Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 27 Nuova disciplina relativa all' albo regionale delle associazioni turistiche pro - loco della Puglia. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.
Art. 1(Riconoscimento delle associazioni turistiche pro -
loco) 1. La Regione, in attuazione dell art. 12 dello
Statuto e dell articolo 2 della LR 16 maggio 1985, n. 28, relativa al
riordinamento dell amministrazione turistica regionale, riconosce le
associazioni turistiche pro - loco quali strumenti di base dell attivita
turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore
turistico.
Art. 2(Compiti
delle associazioni turistiche pro - loco) 1. Le associazioni
turistiche pro - loco hanno il compito di:
a) valorizzare le
risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e
paesaggistico della localita in cui e costituita l associazione turistica pro
- loco;
b) promuovere ed
organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica
e culturale della localita;
c) richiamare ospiti e
rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;
d) sensibilizzare le
popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e
per l ulteriore affermazione turistica della localita;
e) fornire assistenza
ed informazione ai turisti.
Art. 3(Istituzione
dell albo regionale) 1. E istituito presso
l Assessorato regionale al Turismo l albo regionale delle associazioni
turistiche pro - loco, che sostituisce a tutti gli effetti l albo di cui alla
LR 28 agosto 1979, n. 51.
2. L iscrizione all
albo regionale e disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell Assessore al Turismo.
3. L albo regionale
e pubblicato all inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 4(Condizioni
per l iscrizione all albo regionale) 1. Ai fini della
iscrizione della Associazione turistica pro - loco devono concorrere le seguenti
condizioni:
a) che l associazione
turistica pro - loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda
di Promozione Turistica (APT) ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in
un Comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica ( IAT)
costituito dall APT;
b) che nella localita
in cui e costituita l associazione turistica pro - loco non esista altra
associazione turistica pro - loco iscritta all albo
regionale;
c) che la stessa
localita presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo
climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possegga, comunque,
caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione
turistica;
d) che la costituzione
dell associazione turistica pro - loco abbia luogo con atto pubblico e che
risultino iscritti almeno 50 soci;
e) che lo Statuto
dell associazione turistica pro - loco sia ispirato ai principi di
democraticita e sia conforme allo << statuto - tipo >> approvato
con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
f) che sussistano
fondate previsioni sull entita e sulla continuita delle entrate per quote
associative, contributi locali ed eventuali altri
proventi;
g) che le localita
rientranti nell ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni,
da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di
appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarita
tali da giustificarne il riconoscimento.
Art. 5(Procedure
per l iscrizione all albo regionale) 1. Per ottenere l
iscrizione all albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro
- loco devono presentare, entro 60 giorni dall inizio dell anno solare, all
APT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l
associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale
rappresentante pro - tempore, corredata di copia autenticata dall atto
costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle
spese e del programma delle attivita che l associazione intende svolgere,
unitamente al parere dell Unione Nazionale delle Pro - Loco d Italia( UNPLI) -
Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per
conoscenza all Assessorato regionale al Turismo.
2. L APT o, in
mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di
ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato allAssessorato regionale al
Turismo.
3. Trascorso tale
termine, il parere dell APT o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e
l Assessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di
competenza.
Art. 6(Effetti
derivanti dall iscrizione all albo regionale) 1. L iscrizione all
albo regionale costituisce condizione indispensabile per:
a) la designazione del
rappresentante delle associazioni turistiche nelle AAPT ai sensi della LR 16
maggio 1985, n. 28;
b) l uso della
denominazione IAT da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma
dell art. 9 della predetta l.r. 16/ 5/ 1985, n. 28 qualora la localita
presenti una rilevante frequentazione turistica extra - regionale e l APT
competente ne ravvisi la necessita, previo nulla - osta della
Regione;
c) l assegnazione di
contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attivita
turistica.
Art. 7(Accesso ai
contributi) 1. Per accedere ai
contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni
turistiche pro - loco, iscritte all albo regionale, devono inoltrare allAPT
territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l
Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attivita
corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all
anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per
conoscenza all Assessorato regionale al Turismo.
2.
L APT o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di
ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all
Assessorato regionale al Turismo.
Trascorso tale termine, l Assessorato regionale al Turismo
provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma
successivo.
