Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 14
Norme straordinarie per l' organizzazione regionale.
Aricolo unico 1.
In via provvisoria e sino all entrata a regime della riorganizzazione degli
uffici regionali, la Giunta regionale e autorizzata, d intesa con lAmministrazione statale, ad avvalersi di
dirigenti o professionisti dello Stato, in numero non superiore a cinque unita,
in posizione fuori ruolo, comando o distacco, per l ausilio a particolari
strutture coinvolte nei processi di risanamento e ristrutturazione dell
attivita regionale.
2. Agli oneri derivanti dalla
presente legge, prevedibili in presuntive L. 300.000.000, si fara fronte con
apposito stanziamento
sul cap. 0003300 del bilancio della Regione Puglia per l esercizio
1994.