Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 25 Norme di attuazione del comma 4-ter dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 11. In attuazione del comma
4 - ter dell art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall art. 1
della legge 18/ 1/ 1992, n. 16 e sostituito dall art. 2 della legge 12/ 1/
1994, n. 30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed
ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stato disposto la sospensione di
diritto dalla carica, ai sensi del comma 4 - bis dell art. 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall art. 1 della legge 12/ 1/ 1994, n. 30,
e corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un
assegno pari all indennita di carica di cui al comma 1, lettera e), dell art.
1 della LR 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, ridotta del
15%.
Art. 21. Il Consigliere sospeso a
norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ha facolta,
durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento
della contribuzione al Fondo di previdenza per l assegno vitalizio nella misura
prevista dalla normativa regionale in materia.
2. Al Consigliere che sia stato
sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, e corrisposta, con
riferimento al periodo di sospensione, una somma pari alla differenza tra l
assegno erogato a norma del precedente art. 1 e l indennita di carica ad esso
spettante.
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