Legge Regionale 22 giugno 1994, n. 22 Norme per l' esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.
TITOLO 1ORGANIZZAZIONE
Art. 1(Oggetto e
titolarita del controllo) 1. La Regione, ai
sensi del primo comma dell art. 130 della Costituzione e dell art. 20 dello
Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle province e degli
altri Enti locali.
2. Il controllo di cui
al precedente comma 1 e esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi
della presente legge, in conformita con le disposizioni della legge 8 giugno
1990, n. 142 << Ordinamento delle autonomie locali
>>.
3. La Regione
esercita, altresì, il controllo di legittimita sugli atti degli altri Enti
secondo le modalita stabilite nel Titolo V della presente
legge.
Art. 2(Articolazione dell organo di
controllo) 1. L organo regionale
di controllo, ai sensi dell art. 41 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142,
si individua formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti
dei Comuni e delle Province.
2. Si articola in
cinque Sezioni con sedi nella citta di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
aventi competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni
di cui ai successivi articoli.
3. L unitarieta di
indirizzo delle cinque Sezioni, in particolare l uniformita delle procedure e
degli orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi
articoli 20 e 21.
Art. 3(Competenze
della Sezione di controllo di Bari) 1. La Sezione di
controllo di Bari esercita il controllo sugli atti:
a) della Provincia di
Bari;
b) dei Consorzi ai
quali partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a
Regioni diverse, il controllo e esercitato solo se l Amministrazione
consortile ha sede in Puglia;
c) dei Comuni e degli
altri Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di
Bari;
d) dei Consorzi tra
Comuni; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il
controllo e esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede l
amministrazione consortile;
e) delle unioni dei
Comuni della provincia di Bari di cui all art. 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
f) delle Comunita
montane, la cui sede e stabilita in uno dei Comuni della provincia di
Bari;
g) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nell ambito del territorio
provinciale.
2. La Sezione di Bari,
ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di
legittimita sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente
legge.
Art. 4(Competenze
delle Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto) 1. Le Sezioni
decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli
atti degli Enti aventi circoscrizioni nell ambito del relativo territorio
provinciale.
2. Sono sottoposti al
controllo delle Sezioni gli atti:
a) delle
province;
b) dei Comuni e degli
altri Enti locali a livello sub - provinciale;
c) delle unioni di
Comuni di cui all art. 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
d) dei consorzi tra
Comuni; ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse,
la sede dell Ente consortile determina la competenza per l esercizio del
controllo;
e) delle Comunita
montane;
f) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio
provinciale;
g) di tutti gli altri
Enti pubblici che esercitano la loro attivita entro i limiti della
circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a
controllo in quanto Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di
cui all art. 117 della Costituzione.
3. Per gli atti di cui
alle lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo e esercitato dalla
Sezione nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunita o
dell Istituzione.
Art. 5(Composizione) 1. L organo regionale
di controllo e composto nei modi stabiliti dall art. 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Il Consiglio
regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali
componenti delle Sezioni di controllo secondo le modalita fissate dalla
presente legge.
3. Gli esperti, aventi
i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dell art. 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono scelti tra i residenti di uno dei Comuni della
Regione.
4. Per quanto concerne
gli esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dell art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere
agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti
aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per l
adempimento.
5. L elezione avviene
con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da
nominare componenti effettivi, nonche per la elezione dei due esperti da
nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza
assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Le votazioni sono
effettuate in un unica seduta.
7. In assenza o in
carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il
termine di cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali
competenti provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti
sulla base delle specifiche disposizioni di cui all art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 6(Costituzione) 1. Le Sezioni sono
costituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio
regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria
competenza.
3. IL Presidente della
Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e
dell elezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del
precedente comma 1, previa verifica dell assenza delle condizioni di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16 (<< Norme in materia di elezione e nomine
presso le Regioni e gli Enti locali >>) e, in contraddittorio con l
interessato, dell assenza delle cause di incompatibilita e di ineleggibilita
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Con il
provvedimento di costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di
prima convocazione delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due
funzionari regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive,
incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice
segretario. Quest ultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o
impedimento.
