi;

- un docente della Facoltà di agraria nominato dallUniversità degli studi di Bari;

- un docente della Facoltà di fisica nominato dallUniversità degli studi di Bari;

b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

- due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

6. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dellAssociazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dellAssociazione stessa.  




Art. 12

Abrogazione.


1. È abrogata la legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38.

2.Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni.

3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali. 




Art. 13

Oneri finanziari.


1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni, si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal Fondo di solidarietà nazionale e stanziati nei capitoli 0114030 e 0114050 del bilancio di previsione 1990.

2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1991 e successivi.

3. Alla concessione dei benefici previsti dallart. 10 della presente legge si provvederà coni fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.

4. Gli oneri per lesercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni e alle province mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato al capitolo 0113050 del bilancio di previsione.