Anno 1990
Numero 35
Data 30/07/1990
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 luglio 1990, n. 35

Norme di attuazione art. 5, 6° comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.



Art. 1


1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19 e reinquadrato nel VI livello di cui alla Legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogati il 2° comma dell art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 ed il 1° comma dell art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19.

4. Gli oneri maggiori derivanti dall applicazione della presente legge per l anno 1990, prevedibili in lire 225.000.000, graveranno sul competente cap. 0003020 del bilancio di previsione per l esercizio 1990.

5. Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.