5. Il decreto di cui
al precedente comma 1, e notificato agli interessati a cura del Presidente
della Regione.
Art. 7(Elezione del
Presidente e del vice Presidente) 1. Nella seduta di
insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica,
ciascuna Sezione, sotto la presidenza dell esperto effettivo piu anziano di
eta eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, elegge, a scrutinio segreto ed
a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il proprio Presidente fra gli
esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Se nessuno ottiene
la maggioranza assoluta, e sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza
relativa.
3. A parita di voti
risulta eletto il componenti piu anziano di eta.
4. Con successiva
votazione e con le stesse modalita di cui ai commi precedenti, le Sezioni
procedono all elezione del vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti
dal Consiglio regionale.
Art. 8(Funzioni del
Presidente) 1. Il Presidente dell
organo di controllo:
a) rappresenta l
organo che presiede;
b) convoca il collegio
e ne dirige i lavori;
c) ripartisce gli
affari tra i componenti;
d) in caso di assenza
o impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa
categoria;
e) sottoscrive i
verbali delle sedute e le decisioni dell organo;
f) cura i rapporti con
gli organi regionali;
g) esercita le altre
funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in
materia.
2. Al Presidente della
Sezione di Bari compete specificatamente l attuazione delle disposizioni di cui
al successivo articolo 20.
3. Il vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
4. In caso di assenza
o impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il
componente effettivo piu anziano di eta.
5. il Presidente ed il
vice Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se
dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non
retribuita.
Art. 9(Funzioni dei
componenti) 1. I componenti dell
organo di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti
iscritti all ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti
loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla
stesura delle motivazioni inerenti alla decisione
adottata.
2. I componenti
effettivi nel caso in cui per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a
partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo
Presidente ai fini della sostituzione con i componenti
supplenti.
3. I componenti
supplenti devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell organo di
controllo e hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro
effettivo.
4. Ai componenti
supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti
effettivi.
5. Ai componenti si applicano le norme relative ai permessi
ed alle aspettative previste per gli amministratori locali.
Art. 10(Durata in
carica) 1. L organo di
controllo dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i
componenti ed esercita le sue funzioni sino all insediamento del nuovo
organo.
2. E rinnovato
integralmente:
a) a seguito di nuove
elezioni del Consiglio regionale;
b) nel caso di
contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi
componenti.
3. Il rinnovo dell
organo avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto
termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli
esperti di propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del
Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza.
4. Le cariche di
componenti dell organo di controllo possono essere esercitate per non piu di
due mandati.
Art. 11(Divieto di
incarichi) 1. I componenti l
organo di controllo non possono applicare incarichi di amministrazione attiva e
non possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli
Enti di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente
legge, nonche di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese
concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti
predetti, pena la decadenza per incompatibilita ai sensi del successivo
articolo 12.
2. Non possono far
parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi
ente operante nellambito regionale i cui atti sono soggetti a
controllo.
Art. 12(Decadenza) 1. I componenti l
organo di controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilita o di
incompatibilita previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza
giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno
solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell
anno medesimo.
2. La causa della
decadenza e contestata dal presidente della Giunta regionale all interessato,
il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso
infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza.
3. Nel caso di
presentazione delle deduzioni da parte dell interessato, la decadenza e
dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del
Consiglio regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione
delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all ordine del
giorno.
4. Nella ipotesi di
incompatibilita il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell
organo di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e quella
che ha causato l incompatibilita; se l interessato non provvede entro il
termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara
decaduto.
5. Il Presidente della
Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione
richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all organo
competente.
6. I componenti
dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei
suddetti collegi.
Art. 13(Sospensione
e dimissioni) 1. La sostituzione dei
componenti delle Sezioni cessati dall incarico per cause diverse da quelle
previste dal precedente art. 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la
loro nomina.
2. Il Presidente della
Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell incarico per morte,
dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di
decadenza.
3. La sostituzione
deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.
