Legge Regionale 22 giugno 1994, n. 22 Norme per l' esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.(1)
TITOLO 1Organizzazione
Art. 1Oggetto e titolarità del controllo(2) [1. La Regione, ai sensi del
primo comma dellart 130 della Costituzione e dellart 20 dello Statuto,
esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti
locali.
2. Il controllo di cui al
precedente comma 1 è esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della
presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n
142 «Ordinamento delle autonomie locali».
3 La Regione esercita,
altresì, il controllo di legittimità sugli atti degli altri Enti regionali
secondo le modalità stabilite nel Titolo V della presente legge] .
Art. 2Articolazione dellorgano di controllo(3) [1. Lorgano regionale di
controllo, ai sensi dellart 41 della legge 8 giugno 1990, n 142, si individua
formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e
delle Province . (4)
2. Si articola in cinque
Sezioni con sedi nelle città di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aventi
competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni di cui
ai successivi articoli.
3. Lunitarietà di indirizzo
delle cinque Sezioni, in particolare luniformità delle procedure e degli
orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi articoli 20
e 21] .
Art. 3 Competenze della Sezione di controllo di Bari(5) [1. La Sezione di controllo
di Bari esercita il controllo sugli atti:
a) della Provincia di Bari;
b) dei Consorzi ai quali
partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a
Regioni diverse, il controllo è esercitato solo se lAmministrazione consortile
ha sede in Puglia;
c) dei Comuni e degli altri
Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di Bari;
d) dei Consorzi tra Comuni;
ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il controllo
è esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede lamministrazione
consortile;
e) delle unioni dei Comuni
della provincia di Bari di cui allart 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;
f) delle Comunità montane,
la cui sede è stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;
g) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nellambito del territorio
provinciale.
2. La Sezione di Bari, ai
sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimità
sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente legge]
.
Art. 4Competenze delle Sezioni decentrate di Brindisi Foggia Lecce e Taranto(6) [1. Le Sezioni decentrate di
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli atti degli Enti
aventi circoscrizioni nellambito del relativo territorio provinciale.
2. Sono sottoposti al
controllo delle Sezioni gli atti:
a) delle province;
b) dei Comuni e degli altri
Enti locali a livello sub-provinciale;
c) delle unioni di Comuni di
cui allart 26 della legge 8 giugno 1990, n 142;
d) dei Consorzi tra Comuni;
ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse, la sede
dellEnte consortile determina la competenza per lesercizio del controllo;
e) delle Comunità montane;
f) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;
g) di tutti gli altri Enti
pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione
territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo in quanto
Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di cui allart. 117
della Costituzione.
3. Per gli atti di cui alle
lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo è esercitato dalla Sezione
nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunità o
dellIstituzione] .
Art. 5Composizione(7) [1. Lorgano regionale di
controllo è composto nei modi stabiliti dallart 42 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Il Consiglio regionale
elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti
delle Sezioni di controllo secondo le modalità fissate dalla presente legge.
3. Gli esperti, aventi i
requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dellart 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono scelti tra i residenti in uno dei Comuni della Regione.
4 Per quanto concerne gli
esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dellart. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere
agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti
aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per ladempimento.
5. Lelezione avviene con
votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare
componenti effettivi, nonché per la elezione dei due esperti da nominare
componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta
dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Le votazioni sono
effettuate in ununica seduta.
7. In assenza o in carenza
di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di
cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali competenti
provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base
delle specifiche disposizioni di cui allart. 42 della legge 8 giugno 1990, n.
142] .
Art. 6 Costituzione(8) [1. Le Sezioni sono
costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio
regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria
competenza.
3. Il Presidente della
Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e
dellelezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del precedente
comma 1, previa verifica dellassenza delle condizioni di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e
gli Enti locali») e, in contradditorio con linteressato, dellassenza delle
cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142.
4. Con il provvedimento di
costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione
delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari regionali
inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di espletare
rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario. Questultimo
sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.
5. Il decreto di cui al
precedente comma 1, è notificato agli interessati a cura del Presidente della
Regione] .
Art. 7Elezione del Presidente e del vice Presidente(9) [1. Nella seduta di
insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica,
ciascuna Sezione, sotto la presidenza dellesperto effettivo più anziano di età
eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi,
il proprio Presidente fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Se nessuno ottiene la
maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza
relativa.
3. A parità di voti risulta
eletto il componente più anziano di età.
