Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 27 Nuova disciplina relativa all'albo regionale delle associazioni turistiche pro - loco della Puglia. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51. (1)
Art. 1(Riconoscimento delle associazioni turistiche pro-loco)(2) [1. La Regione, in attuazione dellart. 12 dello Statuto e dellarticolo 2 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28, relativa al riordinamento dellamministrazione turistica regionale, riconosce le associazioni turistiche pro-loco quali strumenti di base dellattività turistica e di collaborazione in favore di altri enti interessati al settore turistico.]
Art. 2(Compiti delle associazioni turistiche pro-loco)(3) [1. Le associazioni turistiche pro-loco hanno il compito di: a) valorizzare le risorse turistiche locali mediante idonee iniziative dirette alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e paesaggistico della località in cui è costituita lassociazione turistica pro-loco; b) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza turistica e culturale della località; c) richiamare ospiti e rendere confortevoli le condizioni generali di soggiorno; d) sensibilizzare le popolazioni residenti per il aggiungimento degli scopi sociali del turismo e per lulteriore affermazione turistica della località; e) fornire assistenza ed informazione ai turisti.]
Art. 3(Istituzione dellalbo regionale) (4) (5) [1. È istituito presso lAssessorato regionale al Turismo lalbo regionale delle associazioni turistiche pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti lalbo di cui alla L.R. 28 agosto 1979, n. 51. 2. Liscrizione allalbo regionale è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore al Turismo. 3. Lalbo regionale è pubblicato allinizio di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]
(4) Con Determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n.258/2010 è stato pubblicato l’Albo 2010(5) Legge abrogata dalla l.r.
25/2018,art.14,
comma 1.
Art. 4(Condizioni per liscrizione allalbo regionale)(6) (7) [1. Ai fini della iscrizione della Associazione turistica pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:
[a) che lassociazione turistica pro-loco sia costituita in Comune non riconosciuto sede di Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28 ovvero in un Comune in cui operi un ufficio di informazione e Assistenza Turistica (I.A.T.) costituito dallA.P.T.;] (8)
b) che nella località in cui è costituita lassociazione turistica pro-loco non esista altra associazione pro-loco iscritta allalbo regionale;
c) che la stessa località presenti attrattive e caratteristiche turistiche sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale o possegga, comunque, caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
d) che la costituzione dellassociazione turistica pro-loco abbia luogo con atto pubblico e che risultino iscritti almeno 50 soci;
e) che lo Statuto dellassociazione turistica pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità e sia conforme allo <<statuto-tipo>> approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
f) che sussistano fondate previsioni sullentità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali altri proventi;
g) che le località rientranti nellambito giurisdizionale di uno stesso Comune, quali le frazioni, da considerarsi come ambiti territorialmente differenti rispetto al Comune di appartenenza, presentino una consistente frequentazione turistica e peculiarità tali da giustificarne il riconoscimento.]
Art. 5(Procedure per liscrizione allalbo regionale)(9) [1. Per ottenere liscrizione allalbo di cui al precedente art. 3, le associazioni turistiche pro-loco devono presentare, entro 60 giorni dallinizio dellanno solare, allA.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede lassociazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, corredata di copia autenticata dallatto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione delle entrate e delle spese e del programma delle attività che lassociazione intende svolgere, unitamente al parere dellUnione Nazionale delle Pro-Loco dItalia (U.N.P.L.I.)-Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata per conoscenza allAssessorato regionale al Turismo.
2. LA.P.T. o, in mancanza, il Comune inoltra, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, la domanda unitamente al proprio parere motivato allAssessorato regionale al Turismo.
3. Trascorso tale termine, il parere dellA.P.T. o, in mancanza, del Comune si intende favorevole e lAssessorato regionale al Turismo provvede agli adempimenti di competenza.]
Art. 6Effetti derivanti dalliscrizione allalbo
regionale.(10) [1. Liscrizione allalbo regionale costituisce condizione indispensabile per: a) la designazione del rappresentante delle associazioni turistiche nelle AA.P.T. ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 28;(11) b) luso della denominazione I.A.T. da parte degli Uffici di Informazione di cui al secondo comma dellart. 9 della predetta L.R. 16.5.1985, n. 28 qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale e lA.P.T. competente ne ravvisi la necessità, previo nulla-osta della Regione; c) lassegnazione di contributi della Regione per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica.]
Art. 7(Accesso ai contributi)(12) [1. Per accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia turistica, le associazioni turistiche pro-loco, iscritte allalbo regionale, devono inoltrare allA.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede lAssociazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività corredato del preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative allanno successivo. Copia della documentazione suddetta deve essere inviata per conoscenza allAssessorato regionale al Turismo. 2. LA.P.T. o, in mancanza, il Comune, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, inoltra la documentazione di cui al comma precedente allAssessorato regionale al Turismo. Trascorso tale termine, lAssessorato regionale al Turismo provvede, comunque, agli adempimenti di cui al comma successivo. 3. La concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte allalbo regionale viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta dellAssessore regionale al Turismo, entro il primo semestre di ogni anno.]