Art. 14(Reintegrazione dell organo di
controllo) 1. La sostituzione dei
componenti delle Sezioni cessati dall incarico per cause diverse da quelle
previste dal precedente art. 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la
loro nomina.
2. Il Presidente della
Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell incarico per morte,
dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di
decadenza.
3. La sostituzione
deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.
Art. 15(Scioglimento) 1. Le singole Sezioni
dell organo regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti
cause:
a) persistenti
violazioni di legge e/ o omissioni di atti dovuti o gravi
inadempienze;
b) reiterata adozione
di decisioni riconosciute illegittime in sede
giurisdizionale;
c) sospensione della
maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 del
precedente art. 13;
d) contemporanee
dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. Le cause che
possono determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su
proposta dell Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all organo di
controllo, che puo presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla
ricezione della contestazione.
3. Lo scioglimento e
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l intervento di almeno
due terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Verificandosi l
ipotesi di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo e esercitata,
fino all insediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nell
ipotesi di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione e
esercitata dalla Sezione con sede in Foggia.
Art. 16(Funzionamento dell organo di
controllo) 1. Le Sezioni
decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono
aver luogo in giorni diversi e per non piu di quindici volte al mese per la
Sezione di Bari e per non piu di dieci volte al mese per le altre Sezioni
decentrate.
2. Le adunanze si
svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla
Regione.
3. L ordine del
giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle
Sezioni, in uno con l avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima
della data dell adunanza.
4. Nello stesso
termine, la documentazione riguardante gli argomenti all ordine del giorno va
posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell organo di
controllo.
5. Ogni argomento
iscritto all ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del
funzionario istruttore, vistata dal dirigente dell ufficio che ha curato l
istruttoria e dal dirigente responsabile della Sezione.
6. In caso di urgente
necessita, i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari
diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato
ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
7. Una copia dell
ordine del giorno deve essere depositata nell Ufficio di segreteria dell
organo di controllo, a disposizione del pubblico per la
consultazione.
Art. 17(Adunanze dei
collegi) 1. Per la validita
delle sedute e necessaria la presenza di almeno quattro
componenti.
2. Le decisioni sono
adottate a maggioranza e con voto palese.
3. In caso di parita,
prevale il voto del Presidente.
4. E ammessa l
astensione dal voto.
5. Ogni componente ha
facolta di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali
proprie dichiarazioni.
6. Le decisioni sono
sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal
segretario.
7. Le decisioni dell
organo di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di
cui al comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le
indicazioni istruttorie non sono condivise.
8. L adunanza si apre
con la verifica del numero legale.
Dell adunanza andata
deserta per mancanza di numero legale e fatta menzione nel verbale nel quale
vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso
della riunione o di quelli che abbiano preventivamente giustificato l
assenza.
9. Il numero legale
dei componenti deve permanere per tutta la durata dell adunanza: qualora esso
venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella
successiva la trattazione degli argomenti residui.
10. La sopravvenuta
mancanza del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a
verbale.
11. I componenti delle
Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono
trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano
interessati parenti od affini entro il 4 grado.
Art. 18(Verbale e
pubblicita degli atti) 1. Il verbale delle
sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate
ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi e con riferimento alla proposta
del relatore, nonche le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l
organo di controllo.
2. Il verbale e
redatto a cura del segretario ed e sottoscritto dal Presidente e dal
segretario; viene depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni
dalla seduta di approvazione.
3. Un elenco di tutte
le deliberazioni adottate e depositato presso la segreteria dell organo di
controllo competente e puo essere consultato da chiunque.
4. Ogni cittadino ha
diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a
proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dell
organo di controllo competente.
5. Non e consentito
il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale,
tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai
precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi
di controllo. In tal caso la copia e rilasciata in esenzione di
spese.
Art. 19(Indennita
ai componenti l organo di controllo) 1. Ai componenti l
organo di controllo e corrisposta una indennita lorda di lire 120.000
(centoventimila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del
collegio.