4. Con
successiva votazione e con le stesse modalità di cui ai
commi precedenti, le Sezioni procedono allelezione del vice Presidente, tra gli
esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale].
Art. 8Elezioni del Presidente(10) [1. Il Presidente
dellorgano di controllo:
a) rappresenta lorgano che
presiede;
b) convoca il collegio e ne
dirige i lavori;
c) ripartisce gli affari tra
i componenti;
d) in caso di assenza o
impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;
e) sottoscrive i verbali
delle sedute e le decisioni dellorgano;
f) cura i rapporti con gli
organi regionali;
g) esercita le altre
funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in
materia.
2. Al Presidente della
Sezione di Bari compete specificatamente lattuazione delle disposizioni di cui
al successivo articolo 20.
3. Il vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di assenza o
impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il
componente effettivo più anziano di età.
5. Il Presidente ed il vice
Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti
privati, sono collocati in aspettativa non retribuita] .
Art. 9Funzioni dei componenti(11) [1. I componenti dellorgano
di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti
allordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal
Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura
delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.
2. I componenti effettivi,
nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare
alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini
della sostituzione con i componenti supplenti.
3. I componenti supplenti
devono essere invitati a partecipare alle riunioni dellorgano di controllo e
hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.
4. Ai componenti supplenti
compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi.
5. Ai componenti si
applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli
amministratori] .
Art. 10Durata in carica(12) [1. Lorgano di controllo
dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed
esercita le sue funzioni sino allinsediamento del nuovo organo.
2. È rinnovato
integralmente:
a) a seguito di nuove
elezioni del Consiglio regionale;
b) nel caso di contemporanee
dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.
3. Il rinnovo dellorgano
avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di
durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine
senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ed eleggere gli esperti di
propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del Consiglio
regionale entro quindici giorni dalla scadenza.
4. Le cariche di componenti
dellorgano di controllo possono essere esercitate per non più di due
mandati].
Art. 11Divieto di incarichi(13) [1. I componenti lorgano di
controllo non possono esplicare incarichi di amministrazione attiva e non
possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli Enti
di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente
legge, nonché di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese
concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti
predetti, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo
12.
2. Non possono far parte,
altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente
operante nellambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo].
Art. 12 Decadenza(14) [1. I componenti lorgano di
controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità
previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo,
a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di
sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nellanno medesimo.
2. La causa della decadenza
e contestata dal Presidente della Giunta regionale allinteressato, il quale ha
dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso
infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza.
3. Nel caso di presentazione
delle deduzioni da parte dellinteressato, la decadenza è dichiarata dal
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio
regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle
deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti allordine del giorno.
4. Nella ipotesi di
incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente
dellorgano di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e
quella che ha causato lincompatibilità; se linteressato non provvede entro il
termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara
decaduto.
5. Il Presidente della
Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione
richiedendo la tempestiva designazione del sostituto allorgano competente.
6. I componenti dichiarati
decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti
collegi].
Art. 13 Sospensione e dimissioni(15) [1. Il Presidente della
Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi allapplicazione, ai
componenti dellorgano di controllo, delle disposizioni di cui allart 15 della
legge 19 marzo 1990, n 455, come modificato dallart 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti
locali»).
2. Le dimissioni dei
componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta
regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.
3. Le dimissioni diventano
operanti dal momento della loro presentazione].
Art. 14Reintegrazione dellorgano di controllo(16) [1. La sostituzione dei
componenti delle Sezioni cessati dallincarico per cause diverse da quelle
previste dal precedente art 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la
loro nomina.
2. Il Presidente della
Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di vacanza dellincarico per morte,
dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.
3. La sostituzione deve
avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni].
Art. 15Scioglimento(17) [1. Le singole Sezioni
dellorgano regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:
a) persistenti violazioni di
legge e/o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;
b) reiterata adozione di
decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;
c) sospensione della
maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma I del
precedenti art. 13;
d) contemporanee dimissioni
della maggioranza dei componenti.
2. Le cause che possono
determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su
proposta dellUfficio di presidenza del Consiglio regionale, allorgano di
controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla
ricezione della contestazione.
3. Lo scioglimento è
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione del Consiglio regionale, che decide con lintervento di almeno due
terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Verificandosi lipotesi
di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata, fino
allinsediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nellipotesi
di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione è
esercitata dalla Sezione con sede in Foggia].
