Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 15 Disposizioni per l' affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di Bonifica.
Art. 1(Finalita) 1. Gli impianti di
irrigazione gia dell Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e della
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione
Puglia ai sensi del DPR 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed
immobili, nonche tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui
dalla Regione, sono affidati in gestione, con le modalita, le procedure e le
condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di Bonifica competenti per
territorio.
Art. 2(Affidamento in
gestione) 1. All entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione
tecnica che, entro trenta giorni, provvede all inventario dei singoli impianti
irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed
immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine all intestazione
catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle
UUSSLL, agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili,
alle misure di prevenzione infortuni ed incendi, nonche a tutti gli adempimenti
amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di
un opera irrigua di uso pubblico.
2. La Commissione, inoltre,
procede all acquisizione dei provvedimenti rilasciati per l autorizzazione
alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque
sotterranee rinvenute, nonche all accertamento tecnico per ogni impianto, che
ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalita con l
individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria
occorrenti.
3. All entrata in vigore della
presente legge gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria,
nello stato di fatto e di diritto esistenti.
4. La consegna definitiva degli
stessi impianti e effettuata dalla Regione ai Consorzi di Bonifica
contestualmente alla sottoscrizione
dellinventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai
commi 1 e 2.
5. I rapporti tra la Regione
Puglia ed i singoli Consorzi di Bonifica sono disciplinati da apposita
convenzione, approvata dalla Giunta regionale.
Art. 3(Finanziamenti e modalita di
gestione) 1. Al fine di garantire la
regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con
proprio provvedimento, fissa, all inizio di ogni esercizio finanziario, i
criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a
ciascun Consorzio la parte di relativa competenza.
2. Sulla base del riparto di cui
al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecnico -
amministrative, da approvare con provvedimento del Dirigente dell Ispettorato
Provinciale dell Agricoltura competente per territorio, cui e attribuita anche
la verifica contabile.
Il provvedimento di approvazione
e sottoposto all esame della Giunta regionale per la presa d
atto.
3. Le perizie devono comprendere
gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la
fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature di scorta, per spese generali e
per quant altro necessario al corretto funzionamento degli
stessi.
4. La Regione riconosce ai
Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed
amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le
spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dellimporto delle perizie di cui al
precedente comma 3.
5. I canoni sono incassati dai
Consorzi secondo le modalita in uso presso gli stessi.
6. I versamenti effettuati dalla
Regione corrispondono all importo delle singole perizie al netto dell
ammontare dei canoni irrigui relativi all esercizio
precedente.
7. Il Settore Ragioneria e
autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di Bonifica
nelle misure sotto indicate, su richiesta dei Dirigente dell
IPA:
a) il 50% dell importo delle
perizie, a titolo di anticipazione;
b) ulteriore 40%, su istanza del
legale rappresentante del Consorzio di Bonifica che certifichi l intervenuta
spesa del 40% dell importo della perizia;
c) il restante 10% all
approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su
proposta del Dirigente dell IPA.
Art. 4(Canoni di utenza
irrigua) 1. I Consorzi di Bonifica
determinano per gli impianti di affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di
quelli praticati per i propri impianti.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i
criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni
irrigui.
Art. 5(Personale) 1. I Consorzi di Bonifica, per
la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione
idraulica, devono avvalersi, attraverso l istituto del comando, del personale
regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente
alla Regione ai sensi del DPR 10- 4- 1979, e gia utilizzato dalla Regione nei
servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.
2. Le esigenze di manodopera
sono soddisfatte con l impiego di unita di personale che abbiano totalizzato,
in ciascuno degli anni 1990- 1991- 1992-1993, almeno 181 giornate lavorative,
agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell
arco di dodici mesi.
3. Eventuali ulteriori esigenze
di manodopera vengono soddisfatte mediante l impiego di unita di personale che
in precedenza abbiano prestato attivita lavorativa occasionale presso gli
impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento
formeranno sulla base dell anzianita di servizio e di
impiego.
Art. 6(Vigilanza) 1. La Regione esercita la
vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di
Bonifica, attraverso gli Uffici dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura
competenti per territorio.
Art. 7(Norma
transitoria) 1. Per il 1994 le perizie
di spesa di cui all art. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8(Disposizioni
finanziarie) 1. A partire dal bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 e
così modificato <<Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la
gestione degli impianti irrigui regionali >>.
2. Il trasferimento di fondi ai
Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con
l adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di
gestione.
3. Il Piano Operativo plurifondo
1994/ 1999, relativamente al triennio 1994/ 1996, deve contenere una misura per
l ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di
razionalizzare l utilizzo delle acque sotterranee.
4. Agli oneri derivanti dalla
presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8
miliardi annui per il biennio 1995/ 1996, si fara fronte con le risorse
finanziarie dello Stato rivenienti dal riparto dei fondi di cui alla legge 8-
11- 1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsto con le relative leggi
di bilancio.
5. Fino alla data di entrata in
vigore della legge di bilancio per l esercizio finanziario 1994, la Giunta
regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di Bonifica interessati, in via di
anticipazione e nei limiti consentiti dall esercizio provvisorio, i fondi
disponibili sul cap. 0131050.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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