2. Al Presidente e
vice Presidente di ciascun collegio e corrisposta, inoltre, una indennita
mensile lorda di carica rispettivamente di lire 750.000
(settecentocinquantamila) e di lire 500.000
(cinquecentomila).
3. Le indennita di
cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di
legge.
4. A tutti i
componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio
per la partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con
mezzo proprio e dovuta una indennita forfetaria pari ad 1/5 del costo di un
litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonche
il rimborso dell eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono
per la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art.
20.
5. Ai componenti l
organo di controllo che, previa autorizzazione si recano fuori sede per
partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o
incontri di studio a livello nazionale o internazionale e corrisposto il
trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i i dirigenti del
massimo livello economico e funzionale.
6. L autorizzazione
di cui al comma precedente e concessa dal Presidente della Giunta regionale per
le missioni svolte nellambito del
territorio nazionale e dalla Giunta regionale, previa intesa governativa ex art.
4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed ex DPCM dell 11 marzo 1980, per le missioni
al di fuori del territorio nazionale.
7. Al pagamento delle
indennita previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale
istituito presso l ufficio Provveditorato - economato della Regione attraverso
gli Economi - cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e
con le modalita stabiliti dalla lr 25 gennaio 1977, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni (<< Disciplina dei servizi del settore
provveditorato economato - contratti ed appalti >>).
TITOLO 2COORDINAMENTO E RACCORDO
CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI
Art. 20(Coordinamento) 1. Il Presidente della
sezione di Bari, d intesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su
richiesta del Presidente della Giunta regionale:
a) promuove e convoca,
almeno una volta all anno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni
decentrate al fine di favorire il coordinamento dell attivita dell organo di
controllo e di assicurare l omogeneita delle procedure;
b) promuove e convoca
riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per l esame di
specifici argomenti connessi con l
esercizio delle funzioni di controllo;
c) puo promuovere,
con la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l
organo di controllo, conferenze per l esame di questioni riguardanti l
attivita di controllo.
2. Al fine di garantire l unitarieta di indirizzo nell
esercizio della funzione di controllo e di favorire l uniformita di
valutazione in ordine all applicazione di disposizioni di legge, eventuali
problemi interpretativi sono sottoposti all esame dei componenti gli organi di
controllo riuniti in seduta plenaria.
3. Le riunioni di cui
al precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del
Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dell assessore
agli Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni
decentrate. Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal
presidente della Sezione di Bari.
4. Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario della sezione di Bari, che redige il
verbale della riunione.
5. L adunanza, la
stesura del verbale e la pubblicita degli atti sono regolate dalle
disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli art. 17 e 18 della presente
legge.
6. Gli indirizzi
interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento
per tutte le Sezioni dell organo di controllo regionale.
7. Alle riunioni di
cui ai commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i
segretari dei collegi dell organo di controllo.
Art. 21(Adunanza
plenaria e relazione annuale) 1. Le Sezioni
decentrate, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull attivita svolta
nell anno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura
del Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente
del Consiglio regionale.
2. La relazione,
previo esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito
dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni
anno.
3. La relazione deve
fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell attivita dell organo
di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di
coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle
decisioni adottate; deve, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla
situazione economico - finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli
enti sottoposti a controllo.
4. Il Consiglio
regionale, nell ambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i
necessari provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione
sull attivita svolta.
TITOLO 3CONTROLLO
Art. 22(Controllo
preventivo di legittimita) 1. Le sezioni
esercitano il controllo preventivo di legittimita, previsto dall art. 130
della Costituzione, sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei
precedenti artt.3 e 4 secondo le modalita indicate dagli artt. 45 e 46 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Esercitano altresi
il controllo:
a) sugli atti
fondamentali delle istituzioni di cui all art.23 della legge 8 giugno 1990 e
142;
b) sulle deliberazioni
rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell art. 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottate
dal consiglio circoscrizionale nell esercizio di funzioni delegate dal
Comune.
Gli atti di cui ai
punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di
approvazione.