Art. 16Funzionamento dellorgano di controllo(18) [1. Le Sezioni decentrate
stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in
giorni diversi e per non più di quindici volte al mese per la Sezione di Bari e
per non più di dieci volte al mese per le altre Sezioni decentrate.
2. Le adunanze si svolgono,
nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.
3. Lordine del giorno degli
argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni, in uno
con lavviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data
delladunanza.
4. Nello stesso termine, la
documentazione riguardante gli argomenti allordine del giorno va posta a
disposizione dei componenti presso la segreteria dellorgano di controllo.
5 Ogni argomento iscritto
allordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario
istruttore, vistata dal dirigente dellufficio che ha curato listruttoria e dal
dirigente responsabile della Sezione.
6. In caso di urgente
necessità, i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari
diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato
ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
7. Una copia dellordine del
giorno deve essere depositata nellUfficio di segreteria dellorgano di
controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione] .
Art. 17Adunanze dei collegi(19) [1. Per la validità delle
sedute e necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le decisioni sono
adottate a maggioranza e con voto palese.
3. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammessa
lastensione dal voto.
5. Ogni componente ha
facoltà di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali
proprie dichiarazioni.
6. Le decisioni sono
sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
7. Le decisioni dellorgano
di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al
comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le indicazioni
istruttorie non sono condivise.
8. Ladunanza si apre con la
verifica del numero legale. Delladunanza andata deserta per mancanza di numero
legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei
componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli
che abbiano preventivamente giustificato lassenza.
9. Il numero legale dei
componenti deve permanere per tutta la durata delladunanza qualora esso venga
meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la
trattazione degli argomenti residui.
10. La sopravvenuta mancanza
del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a verbale.
11. I componenti delle
Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono
trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano
interessati parenti od affini entro il 4° grado] .
Art. 18Verbale e pubblicità degli atti(20) [1. Il verbale delle sedute
deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il
relativo dispositivo, riportato in sintesi o con riferimento alla proposta del
relatore, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti lorgano di
controllo.
2. Il verbale è redatto a
cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario; viene
depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni dalla seduta di
approvazione.
3. Un elenco di tutte le
deliberazioni adottate è depositato presso la segreteria dellorgano di
controllo competente e può essere consultato da chiunque.
4. Ogni cittadino ha diritto
di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie
spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dellorgano di
controllo competente.
5. Non è consentito il
rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale,
tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai
precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi
di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese].
Art. 19 Indennità ai componenti lorgano di controllo(21) [1. Ai componenti lorgano
di controllo è corrisposta una indennità lorda di lire 120.000 (centoventimila)
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al Presidente e vice
Presidente di ciascun collegio è corrisposta, inoltre, una indennità mensile
lorda di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di
lire 500.000 (cinquecentomila).
3. Le indennità di cui ai
commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.
4. A tutti i componenti
spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di
benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché il
rimborso delleventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per
la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.
5. Ai componenti lorgano di
controllo che, previa autorizzazione, si recano fuori sede per partecipare a
riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a
livello nazionale o internazionale è corrisposto il trattamento di missione
previsto dalla normativa regionale per i dirigenti del massimo livello economico
e funzionale.
6. Lautorizzazione di cui
al comma precedente è concessa dal Presidente della Giunta regionale per le
missioni svolte nellambito del territorio nazionale e dalla Giunta regionale,
previa intesa governativa ex art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed ex
D.P.C.M. 11 marzo 1980, per le missioni al di fuori del territorio nazionale.
7. Al pagamento delle
indennità previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale
istituito presso lufficio Provveditorato-economato della Regione attraverso gli
Economi-cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni
ed integrazioni («Disciplina dei servizi del settore provveditorato economato-
contratti ed appalti»)].
TITOLO 2Coordinamento e raccordo con gli altri organi regionali
Art. 20Coordinamento(22) [1. Il Presidente della
sezione di Bari, dintesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su
richiesta del Presidente della Giunta regionale:
a) promuove e convoca,
almeno una volta allanno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni
decentrate al fine di favorire il coordinamento dellattività dellorgano di
controllo e di assicurare lomogeneità delle procedure;
b) promuove e convoca
riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per lesame di
specifici argomenti connessi con lesercizio delle funzioni di controllo;
c) può promuovere, con la
partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti lorgano di
controllo, conferenze per lesame di questioni riguardanti lattività di
controllo.