Art. 8(Criteri per lassegnazione dei contributi)(13) [1. La misura del contributo proposto viene determinata dallAssessorato regionale al Turismo in base ai seguenti criteri: a) entità del bilancio preventivo e rilevanza delle attività programmate; b) ricettività e frequentazione turistica della località; c) numero degli abitanti del Comune di appartenenza; d) indicazione dellA.P.T. competente o, in mancanza, del Comune e dellU.N.P.L.I.-Delegazione regionale.]
Art. 9(Rapporti di collaborazione) (14) (15) [1. Lassociazione turistica pro-loco stabilisce rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con lA.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, con il Comune. 2. A tal fine: a) rappresenta le necessità e le esigenze concrete ed operative per migliorare le attività turistiche di base della località in cui essa opera; b) formula le proposte per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della località; c) promuove e gestisce Uffici Informazioni facendo uso della denominazione I.A.T., di cui al secondo comma dellart. 9 della L.R. 16.5.1985, n. 28, previo nulla-osta della Regione e dintesa con lA.P.T. competente territorialmente qualora la località presenti una rilevante frequentazione turistica extra-regionale; d) predispone e trasmette allA.P.T. il calendario delle manifestazioni più significative programmate anche da altri organismi locali nel corso dellanno con il concorso finanziario di altri enti locali. 3. Qualora lassociazione turistica pro-loco ha sede in località non inclusa in un ambito turisticamente rilevante, individuato ai sensi della suddetta L.R. 16/5/1985, n. 28, lattività relativa ai punti a) e b) del secondo comma del presente articolo è attuata nei confronti del Comune ove ha sede lassociazione; mentre, per quanto previsto al punto d) del secondo comma del presente articolo il calendario delle manifestazioni va inviato direttamente allAssessorato al turismo.]
Art. 10(Controllo e vigilanza)(16) [1. Le modifiche allo Statuto, il rinnovo delle cariche sociali, il bilancio e la relazione annuale sullattività nonchè latto di scioglimento dellassociazione sono inviati allAssessorato regionale al Turismo per il tramite dellA.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, del Comune. 2. LAssessorato regionale al Turismo e lA.P.T. territorialmente competente o, in mancanza, il Comune, di concerto con lU.N.P.L.I. - Delegazione regionale, operano presso la sede dellAssociazione pro-loco verifiche attinenti: a) il rispetto delle norme di cui alla presente legge; b) la conformità delle eventuali modifiche apportate dalla Associazione pro-loco allo Statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale; c) il funzionamento degli organi sociali; d) la corretta attività gestionale. 3. A seguito della verifica viene redatto apposito verbale.]
Art. 11(Sospensione e cancellazione)(17) [1. Qualora a seguito della verifica di cui allarticolo precedente siano riscontrate gravi inadempienze, deficienze economiche o carenze di funzionamento, ivi comprese quelle relative alla mancata attività degli organi sociali protrattesi da almeno sei mesi, la Giunta regionale, su relazione dellAssessore al Turismo, dispone la sospensione dellAssociazione dallalbo regionale. 2. La sospensione è preceduta da un atto di diffida disposto dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento e comporta, altresì, la sospensione dellassegnazione dei contributi regionali disposti in favore dellassociazione pro-loco interessata. 3. Nel caso in cui lassociazione pro-loco non adempia, la Giunta regionale dispone la cancellazione della stessa dallalbo regionale.]
Art. 12(Destinazione dei beni in caso di scioglimento)(18) [1. In caso di scioglimento dellassociazione turistica pro-loco, per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del codice civile, i beni acquisiti dallassociazione con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici sono devoluti allA.P.T. competente territorialmente o, in mancanza, al Comune in cui lassociazione ha sede.]
Art. 13(Abrogazione)(19) [1. Con lentrata in vigore della presente legge viene abrogata la L.R. 28 agosto 1979, n. 51.(20) ]
Art. 14(Norma transitoria)(21) [1. Le associazioni turistiche pro-loco già costituite ovvero quelle iscritte allalbo regionale ai sensi della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 devono presentare la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le competenze dellA.P.T. di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) fino alla soppressione degli stessi.]
Art. 15(Norma finanziaria)(22) [1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si fa fronte mediante listituzione, nella parte II - Spesa - del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1990, del cap. 0313020 Albo
regionale delle associazioni turistiche pro-loco (L.R.
11 maggio 1990, n. 27) per un importo, in termini di competenza e cassa, di
L. 250.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo 1020010 Fondo per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente.
2. Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico sui corrispondenti bilanci di previsione. ]
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