3. Non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita gli atti meramente esecutivi di
provvedimenti gia adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di
carattere dispositivo, nonche quelli delle aziende speciali di cui all art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al
medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a),
del presente articolo.
Art. 23(Pubblicazione ed esecutivita) 1. Tutte le
deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di
decadenza, mediante affissione all Albo pretorio nella sede dell ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge.
2. Le deliberazioni
non soggette al controllo preventivo di legittimita diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro affissione all Albo pretorio per la
pubblicazione.
3. Le deliberazioni
soggette o sottoposte al controllo di legittimita diventano esecutive prima del
decorso del termine di cui all art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142 se l
organo regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimita.
4. Per specifiche
ragioni di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere
dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati
all organo deliberante, immediatamente esecutive.
Art. 24(Invio atti
soggetti a controllo) 1. Gli atti soggetti o
da sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono
trasmessi all organo di controllo competente, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale
autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente l
indicazione dell organo deliberante, del numero e della data dell atto nonche
dell oggetto del medesimo.
2. Una copia dell
elenco viene restituita all ente interessato previa apposizione del timbro
comprovante la data di ricezione degli atti.
3. La trasmissione
all organo di controllo competente deve avere luogo entro trenta giorni dalla
data di adozione, a pena di decadenza.
4. Gli atti dichiarati
immediatamente esecutivi devono essere inviati all organo di controllo entro
cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale
affissione all Albo pretorio per la pubblicazione. Non possono esplicare effetti prima della
pubblicazione all Albo e, nei casi previsti, della comunicazione al
Prefetto.
Entro lo stesso
termine di cinque giorni dall adozione sono, altresì, inviate, a pena di
decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alle
variazioni di bilancio adottate in via d urgenza ai sensi dell art. 32, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Qualora la Giunta
comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di
legittimita propri atti a norma dell art. 45 della legge 8 giugno 1990, n.
142, deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli stessi.
Se, invece, l iniziativa di sottoporre l atto di Giunta al controllo e
assunta dal Consiglio o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge
8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci
giorni dall affissione all Albo, a pena di decadenza. In tali casi l atto deve pervenire all organo
di controllo competente, accompagnato da copia autenticata della richiesta,
entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le stesse modalita
devono pervenire all organo di controllo gli atti per i quali la richiesta di
sottoposizione al controllo e disposta dal prefetto ai sensi dell art. 15 del
DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203
(<< Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell attivita amministrativa
>>).
6. Con le stesse
modalita ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell atto, vanno
trasmessi all organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di
giudizio.
Art. 25(Termini per
l esercizio del controllo) 1. Il controllo e
esercitato nei termini di cui all art.46 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. Il termine utile
per l esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell atto da
parte dell organo di controllo.
3. Qualora l organo
di controllo ritenga di dover richiedere all ente deliberante chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine puo essere interrotto, ma non piu
di una volta. In tal caso, il termine per l annullamento riprende a decorrere
dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. La richiesta di
chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio e disposta con ordinanza
motivata.
5. Se entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio l ente non fornisce gli stessi, l atto si intende
decaduto. La decadenza e dichiarata dalla Sezione.
6. Ai fini del computo
del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati
a mezzo corriere, il timbro di ricezione dell organo di
controllo.
Art. 26(Deliberazioni dell organo di
controllo) 1. Nell esercizio
delle sue funzioni, l organo regionale di controllo
pronunzia:
a) deliberazione di
presa d atto per mancanza di vizi;
b) deliberazione
motivata di annullamento per illegittimita;
c) richiesta motivata
di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
d) declaratoria di
nullita per gli atti nulli di diritto;
e) non luogo a
provvedere per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali
manca l espressa richiesta di cui al comma 1 dell art. 45 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
f) declaratoria di
decadenza per gli atti decaduti per legge;
g) invito ad apportare
modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di
trenta giorni, ai sensi dell art. 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142;
h) nel procedimento
per gli interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine,
comunque non superiore a quarantacinque giorni, gli atti dovuti per
legge;
i) nomina del
commissario << ad acta >> per provvedere, entro il termine di trenta
giorni, all emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso del
termine di cui alla precedente lett. h).