2. Al fine di garantire
lunitarietà di indirizzo nellesercizio della funzione di controllo e di
favorire luniformità di valutazione in ordine allapplicazione di disposizioni
di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti allesame dei
componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.
3. Le riunioni di cui al
precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del
Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dellassessore agli
Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni decentrate.
Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal Presidente della
Sezione di Bari.
4. Le funzioni di segretario
sono svolte dal segretario della Sezione di Bari, che redige il verbale della
riunione.
5. Ladunanza, la stesura
del verbale e la pubblicità degli atti sono regolati dalle disposizioni, in
quanto compatibili, dettate dagli artt. 17 e 18 della presente legge.
6. Gli indirizzi
interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento
per tutte le Sezioni dellorgano di controllo regionale.
7. Alle riunioni di cui ai
commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari dei
collegi dellorgano di controllo] .
Art. 21Adunanza plenaria e relazione annuale(23) [1. Le Sezioni decentrate,
in adunanza plenaria, elaborano una relazione sullattività svolta nellanno
precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del
Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente del
Consiglio regionale.
2. La relazione, previo
esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito
dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La relazione deve fornire
tutti gli elementi utili ad una valutazione dellattività dellorgano di
controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di
coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle
decisioni adottate; dove, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla
situazione economico- finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli
enti sottoposti a controllo.
4. Il Consiglio regionale,
nellambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i necessari
provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione
sullattività svolta] .
TITOLO 3Controllo
Art. 22Controllo preventivo di legittimità(24) [1. Le Sezioni esercitano il
controllo preventivo di legittimità, previsto dallart. 130 della Costituzione,
sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei precedenti artt. 3 e 4 e
secondo le modalità indicate dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. Esercitano altresì il
controllo:
a) sugli atti fondamentali
delle istituzioni di cui allart. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) sulle deliberazioni
rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dellart. 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottati dal
consiglio circoscrizionale nellesercizio di funzioni delegate dal Comune.
Gli atti di cui ai punti a)
e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.
3. Non sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità gli atti meramente esecutivi di
provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di
carattere dispositivo, nonché quelli delle aziende speciali di cui allart. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al
medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a),
del presente articolo].
Art. 23Pubblicazione ed esecutività(25) [1. Tutte le deliberazioni
sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza,
mediante affissione allAlbo pretorio nella sede dellente, per quindici giorni
consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non
soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro affissione allAlbo pretorio per la pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette
o sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive prima del decorso
del termine di cui allart 46 della legge 8 giugno 1990, n 142 se lorgano
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.
4. Per specifiche ragioni di
urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate,
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati allorgano
deliberante, immediatamente esecutivo] .
Art. 24 Invio atti soggetti a controllo(26) [1. Gli atti soggetti o da
sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono
trasmessi allorgano di controllo competente, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale
autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente lindicazione
dellorgano deliberante, del numero e della dala dellalto nonché delloggetto
del medesimo.
2. Una copia dellelenco
viene restituita allente interessato previa apposizione del timbro comprovante
la data di ricezione degli atti.
3. La trasmissione
allorgano di controllo competente deve aver luogo entro trenta giorni dalla
data di adozione, a pena di decadenza.
4. Gli atti dichiarati
immediatamente esecutivi devono essere inviati allorgano di controllo entro
cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale
affissione allAlbo pretorio per la pubblicazione. Non possono esplicare effetti
prima della pubblicazione allAlbo e, nei casi previsti, della comunicazione al
Prefetto. Entro lo stesso termine di cinque giorni dalladozione sono, altresì,
inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o
comunale attinenti alòle variazioni di bilancio adottate in via durgenza ai
sensi dellart 32, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n 142.
5. Qualora la Giunta
comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità
propri atti a norma dellart. 45 della legge 8 giugno 1990, n 142, dove farne
espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi. Se, invece,
liniziativa di sottoporre latto di Giunta al controllo è assunta dal Consiglio
o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dallaffissione
allAlbo, a pena di decadenza. In tali casi latto deve pervenire allorgano di
controllo competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli
ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le
stesse modalità devono pervenire allorgano di controllo gli atti per i quali la
richiesta di sottoposizione al controllo è disposta dal prefetto ai sensi
dellart. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203 («Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dellattività amministrativa»).
