Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 14
Norme straordinarie per l' organizzazione regionale.(1) (2)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98(2) Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi della presente
legge, tuttora in servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su
istanza, secondo quanto previsto dall'art. 28,
comma 9, L.R.
21 maggio 2002, n. 7, nei ruoli regionali. Articolo unico (3)
[1. In via provvisoria e sino
allentrata a regime della riorganizzazione degli uffici regionali, la Giunta
regionale è autorizzata, dintesa con la Amministrazione statale, ad avvalersi
di dirigenti o professionisti dello Stato, in numero non superiore a cinque
unità, in posizione fuori ruolo, comando o distacco, per lausilio a particolari
strutture coinvolte nei processi di risanamento e ristrutturazione dellattività
regionale.
2. Agli oneri derivanti dalla presente
legge, prevedibili in presuntive L. 300.000.000, si farà fronte con apposito
stanziamento sul cap. 0003300 del bilancio della Regione Puglia per lesercizio
1994] .
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98