2. Le deliberazioni di
annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con
riferimento ai principi generali dell ordinamento, le norme violate ed i vizi
di legittimita riscontrati.
3. Qualora l atto
soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del
collegio invita l ente interessato a regolarizzare l atto in tempo utile per
l esercizio del controllo; se l ente non provvede ad eliminare gli errori o le
omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l esercizio del
controllo, le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli
uffici.
4. L amministrazione
deliberante puo, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il
ritiro dell atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dell
organo di controllo.
5. La riproposizione
eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimita deve contenere
il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell organo di controllo
e deve recare nuove e congrue motivazioni.
Senza tali elementi il
provvedimento e nullo di diritto.
Art. 27(Comunicazioni delle deliberazioni dell organo di
controllo) 1. Le deliberazioni
dell organo di controllo che annullano o dichiarano la nullita dell atto
controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, devono essere comunicate all ente interessato entro e non oltre il
terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al
precedente art. 25.
2. Ai fini del computo dei termini di cui al precedente
comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati come
festivi.
3. Il provvedimento,
comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all ente
interessato entro venti giorni dalla adozione. L invio deve essere effettuato
tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il
ricevimento.
4. Qualora il termine
di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell organo di
controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutivita, fermo restando l esercizio, da parte dell
Amministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei rilievi
comunque formulati dall organo di
controllo dopo il termine su indicato.
Art. 28(Pubblicazione delle deliberazioni dell organo di
controllo) 1. Le deliberazioni adottate dall organo di
controllo sano pubblicate dall ente destinatario mediante pubblicazione all
Albo dell ente per la durata di sette giorni consecutivi.
Art. 29(Partecipazione degli enti locali) 1. Al fine di
improntare il controllo alla piu aperta collaborazione con gli enti locali e di
acquisire la piu completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono
invitare alle proprie sedute il rappresentante legale dellente interessato
perche fornisca chiarimenti sull atto soggetto o sottoposto al
controllo.
2. I rappresentanti
legali degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro
richiesta.
3. I suddetti
rappresentanti hanno facolta di farsi assistere da funzionari dell ente o da
esperti nelle materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere
che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione
nel verbale di adunanza.
Art. 30(Controllo
sostitutivo) 1. I controlli
sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da
ciascuna Sezione, d ufficio o su richiesta dei soggetti
interessati.
2. L organo di
controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno
omesso di compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di
impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi
nazionali o regionali.
3. In caso di
accertata omissione o ritardo, l organo di controllo diffida l Ente a
provvedere assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, salvo deroga motivata per i casi d urgenza, ed informa contestualmente
il Presidente della Giunta regionale.
4. Decorso inutilmente
il termine fissato, l organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali
appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta, responsabile,
entro un mese, dell adozione ed approvazione del
provvedimento.
5. Nell ipotesi in
cui l ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge,
l organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge
nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell art. 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
6. Per i conti
consuntivi, l organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell
art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla nomina di un
commissario per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti,
di tre commissari per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per
la redazione del conto stesso.
7. I commissari sono
nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari
controlli.
8. Al commissario,
oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all indennita di missione, e
attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui
compimento e stato nominato ed alla durata dell
incarico.
La Giunta regionale
stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del
compenso. Il compenso e a carico dell ente controllato, che provvede alla
relativa liquidazione al commissario al termine dell
incarico.
9. Il controllo
sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di
amministrazione attiva della Regione e esercitato dalla Giunta regionale in
conformita alle norme che disciplinano le singole
materie.
10. Sono, altresì,
esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e
tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.
Art. 31(Sospensione
dei termini) 1. I termini per l
esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi
da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31
agosto.
2. Entro il 31 maggio,
il Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni
provinciali decentrate, comunica al presidente della Giunta regionale il periodo
di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di
controllo.
3. Il Presidente della
Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a
tutti gli enti interessati.