6. Con le stesse modalità ed
entro gli stessi termini, a pena di decadenza dellatto, vanno trasmessi
allorgano di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio].
Art. 25Termini per lesercizio del controllo(27) [1. Il controllo è
esercitato nei termini di cui allart. 46 della legge 8 giugno 1990, n 142.
2. Il termine utile per
lesercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dellatto da parte
dellorgano di controllo.
3. Qualora lorgano di
controllo ritenga di dover richiedere allente deliberante chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto, ma non più
di una volta. In tal caso, il termine per lannullamento riprende a decorrere
dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. La richiesta di
chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza
motivata.
5. Se entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio lente non fornisce gli stessi, latto si intende decaduto. La
decadenza è dichiarata dalla Sezione.
6. Ai fini del computo del
termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a
mezzo corriere, il timbro di ricezione dellorgano di controllo].
Art. 26Deliberazioni dellorgano di controllo(28) [1. Nellesercizio delle sue
funzioni, lorgano regionale di controllo pronunzia:
a) deliberazione di presa
datto per mancanza di vizi;
b) deliberazione motivata di
annullamento per illegittimità;
c) richiesta motivata di
chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
d) declaratoria di nullità
per gli atti nulli di diritto;
e) non luogo a provvedere
per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali manca
lespressa richiesta di cui al comma 1 dellart. 45 della legge 8 giugno 1990, n
142;
f) declaratoria di decadenza
per gli atti decaduti per legge;
g) invito ad apportare
modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di
trenta giorni, ai sensi dellart 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n
142;
h) nel procedimento per gli
interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque
non superiore a quarantacinque giorni, agli atti dovuti per legge;
i) nomina del commissario
«ad acta» per provvedere, entro il termine di trenta giorni, allemanazione di
cui obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente
lett. h).
2. Le deliberazioni di
annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con
riferimento ai principi generali dellordinamento, le norme violate ed i vizi di
legittimità riscontrati.
3. Qualora latto soggetto a
controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio
invita lente interessato a regolarizzare latto in tempo utile per lesercizio
del controllo; se lente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni
riscontrate entro il termine previsto dalla legge per lesercizio del controllo,
le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli uffici.
4. Lamministrazione
deliberante può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il
ritiro dellatto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione
dellorgano di controllo.
5. La riproposizione
eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimità deve contenere
il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dellorgano di controllo
e deve recare nuove e congrue motivazioni. Senza tali elementi il provvedimento
è nullo di diritto] .
Art. 27Comunicazioni delle deliberazioni dellorgano di controllo(29) [1. Le deliberazioni
dellorgano di controllo che annullano o dichiarano la nullità dellatto
controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, devono essere comunicate allente interessato entro e non oltre il
terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al
precedente art. 25.
2. Ai fini del computo dei
termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati
come festivi.
3. Il provvedimento,
comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato allente
interessato entro venti giorni dalla adozione. Linvio deve essere effettuato
tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.
4. Qualora il termine di cui
al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dellorgano di
controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutività, fermo restando lesercizio, da parte
dellAmministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei
rilievi comunque formulati dallorgano di controllo dopo il termine su indicato]
.
Art. 28Pubblicazione delle deliberazioni dellorgano di controllo(30) [1. Le deliberazioni
adottate dallorgano di controllo sono pubblicate dallente destinatario
mediante pubblicazione allAlbo dellente per la durata di sette giorni
consecutivi].
Art. 29Partecipazione degli enti locali(31) [1. Al fine di improntare il
controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la
più completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono invitare alle
proprie sedute il rappresentante legale dellente interessato perché fornisca
chiarimenti sullatto soggetto o sottoposto al controllo.
2. I rappresentanti legali
degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.
3. I suddetti rappresentanti
hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dellente o da esperti nelle
materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere che vengano
acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale
di adunanza].
Art. 30Controllo sostitutivo(32) [1. I controlli sostitutivi
per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione,
dufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
2. Lorgano di controllo
valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno omesso di
compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni,
assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o
regionali.
3. In caso di accertata
omissione o ritardato, lorgano di controllo diffida lEnte a provvedere
assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo
deroga motivata per i casi durgenza, ed informa contestualmente il Presidente
della Giunta regionale.
4. Decorso inutilmente il
termine fissato, lorgano di controllo nomina, tra i dipendenti regionali
appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta, responsabile,
entro un mese, delladozione ed approvazione del provvedimento.
