Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione Puglia, al
fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale -
ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281,
promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue
gli atti di crudelta e i maltrattamenti nei loro confronti nonche il loro
abbandono.
Art. 2(Tutela sanitaria e
vigilanza) 1. Le funzioni di vigilanza sul
trattamento degli animali, la tutela igiencio - sanitaria degli stessi, nonche
i controlli connessi all attuazione della presente legge sono attribuiti ai
Comuni, che li esercitano mediante le Unita sanitarie locali (USL), ai sensi
dell art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al
precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie
zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all
art. 13 della presente legge.
Art. 3(Anagrafe
canina) 1. Presso il Settore veterinario
di ogni USL e istituita l Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti
tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni
dopo essere stati raccolti.
2. Il detentore a qualsiasi
titolo del cane e tenuto a comunicare all Anagrafe canina, presso l USL
competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa,
la morte del cane entro quindici giorni dall avvenimento.
3. Gli allevatori e i
commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al
settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l indicazione
dell eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell
animali.
4. Sono esentati dall obbligo
dell iscrizione all Anagrafe canina i cani di proprieta delle Forze armate e
dei Corpi di pubblica sicurezza.
5. L iscrizione all Anagrafe
canina e gratuita.
Art. 4(Contrassegno di
riconoscimento) 1. Entro novanta giorni dalla
data di avvenuta iscrizione all Anagrafe canina il cane verra identificato
mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito
sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all
animale.
2. Le operazioni di
identificazione, nonche la rilevazione dello stato segnaletico dell animale,
sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl.
3. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanera
apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede
segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali,
alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.
Art. 5(Profilassi) 1. La Giunta regionale, su
proposta della Commissione di cui all art. 12 della presente legge e sentite le
associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano
richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la
prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di
concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle
scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo -
animale;
c) istituisce corsi di
formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all
attuazione della presente legge.
2. La Regione e Le USL,
attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari
liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali d affezione.
A tal fine le USL possono
predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite,
servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso
scientifico.
3. Gli interventi per la
limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono
effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da
medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
Art. 6(Recupero cani
randagi) 1. Spetta ai Servizi veterinari
delle USL di recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani
vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo
proprietario.
I cani non anagrafati vengono
iscritti all anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono
essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni
protezionistiche.
3. Prima della scadenza del
termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento
temporaneo, con l impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai
proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Per il recupero dei cani
randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all
animale.
5. La soppressione cosi come
prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall
art.2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata
esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo
eutanasico.
Art. 7(Cane
collettivo) 1. Sono iscritti all Anagrafe
canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo e quel cane
che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate
da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l animale e provvedano a
fornirgli mantenimento, assistenza e quantaltro necessario al suo benessere nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8
febbraio 1954, n. 320, e dall art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere i
requisiti di salubrita, essere sterilizzati e iscritti all anagrafe a nome del
tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini
della presente legge.
Art. 8(Canili
sanitari) 1. I COmuni, singoli o
associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari
esistenti di cui all art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri
stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalita i Comuni possono
utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di
urbanizzazione.
2. I canili sanitari
rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in
quanto vaganti.
Presso tali strutture i suddetti
cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all art.
2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani
stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o
affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo
trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili
sanitari e affidata ai Comuni.
E fatto obbligo ai Servizi
veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti
canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilita.
4. I Comuni prevedono nel
proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili
sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.
Art. 9(Rifugi) 1. In attuazione dell art. 3,
comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove
ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento della popolazione
canina in ambito regionale;
b) indicazioni della commissione
regionale di cui al successivo art. 12.
Nei suddetti rifugi trovano
accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato
adozione o altra prevista sistemazione.
2. La Giunta regionale determina
altresì la percentuale di partecipazione di ogni Comune allonere connesso alla
costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini
di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei
rifugi, sentita la Commissione di cui all art. 12 della presente
legge.
3. I finanziamenti di cui all
art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o
ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai
Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e
associazioni riconosciute e iscritte all Albo di cui all art. 13 della
presente legge.
5. Al fine di combattere il
fenomeno dell abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani
e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a
pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta
regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art.
12.
6. I Comuni nel cui territorio
e prevista l ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei
mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in
zone ritenute idonee. L approvazione del progetto costituisce dichiarazione di
pubblica utilita, indifferibilita e urgenza dell opera.
7. Ai Servizi veterinari delle
USL e demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.
