Anno 1990
Numero 35
Data 30/07/1990
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 agosto 1990, n. 141, S.O.
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Legge Regionale 30 luglio 1990, n. 35

Norme di attuazione art. 5, 6° comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.



Art. 1


1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19 è reinquadrato nel sesto livello di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 

3. Sono abrogati il 2° comma dellart. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 (1) ed il primo comma dellart. 3 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19

4. Gli oneri maggiori derivanti dallapplicazione della presente legge per lanno 1990, prevedibili in lire 225.000.000, graveranno sul competente cap. 0003020 del bilancio di previsione per lesercizio 1990.

5. Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci. 




(1) Il comma abrogato è il secondo comma dell'art. 26, l.r. 12 maggio 1980, n. 42, come sostituito dall'art. 5, l.r. 12 maggio 1980, n. 43.