5. Nellipotesi in cui
lente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge,
lorgano di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge
nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dellart 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
6. Per i conti consuntivi,
lorgano di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dellart 46 della
legge 8 giugno 1990, n 142, provvede alla nomina di un commissario per i Comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, di due commissari per i Comuni con
popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la redazione del conto
stesso.
7. I commissari sono
nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.
8. Al commissario, oltre al
rimborso delle spose di viaggio ed allindennità di missione, è attribuito un
compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento è
stato nominato ed alla durata dellincarico. La Giunta regionale stabilisce
criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il
compenso è a carico dellente controllato, che provvede alla relativa
liquidazione al commissario al termine dellincarico.
9. Il controllo sostitutivo
sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva
della Regione è esercitato dalla Giunta regionale in conformità alle norme che
disciplinano le singole materie.
10. Sono, altresì,
esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e
tutela attribuito dalla legge statale alla Regione].
Art. 31Sospensione dei termini.(33) [1. I termini per
lesercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni
consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31
agosto.
2. Entro il 31 maggio, il
Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni
provinciali decentrate, comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo
di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di
controllo.
3. Il Presidente della
Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a
tutti gli enti interessati.
4. I termini per lesercizio
del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio] .
Art. 32Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale(34) [1. Qualora il provvedimento
di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente della
Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta
regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì,
dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa
ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunità di costituzione della
Regione.
2. La Giunta regionale
delibera leventuale costituzione in giudizio.
3. Durante tutte le fasi del
giudizio, lorgano di controllo e gli uffici scriventi sono tenuti a fornire
ogni utile collaborazione nellattività di difesa da officiare in favore della
Regione. In caso di condanna della Regione, lorgano di controllo può suggerire
appello e, in mancanza, è tenuto ad adeguarsi allorientamento giurisdizionale.
4. La reiterata adozione di
decisioni su analoghe fattispecie più volte annullate in sede giurisdizionale
può comportare lattivazione delle procedure di scioglimento di cui al
precedente art 15. A tal fine, tutte le decisioni dellorgano di controllo
riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla relativa
sentenza, a cura dellorgano di controllo medesimo, al servizio di controllo
interno della Regione].
Art. 33 Responsabilità(35) [1. A norma dellart 58, terzo comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142, i componenti dellorgano di controllo sono personalmente o
solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi
arrecati, con dolo o colpa grave, nellesercizio delle loro funzioni. Lazione
di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a
norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142].
Art. 34Conservazione degli atti(36) [1. Gli atti sottoposti al
controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dellorgano di controllo, a
cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque anni, termine
oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione fatta per i
regolamenti e i bilanci e fatta salva lapplicazione delle disposizioni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n 1409 («Norme relative allordinamento ed al
personale degli archivi di stato»).
2. È consentita la
riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo strumenti e
procedure automatizzate].
TITOLO 4Personale e uffici
Art. 35Uffici(37) [1. Ciascuna Sezione si
avvale, per lespletamento dellattività istituzionale, di strutture operative
costituite in base a criteri di funzionalità che, in conformità con
lordinamento regionale vigente, tra laltro provvedono:
a) a svolgere le attività di
supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e
fornendo gli elementi di valutazione tecnico-giuridica per le decisioni;
b) a fornire alla Giunta
regionale i rilievi statistici sullattività di controllo, nonché ad assicurare
sistematici flussi informativi sullattività amministrativa degli enti locali,
desunti dagli atti sottoposti a controllo.
2. Agli uffici di cui al
precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la
normativa regionale sullordinamento degli uffici. Essi dipendono funzionalmente
dallorgano di controllo per quanto concerne lesercizio delle attività di
istituto di questultimo e dallassessore al Personale per quanto attiene
allapprestamento degli uffici ed al governo del personale] .
Art. 36Personale(38) [1. La determinazione e la
consistenza organica del personale, lorganizzazione degli uffici e dei servizi
sono previste dalla legge regionale sullordinamento degli uffici.
2. Nelle more
dellapprovazione della nuova legge regionale sullordinamento degli uffici, in
via provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati
dalla Giunta regionale.
3. La gestione
amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate è attribuita ai
dirigenti.
4. I dirigenti responsabili
delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di
coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20].