3. La concessione dei
contributi a favore delle associazioni iscritte all albo regionale viene
disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, su proposta dell Assessore regionale al Turismo, entro
il primo semestre di ogni anno.
Art. 8(Criteri per
l assegnazione dei contributi) 1. La misura del
contributo proposto viene determinata dall Assessorato regionale al Turismo in
base ai seguenti criteri:
a) entita del
bilancio preventivo e rilevanza delle attivita
programmate;
b) ricettivita e
frequentazione turistica della localita;
c) numero degli
abitanti del Comune di appartenenza;
d) indicazione dell
APT competente o, in mancanza, del Comune e dell UNPLI - Delegazione
regionale.
Art. 9(Rapporti di
collaborazione) 1. L associazione
turistica pro - loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi
interessati al settore turistico ed in particolare con l APT competente
territorialmente o, in mancanza, con il Comune.
2. A tal
fine:
a) rappresenta le
necessita e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attivita
turistiche di base della localita in cui essa opera;
b) formula le proposte
per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed
ambientale della localita;
c) promuove e gestisce
Uffici Informazioni facendo uso della denominazione IAT, di cui al secondo comma
dell art. 9 della l.r. 16/ 5/ 1985, n. 28, previo nulla - osta della Regione e
d intesa con l APT competente territorialmente qualora la localita presenti
una rilevante frequentazione turistica extra - regionale;
d) predispone e
trasmette all APT il calendario delle manifestazioni piu significative
programmate anche da altri organismi locali nel corso dell anno con il concorso
finanziario di altri enti locali.
3. Qualora l
associazione turistica pro - loco ha sede in localita non inclusa in un ambito
turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta LR 16. 5.1985, n.
28, l attivita relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente
articolo e attuata nei confronti del Comune ove ha sede l associazione;
mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo
il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all Assessorato al
turismo.
Art. 10(Controllo e
vigilanza) 1. Le modifiche allo
Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale
sull attivita nonche l atto di scioglimento della associazione sono inviati
all Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell APT territorialmente
competente o, in mancanza, del Comune.
2. L Assessorato
regionale al Turismo e l APT territorialmente competente o, in mancanza, il
Comune, di concerto con l UNPLI - Delegazione regionale, operano presso la sede
dell Associazione pro - loco verifiche attinenti:
a) il rispetto delle
norme di cui alla presente legge;
b) la conformita
delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro - loco allo Statuto -
tipo approvato dalla Giunta regionale;
c) il funzionamento
degli organi sociali;
d) la corretta
attivita gestionale.
3. A seguito della
verifica viene redatto apposito verbale.
Art. 11(Sospensione
e cancellazione) 1. Qualora a seguito
della verifica di cui allo articolo precedente siano riscontrate gravi
inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese
quelle relative alla mancata attivita degli organi sociali protrattesi da
almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell Assessore al Turismo,
dispone la sospensione dell Associazione dall albo
regionale.
2. La sospensione e
preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso
provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dellassegnazione dei contributi regionali
disposti in favore dell associazione pro - loco
interessata.
3. Nel caso in cui l
associazione pro - loco non adempia, la Giunta regionale dispone la
cancellazione della stessa dall albo regionale.
Art. 12(Destinazione
dei beni in caso di scioglimento) 1. In caso di scioglimento dell associazione
turistica pro - loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo
Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall associazione con
il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici
sono devoluti all APT competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in
cui l associazione ha sede.
Art. 13(Abrogazione) 1. Con l entrata in vigore della presente legge
viene abrogata la LR 28 agosto 1979, n. 51.
Art. 14(Norma
transitoria) 1. Le associazioni
turistiche pro - loco gia costituite ovvero quelle iscritte all albo regionale
ai sensi della l.r. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di
iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. Le competenze dell
APT di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il
Turismo( EPT) fino alla soppressione degli stessi.
Art. 15(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri
derivanti dall applicazione della presente legge si fa fronte mediante l
istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1990, del Cap. 0313020 << Albo regionale delle
associazioni turistiche pro - loco (l.r. n. 27 dell 11/ 5/ 90) >> per un
importo, in termini di competenza e cassa, di L. 250.000.000
(duecentocinquantamilioni), con prelievo di pari importo dal Capitolo 1020010
<< Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
Spesa corrente >>.
2. Per gli esercizi
successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di
previsione.
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