Anno 1994
Numero 25
Data 12/07/1994
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 luglio 1994, n. 97. (*) Vedi anche la l.r. 28 gennaio 1998, n., 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia", art. 3, comma 3 e art. 5, comma 7.
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Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 25

Norme di attuazione del comma 4-ter dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 8/2003


Art. 1


1. In attuazione del comma 4 - ter dell art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall art. 1 della legge 18/ 1/ 1992, n. 16 e sostituito dall art. 2 della legge 12/ 1/ 1994, n. 30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stato disposto la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi del comma 4 - bis dell art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall art. 1 della legge 12/ 1/ 1994, n. 30, e corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all indennita di carica di cui al comma 1, lettera e), dell art. 1 della LR 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, ridotta del 15%.




Art. 2


1. Il Consigliere sospeso a norma di legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza per lassegno vitalizio nella misura prevista dalla normativa regionale in materia.

 2. Al Consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, una somma pari alla differenza tra lassegno erogato a norma del precedente art. 1 e lindennità di carica ad esso spettante.