Art. 37 Segretario(39) [1. Il Presidente della
Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art 6, nomina i funzionari
regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna Sezione, nonché i
loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il segretario, la cui
posizione funzionale è subordinata a quella del dirigente responsabile
dellufficio della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e
sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il
relatore, la decisione dellorgano, cura linvio degli avvisi di convocazione,
la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli
enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente art 26 e le
altre incombenze di legge.
3. Il segretario della
Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente
art 20.
4. In caso di contemporanea
assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il Presidente della
Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di
segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra
quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione decentrata].
Art. 38Incompatibilità del personale(40) [1. I funzionari regionali
che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e
4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il controllo sugli
atti degli enti di cui sono amministratori.
2. Per quanto concerne
incarichi, consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio
presso lorgano di controllo si applicano le disposizioni di cui allart. 11
della presente legge].
TITOLO 5Enti regionali
Art. 39Controllo sugli atti degli Enti regionali(41) [1. Ai sensi della presente
legge, il controllo sugli atti delle U.S.L. (Unità sanitarie locali), degli enti
ospedalieri di cui allart. 1, comma 13, del decreto legge 6 febbraio 1991, n.
35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, degli
Istituti autonomi case popolari, dellente Fiera di Foggia, dellente Fiera di
Francavilla Fontana (42) e
di altri enti fieristici a carattere regionale, delle Aziende di promozione
turistica, degli E.D.I.S.U. (Ente per il diritto allo studio universitario),
nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla
competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento di
fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:
a) sono sottoposte
allapprovazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli
statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;
b) sono sottoposte
allapprovazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante
organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad
assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi,
gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le
alienazioni di partecipazioni azionarie.
2. Le deliberazioni di cui
alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio
regionale per il tramite dellAssessorato regionale competente per materia,
entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per
i provvedimenti concernenti il personale è competente lassessore al Personale.
3. Fermo restando il
procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal
Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle
deliberazioni trasmesse dallAssessorato regionale competente per materia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione
dellavvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
4. Nel caso di rinnovo del
Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso dal
quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.
5. Le deliberazioni di cui
alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della Giunta
regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della presente
legge.
6. Sono sottoposti, secondo
le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di
legittimità della Sezione di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e le
relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attività
annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la
istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari;
la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese
che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.
7. Gli atti adottati dagli
enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli indicali al
comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente legge non
siano stati sottoposti al controllo di legittimità ai sensi dellart 44, c. 1,
lett. a), della L.R. 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura della
Presidenza del Consiglio, allAssessorato competente per materia entro quindici
giorni dallentrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici
giorni, lAssessorato invia il carteggio allorgano competente al controllo ai
sensi della presente normativa].
TITOLO 6Norme finali e transitorie
Art. 40Avvalimento delle strutture dellorgano di controllo(43) [1. Qualora da leggi vigenti venga attribuito alla Regione
lesercizio della funzione di controllo sugli atti di determinati enti, tale
funzione è esercitata tramite la Sezione di controllo di Bari, secondo le
procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli] .
Art. 41Controllo sugli atti degli enti regionali turistici(44) [1. Fino al loro scioglimento, agli Enti provinciali per il
turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano le
norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel
precedente Titolo].
Art. 42Prima costituzione dellorgano di controllo(45) [1. La prima costituzione
dellorgano di controllo avviene entro sessanta giorni dalla dala di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine
senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di
propria competenza vi provvede, entro quindici giorni dal termine di scadenza,
con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.
2. Fino alla costituzione
dellorgano di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni continuano ad
essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate operanti ai
sensi della L.R. 4 maggio 1985, n. 25 («Norme per lesercizio della funzione di
controllo sugli atti degli enti locali»)] .
Art. 43 Abrogazioni(46) [1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 «Norme per lesercizio
della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti
strumentali regionali»;
b) larticolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 «Riordinamento
dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellart. 4 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 «Determinazione
delle indennità dovute al Presidente e ai componenti degli organi di controllo
sugli atti degli enti locali della Regione» e le successive modificazioni ed
integrazioni: L.R. 17 gennaio 1980, n. 11; L.R. 21 giugno 1980, n. 74; L.R. 9 maggio 1984, n. 25; L.R. 21 giugno 1989, n. 9;
d) gli artt. 20 e 21 della L.R. 30 aprile 1980, n. 39,
«Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dellIstituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata»;
e) ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge].
Art. 44Norma finanziaria(47) [1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge
si farà fronte, per lesercizio 1994, con lo stanziamento previsto al capitolo
0002040 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio].
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