Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 3
Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP).
Art. 11. Il canone di locazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all art. 32 e seguenti
della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova
determinazione da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della
revisione generale del classamento delle unita immobiliari e della esatta
individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi, e
aumentato nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima
legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
2. I canoni di locazione di cui
alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati
con legge 27 luglio 1978, n. 392, ne essere inferiori a lire 25
mila.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la delibera della Giunta regionale n.
2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi effetti; eventuali eccedenze
rispetto ai canoni determinati ai sensi del precedente comma 1 corrisposte dagli
assegnatari nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente
legge.
4. Eventuali aumenti determinati
dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non
potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente
legge.
5. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione determinera in modo
definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori
procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.
6. La normativa prevista dall
art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 e applicata con
abrogazione del comma 3 a tutti coloro che occupano l alloggio
senza
titolo alla data del 30 giugno
1994, sempre che l occupazione non ha sottratto il godimento dell alloggio ad
assegnatario gia individuato in graduatoria definitiva
pubblicata.