4. I termini per l
esercizio del controllo sono, altresì, sospesi dal 24 dicembre al 2
gennaio.
Art. 32(Adempimenti
in caso di ricorso giurisdizionale) 1. Qualora il
provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il
Presidente della Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente
della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo,
altresì, dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza
della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunita di
costituzione della Regione.
2. La Giunta regionale
delibera l eventuale costituzione in giudizio.
3. Durante tutte le
fasi del giudizio, l organo di controllo e gli uffici serventi sono tenuti a
fornire ogni utile collaborazione nell attivita di difesa da officiare in
favore della Regione. In caso di condanna della Regione, l organo di controllo
puo suggerire appello e, in mancanza, e tenuto ad adeguarsi all orientamento
giurisdizionale.
4. La reiterata
adozione di decisioni su analoghe fattispecie piu volte annullate in sede
giurisdizionale puo comportare l attivazione delle procedure di scioglimento
di cui al precedente art. 15. A tal fine, tutte le decisioni dell organo di
controllo riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla
relativa sentenza, a cura dell organo di controllo medesimo, al servizio di
controllo interno della Regione.
Art. 33(Responsabilita) 1. A norma dell art. 58, terzo comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142, i componenti dell organo di controllo sono personalmente o
solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi
arrecati, con dolo o colpa grave, nell esercizio delle loro
funzioni.
L azione di
responsabilita si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a norma
del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
Art. 34(Conservazione degli atti) 1. Gli atti sottoposti
al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell organo di
controllo, a cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque
anni, termine oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione
fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva l applicazione delle
disposizioni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 (<< Norme relative
all ordinamento ed al personale degli archivi di stato
>>).
2. E consentita la
riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzi strumenti e
procedure automatizzate.
TITOLO 4PERSONALE E UFFICI
Art. 35(Uffici) 1. Ciascuna Sezione si avvale, per l espletamento dell
attivita istituzionale, di strutture operative costituite in base a criteri di
funzionalita che, in conformita con lordinamento regionale vigente, tra l
altro provvedono:
a) a svolgere le
attivita di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione
degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico - giuridica per le
decisioni;
b) a fornire alla Giunta regionale i rilievi statistici
sull attivita di controllo, nonche ad assicurare sistematici flussi
informativi sull attivita amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti
sottoposti a controllo.
2. Agli uffici di cui
al precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la
normativa regionale sull ordinamento degli uffici. Essi dipendono
funzionalmente dall organo di controllo per quanto concerne l esercizio delle
attivita di istituto di quest ultimo e dall assessore al personale per quanto
attiene all apprestamento degli uffici ed al governo del
personale.
Art. 36(Personale) 1. La determinazione e
la consistenza organica del personale, l organizzazione degli uffici e dei
servizi sono previste dalla legge regionale sull ordinamento degli
uffici.
2. Nelle more dell
approvazione della nuova legge regionale sull ordinamento degli uffici, in via
provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati dalla
Giunta regionale.
3. La gestione
amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate e attribuita ai
dirigenti.
4. I dirigenti
responsabili delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle
riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art.
20.
Art. 37(Segretario) 1. Il Presidente della
Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6, nomina i
funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna
Sezione, nonche i loro sostituti per i casi di assenza o di
impedimento.
2. Il segretario, la
cui posizione e sottordinata a quella del dirigente responsabile dell ufficio
della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e sottoscrive,
unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il relatore, la
decisione dellorgano, cura l invio
degli avvisi di convocazione, la ricezione degli atti deliberativi degli enti
locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1
comma del precedente art. 26 e le altre incombenze di
legge.
3. Il segretario della
Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente
art. 20.
4. In caso di
contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il
Presidente della Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le
funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica
dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione
decentrata.
Art. 38(Incompatibilita del personale) 1. I funzionari
regionali che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il
controllo sugli atti degli enti di cui sono
amministratori.
2. Per quanto concerne incarichi, consulenze e/o
collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio presso l organo di
controllo si applicano le disposizioni di cui all art. 11 della presente
legge.
