Legge Regionale 18 aprile 1994, n. 15 Disposizioni per l' affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di Bonifica. (1)
Art. 1 Finalità.(2) (3) 1. Gli impianti di irrigazione già dellEnte per lo Sviluppo dellIrrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed immobili, nonchè tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui della Regione, sono affidati in gestione, con le modalità, le procedure e le condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio, ovvero, in caso di indisponibilità di quello interessato, ad altro consorzio. ]
Art. 2 Affidamento in gestione.(4) [1. Allentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione tecnica che, entro trenta giorni, provvede allinventario dei singoli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine allintestazione catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle UU.SS.LL., agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di prevenzione infortuni ed incendi, nonchè a tutti gli adempimenti amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di unopera irrigua di uso pubblico. 2. La Commissione, inoltre, procede allacquisizione dei provvedimenti rilasciati per lautorizzazione alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee rinvenute, nonchè allaccertamento tecnico per ogni impianto, che ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità con lindividuazione degli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti. 3. Allentrata in vigore della presente legge gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto esistenti. 4. La consegna definitiva degli stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di Bonifica contestualmente alla sottoscrizione dellinventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai comma 1 e 2. 5. I rapporti tra la Regione Puglia ed i singoli Consorzi di Bonifica sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale.]
Art. 3 Finanziamenti e modalità di gestione.(5) [1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, allinizio di ogni esercizio finanziario, i criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a ciascun Consorzio la parte relativa competenza. (8) 2. Sulla base del riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecniche-amministrative, da approvare con provvedimento del Dirigente dellIspettorato Provinciale dellAgricoltura competente per territorio, cui è attribuita anche la verifica contabile. Il provvedimento di approvazione è sottoposto allesame della Giunta regionale per la presa datto. (6) 3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, dei materiali ed attrezzature di scorta, per spese generali e per quantaltro necessario al corretto funzionamento degli stessi. 4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dellimporto delle perizie di cui al precedente comma 3. 5. I canoni sono incassati dai Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi. 6. I versamenti effettuati dalla Regione corrispondono allimporto delle singole perizie al netto dellammontare dei canoni irrigui relativi allesercizio precedente. 7. Il Settore Ragioneria è autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di Bonifica nelle misure sotto indicate, su richiesta del Dirigente dellI.P.A.: a) il 50% dellimporto delle perizie, a titolo di anticipazione; b) lulteriore 40%, su istanza del legale rappresentante del Consorzio di Bonifica che certifichi lavvenuta spesa del 40% dellimporto della perizia; c) il restante 10% allapprovazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del Dirigente dellI.P.A.. (7) ]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 3/2010, art. 15(6) Vedi anche gli artt. 30 e 31 della l. r. 9/2000.(7) Per il saldo relativo alle attività di gestione degli impianti irrigui regionali vedi l'art. 24, comma 8 della l.r. 20/2002.(8) Vedi anche la l.r. 32/99, art. 7, comma 3
Art. 4Canoni di utenza irrigua.(9) [1. I Consorzi di Bonifica determinano per gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli praticati per i propri impianti. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni irrigui.]
Art. 5Personale.(10) (11) [1. I Consorzi di Bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso listituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10-4-1979, già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi. 2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con limpiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in uno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nellarco di dodici mesi. (12) (13) 3. Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante limpiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento formeranno sulla base dellanzianità di servizio e di impiego.]
(10) Vedi anche l’art. 12 della l.r. 32/94 ; l’art. 23 della l.r. 7/97; l'art. 7 comma 2 della l. r. 32/99 e l’art. 18 della l.r. 9/2000(11) Legge abrogata dalla l.r. 3/2010, art. 15(12) Comma così modificato dalla l.r. 37/94, art. 8.(13) Vedi anche la l.r. 14/98, art. 65, comma 2 così come integrato dalla l.r. 17/99, art. 31, comma 2
Art. 6Vigilanza.(14) (15) [1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di Bonifica, attraverso gli Uffici dellIspettorato Provinciale dellAgricoltura competenti per territorio.]
Art. 7Norma transitoria.(16) [1. Per il 1994 le perizie di spesa di cui allart. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
Art. 8Disposizioni finanziarie.(17) [1. A partire dal bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 è così modificato Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali. 2. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con ladeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione. (18) 3. Il Piano Operativo plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una misura per lammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare lutilizzo delle acque sotterranee. 4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8 miliardi annui per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse finanziarie dello Stato rivenienti dal riparo dei fondi di cui la legge 8.11.1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi di bilancio. 5. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio per lesercizio finanziario 1994, la Giunta regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di Bonifica interessati, in via di anticipazione e nei limiti consentiti dallesercizio provvisorio, i fondi disponibili sul cap. 0131050. ]
(17) Legge abrogata dalla l.r. 3/2010, art. 15(18) Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali è stato prorogato al biennio 1997/98 dalla l.r. 16/97, art. 24. Il trasferimento è stato poi ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 dalla l.r. 32/99, art. 7 e successivamente non oltre il 31 dicembre 2001 dalla l.r. 28/2000, art. 16
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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