Art. 10(Gatti) 1. La Regione promuove la tutela
dei gatti che vivono in stato di liberta. E vietato maltrattarli e spostarli
dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in
liberta possono essere sterilizzati e rimessi nel loro
gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o
gruppi di persone, d intesa con i servizi veterinari delle USL, possono avere
in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di liberta curandone la
salute e le condizioni di sopravvivenza.
Art. 11(Rinuncia) 1. QUalora il proprietario o
detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare
comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per
territorio, che provvede al ritiro dell animale e alla consegna al competente
rifugio in condizioni di affidabilita.
2. A carico del proprietario
rinunciatario e previsto un contributo di mantenimento sino a quando l animale
resta presso il rifugio.
3. L entita del contributo
annuale e stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al
successivo art. 12.
Art. 12(Commissione
regionale) 1. Presso l Avvocato regionale
alla sanita e istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione
della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e
controlla gli interventi necessari all attuazione della presente legge ed e
organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale,
presieduta dall Assessore regionale alla sanita o suo delegato, e così
composta:
a) l Assessore regionale all
ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del
Settore assistenza veterinaria dell Assessorato alla sanita o suo
delegato;
c) un medico del Settore sanita
pubblica dell Assessorato regionale alla sanita o suo
delegato;
d) un medico veterinario
designato dall ordine Nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i
nominati segnalati dalle Associazioni iscritte all Albo di cui al successivo
art. 13.
Art. 13(Albo regionale delle
Associazioni per la protezione degli animali) 1. Presso l Assessorato
regionale alla sanita e istituito un Albo regionale al quale possono essere
iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli
animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell iscrizione all
Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata di:
a) copia dell atto
costitutivo;
b) copia dello Statuto da cui
risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del
bilancio;
c) elenco dei soci dal quale
risulti l esistenza di almeno duecento soci ordinari;
d) relazione documentata dell
attivita esercita nonche della efficienza organizzativa e
operativa.
3. La Giunta regionale, sentito
il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l iscrizione
all Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone
comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono
richiedere, pena la cancellazione d ufficio, la conferma dell iscrizione ogni
tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni,
della documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei
principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge
comporta la cancellazione immediata dall Albo regionale.
6. Nella fase di prima
applicazione della presente legge saranno iscritti all Albo regionale tutti gli
enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di
promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2
del presente articolo.
Art. 14(Attivita di
convenzione) 1. Le associazioni iscritte all
Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni,
possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi
per cani;
b) svolgere compiti di
assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai
rifugi;
d) partecipare alle iniziative
di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. Le attivita oggetto di
convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere
volontario con esclusione di fini di lucro.
Art. 15(Guardie
zoofile) 1. Per le funzioni di vigilanza,
sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli
stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi dove sono
allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall art. 57 del
CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di
Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con
rd 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di
cui al precedente comma i soggetti interessati devono frequentare con esito
positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneita, istituito
dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle
USL.
3. Le guardie zoofile volontarie
saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della
Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento
della qualifica di Guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile operano
nell ambito di tutto il territorio provinciale.
Art. 16(Contributi per il patrimonio
zootecnico) 1. Alfine di tutelare il
patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di
capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si e
in grado di risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere
accertati competenti Servizi veterinari delle USL.
3. La misura del contributo e le
modalita di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con
riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n.
218.
Art. 17(Sanzioni) 1. Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere
il proprio cane all Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 e punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il
cane all Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo
al tatuaggio e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani
o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni
a lire diecimilioni.
5. Il detentore del canone che
non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte
dell animale, come previsto dalla presente legge, e punito con una sanzione
amministrativa da lire centocinquantamila a lire
novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative
previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le
modalita di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull
apposito capitolo 3061150 denominato << Entrate rivenienti da sanzioni
amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281
>>.
Art. 18(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la
parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della
presente legge.
2. Per le finalita della
presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli
9 e 16, si fara fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell art. 8
della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche con le somme derivanti dal
precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per la finalita della
presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013
<< Spese per prevenzione del randagismo >> del bilancio 1995, previo
prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 << Fondi per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
3. Le spese derivanti dagli
articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi
assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo
sanitario.
Art. 19(Norma
transitoria) 1. In sede di prima applicazione
della presente legge, sara garantita la ristrutturazione o la costruzione di
almeno un rifugio in ogni provincia.
2. In fase di prima attuazione
della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti
relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i
Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al
precedente art. 13 che abbiano la disponibilita di strutture
idonee.
3. I proprietari o detentori di
cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nei termine massimo di
sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della
USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall art. 3 della
presente legge.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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