Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 3
Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP).(1) (2)
Art. 1[1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.) di cui allart. 32
e seguenti della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova
determinazione da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della
revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta
individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi, è aumentato
nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
1-bis. Il comma 1 non trova applicazione qualora il canone di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato
ai sensi del comma 2 dellarticolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per lassegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), così come modificato dal comma 4 dellarticolo 11
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (3)
2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono
comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n.
392, né essere inferiori a lire 25 mila.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Delib.G.R. 5 giugno 1995, n. 2316 cessa di produrre i suoi effetti;
eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai sensi del precedente comma
1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di
cui alla presente legge.
4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto
della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli
prodotti dalla presente legge.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni
degli alloggi E.R.P. e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal
27 novembre 1995.
6. La normativa prevista dallart. 23
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è applicata con abrogazione del
comma 3 a tutti coloro che occupano lalloggio senza titolo alla data del 30
giugno 1994, sempreché loccupazione non ha sottratto il godimento dellalloggio
ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata .]