Anno 1990
Numero 27
Data 11/05/1990
Abrogato No
Materia Turismo;
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Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 27

Nuova disciplina relativa all' albo regionale delle associazioni turistiche pro - loco della Puglia. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.



Art. 1

(Riconoscimento delle associazioni turistiche pro - loco)


1. La Regione, in attuazione dell art. 12 dello Statuto e dell articolo 2 della LR 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento dell amministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro - loco quali strumenti di base dell attivita turistica e di collaborazione in favore di altri Enti interessati al settore turistico.



Art. 2

(Compiti delle associazioni turistiche pro - loco)


1. Le associazioni turistiche pro - loco hanno il compito di:

a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della localita in cui e costituita l associazione turistica pro - loco;

b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della localita;

c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno;

d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il raggiungimento degli scopi sociali del turismo e per l ulteriore affermazione turistica della localita;

e) fornire assistenza ed informazione ai turisti.




Art. 3

(Istituzione dell albo regionale)


1. E istituito presso l Assessorato regionale al Turismo l albo regionale delle associazioni turistiche pro - loco, che sostituisce a tutti gli effetti l albo di cui alla LR 28 agosto 1979, n. 51.

2. L iscrizione all albo regionale e disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell Assessore al Turismo.

3. L albo regionale e pubblicato all inizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.




Art. 4

(Condizioni per l iscrizione all albo regionale)


1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro - loco devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l associazione turistica pro - loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (APT) ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica ( IAT) costituito dall APT;

b) che nella localita in cui e costituita l associazione turistica pro - loco non esista altra associazione turistica pro - loco iscritta all albo regionale;

c) che la stessa localita presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possegga, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

d) che la costituzione dell associazione turistica pro - loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;

e) che lo Statuto dell associazione turistica pro - loco sia ispirato ai principi di democraticita e sia conforme allo << statuto - tipo >> approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;

f) che sussistano fondate previsioni sull entita e sulla continuita delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;

g) che le localita rientranti nell ambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarita tali da giustificarne il riconoscimento.




Art. 5

(Procedure per l iscrizione all albo regionale)


1. Per ottenere l iscrizione all albo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro - loco devono presentare, entro 60 giorni dall inizio dell anno solare, all APT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro - tempore, corredata di copia autenticata dall atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attivita che l associazione intende svolgere, unitamente al parere dell Unione Nazionale delle Pro - Loco d Italia( UNPLI) - Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza all Assessorato regionale al Turismo.

2. L APT o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato  allAssessorato regionale al Turismo.

3. Trascorso tale termine, il parere dell APT o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e l Assessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di competenza.




Art. 6

(Effetti derivanti dall iscrizione all albo regionale)


1. L iscrizione all albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AAPT ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 28;

b) l uso della denominazione IAT da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dell art. 9 della predetta l.r. 16/ 5/ 1985, n. 28 qualora la localita presenti una rilevante frequentazione turistica extra - regionale e l APT competente ne ravvisi la necessita, previo nulla - osta della Regione;

c) l assegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attivita turistica.




Art. 7

(Accesso ai contributi)


1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro - loco, iscritte all albo regionale, devono inoltrare allAPT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attivita corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative all anno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza all Assessorato regionale al Turismo.

2. L APT o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente all Assessorato regionale al Turismo.

Trascorso tale termine, l Assessorato regionale al Turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo.

3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte all albo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dell Assessore regionale al Turismo, entro il primo semestre di ogni anno.




Art. 8

(Criteri per l assegnazione dei contributi)


1. La misura del contributo proposto viene determinata dall Assessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri:

a) entita del bilancio preventivo e rilevanza delle attivita programmate;

b) ricettivita e frequentazione turistica della localita;

c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

d) indicazione dell APT competente o, in mancanza, del Comune e dell UNPLI - Delegazione regionale.




Art. 9

(Rapporti di collaborazione)


1. L associazione turistica pro - loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con l APT competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune.

2. A tal fine:

a) rappresenta le necessita e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attivita turistiche di base della localita in cui essa opera;

b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della localita;

c) promuove e gestisce Uffici Informazioni facendo uso della denominazione IAT, di cui al secondo comma dell art. 9 della l.r. 16/ 5/ 1985, n. 28, previo nulla - osta della Regione e d intesa con l APT competente territorialmente qualora la localita presenti una rilevante frequentazione turistica extra - regionale;

d) predispone e trasmette all APT il calendario delle manifestazioni piu significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dell anno con il concorso finanziario di altri enti locali.

3. Qualora l associazione turistica pro - loco ha sede in localita non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta LR 16. 5.1985, n. 28, l attivita relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo e attuata nei confronti del Comune ove ha sede l associazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente all Assessorato al turismo.




Art. 10

(Controllo e vigilanza)


1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sull attivita nonche l atto di scioglimento della associazione sono inviati all Assessorato regionale al Turismo per il tramite dell APT territorialmente competente o, in mancanza, del Comune.

2. L Assessorato regionale al Turismo e l APT territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con l UNPLI - Delegazione regionale, operano presso la sede dell Associazione pro - loco verifiche attinenti:

a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) la conformita delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro - loco allo Statuto - tipo approvato dalla Giunta regionale;

c) il funzionamento degli organi sociali;

d) la corretta attivita gestionale.

3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.




Art. 11

(Sospensione e cancellazione)


1. Qualora a seguito della verifica di cui allo articolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attivita degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dell Assessore al Turismo, dispone la sospensione dell Associazione dall albo regionale.

2. La sospensione e preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione  dellassegnazione dei contributi regionali disposti in favore dell associazione pro - loco interessata.

3. Nel caso in cui l associazione pro - loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dall albo regionale.




Art. 12

(Destinazione dei beni in caso di scioglimento)


1. In caso di scioglimento dell associazione turistica pro - loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dall associazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti all APT competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui l associazione ha sede.



Art. 13

(Abrogazione)


1. Con l entrata in vigore della presente legge viene abrogata la LR 28 agosto 1979, n. 51.


Art. 14

(Norma transitoria)


1. Le associazioni turistiche pro - loco gia costituite ovvero quelle iscritte all albo regionale ai sensi della l.r. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le competenze dell APT di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo( EPT) fino alla soppressione degli stessi.




Art. 15

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si fa fronte mediante l istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990, del Cap. 0313020 << Albo regionale delle associazioni turistiche pro - loco (l.r. n. 27 dell 11/ 5/ 90) >> per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), con prelievo di pari importo dal Capitolo 1020010 << Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente >>.

2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico sui corrispondenti bilanci di previsione.