Legge Regionale 30 luglio 1990, n. 35
Norme di attuazione art. 5, 6° comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 11. Il personale
inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 1981,
n. 19 e reinquadrato nel VI livello di cui alla Legge regionale 13 marzo 1980,
n. 16.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.
3. Sono abrogati il 2°
comma dell art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 ed il 1° comma
dell art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1981, n.
19.
4. Gli oneri maggiori
derivanti dall applicazione della presente legge per l anno 1990, prevedibili
in lire 225.000.000, graveranno sul competente cap. 0003020 del bilancio di
previsione per l esercizio 1990.
5. Per gli anni
successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei
rispettivi bilanci.