TITOLO 5ENTI REGIONALI
Art. 39(Controllo
sugli atti degli Enti regionali) 1. Ai sensi della
presente legge, il controllo sugli atti delle USL (Unita Sanitarie Locali),
degli enti ospedalieri di cui all art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n.
111, degli Istituti autonomi case popolari, dell Ente Fiera di Foggia, dell
ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere
regionale, delle Aziende di promozione turistica, degli EDISU (Ente per il
diritto allo studio universitario), nonche degli altri enti pubblici che
operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa
della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, e disciplinato
nel modo seguente:
a) sono sottoposte
all approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli
statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti
obbligazionari;
b) sono sottoposte
all approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante
organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad
assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi,
gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le
alienazioni di partecipazioni azionarie.
2. Le deliberazioni di
cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio
regionale per il tramite dell Assessorato regionale competente per materia,
entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per
i provvedimenti concernenti il personale e competente l assessore al
Personale.
3. Fermo restando il
procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal
Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle
deliberazioni trasmesse dall Assessorato regionale competente per materia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione dell
avvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
4. Nel caso di rinnovo
del Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso
dal quarantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il
rinnovo.
5. Le deliberazioni di
cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della
Giunta regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della
presente legge.
6. Sono sottoposti,
secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo
di legittimita delle Sezioni di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e
le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle
attivita annuali e/o pluriennali, i
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato
giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le norme
sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e
relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per
gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, le
concessioni, le convenzioni.
7. Gli atti adottati
dagli enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli
indicati al comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente
legge non siano stati sottoposti al controllo di legittimita ai sensi dell
art. 44, c. 1 lett. a) della lr 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura
della Presidenza del Consiglio, all Assessorato competente per materia entro
quindici giorni dall entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi
quindici giorni, l Assessorato invia il carteggio all organo competente al
controllo ai sensi della presente normativa.
TITOLO 6NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 40(Avvalimento
delle strutture dell organo di controllo) 1. Qualora da leggi vigenti venga attribuito alla
Regione l esercizio delle funzioni di controllo sugli atti di determinati enti,
tale funzione e esercitata tramite la Sezione di controllo di Bari, secondo le
procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli.
Art. 41(Controllo
sugli atti degli enti regionali turistici) 1. Fino al loro scioglimento, agli Enti provinciali
per il turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si
applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali
nel precedente Titolo.
Art. 42(Prima
costituzione dell organo di controllo) 1. La prima
costituzione dell organo di controllo avviene entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il
predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere
gli esperti di propria competenza, vi provvede, entro quindici giorni dal
termine di scadenza, con proprio atto, il Presidente del Consiglio
regionale.
2. Fino alla
costituzione dell organo di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni
continuano ad essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate
operanti ai sensi della lr 4 maggio 1985, n. 25 (<< Norme per l esercizio
della funzione di controllo sugli atti degli enti pubblici
>>).
Art. 43(Abrogazione) Sono
abrogati:
a) la legge regionale
4 maggio 1985, n. 25 << Norme per l esercizio della funzione di controllo
sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali
>>;
b) l articolo 23
della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 << Riordinamento dell
amministrazione turistica regionale in attuazione dell art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
c) la legge regionale
5 settembre 1972, n. 12 << Determinazione delle indennita dovute al
Presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti
locali della Regione >> e le successive modificazioni ed integrazioni: lr
17 gennaio 1980, n. 11; lr 21 giugno 1980, n. 74; lr 9 maggio 1984, n. 25; lr 21 giugno 1989,
n. 9;
d) gli artt. 20 e 21
della lr 30 aprile 1980, n. 39, <<Regionalizzazione, ai sensi della legge
23 dicembre 1975, n. 745, dell Istituto Zooprofilattico e Sperimentale della
Puglia e Basilicata >>;
e) ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 44(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge si fara fronte, per l esercizio 1994, con lo stanziamento
previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione della spesa per il
predetto esercizio.
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