Legge Regionale 18 dicembre 1996, n. 27 Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.
Art. 1(Finalita) 1. Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1996,
approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni
di cui all allegato 1 della presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di
previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle
variazioni di cui all art. 1, l ammontare complessivo dell entrata e della
spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1996,
risulta modificato in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire
45.867.418.758.529 in termini di cassa per l entrata e in lire
39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in
termini di cassa per la spesa.
Art. 3(Documento contabile allegato
alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. Modifiche e integrazioni
nella
descrizione ed elencazione di
capitoli di entrata e di spesa) 1. Nella descrizione ed
elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile
allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni
e integrazioni di cui all allegato 2 della presente legge.
Art. 4(Fondo per la reiscrizione delle
economie a destinazione vincolata) 1. Il fondo per la reiscrizione
delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi
esercizi di mantenimento, dei residui di stanziamento relativi agli anni 1995 e
precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione,
determinato al 31 dicembre 1995 in lire 508.998.472.154, e iscritto - al netto
delle economie gia utilizzate nel corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel
complessivo importo di lire 507.092.653.809 ed e gestito a termini dell art.
46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, integrativo dell art. 43 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.
2. L allegato 3 della
presente legge indica per esercizio di provenienza e singolo capitolo di
bilancio le economie reiscrivibili nel corso della corrente gestione riferite
alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 51. Il fondo globale per la
copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che
si provvede di finanziare nell anno 1996, iscritto sul capitolo 1110070 per
complessive lire 29.800.000.000, viene ridotto a lire 19.500.000.000. LAllegato 4 della presente legge indica
l oggetto e l importo degli stanziamenti destinati ai singoli
interventi.
2. Entro la data di
pubblicazione della presente legge, le economie finanziarie derivanti dalla
eventuale mancata utilizzazione delle disponibilita di cui al predetto fondo
globale sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio
1996.
3. La Giunta regionale e
autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma
2.
Art. 6(Modifica della legge regionale
30 maggio 1977, n. 17) 1. L art. 16 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17, e sostituito dal
seguente:
L eventuale avanzo di
amministrazione, per la parte derivante dall applicazione dell istituto della
perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di
assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al comma 5 del successivo art.
71.
2.Le ulteriori disponibilita
dell avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali
passivita relative a esercizi pregressi.
Art. 7(Integrazione alla legge
regionale 12 aprile 1994, n. 14) RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 8(Misure di sostegno in favore
dei Settori ragioneria e sanita) RINVIATO DAL
GOVERNO
Art. 91. Considerata la
inderogabile necessita per i Settori personale e ragioneria di continuare
ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio Tecnopolis
CSATA di Bari, nelle more della definita determinazione in ordine alla soluzione
del problema della informatizzazione dei predetti Settori, nella fase di
transazione verso la gestione autonoma delle procedure, la Giunta e autorizzata
a regolare con convenzione il rapporto con il CSATA fino al 31 dicembre 1997 e a
definire con transazione, le prestazioni fornite dal 1 gennaio 1996 fino alla
data di entrata in vigore della nuova convenzione.
Art. 10(Disposizioni in materia socio -
sanitaria) 1. Dopo il comma 5 dell art. 21
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, e aggiunto il seguente comma
6:
6. Le quote di finanziamento
di cui al comma 5 sono erogate dalla Giunta regionale mensilmente in acconto
sulla base dell80% dei costi
complessivi dell anno precedente; ai conguagli in positivo e in negativo si
provvede nell anno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo
debitamente approvato con un programma di progressiva riduzione di tutti i
costi.
2. Il comma 1 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 viene sostituito come
segue:
1. Per l anno 1996 il
pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41,
42 (IRCCS privati) e 44, lett.a), della legge 23 dicembre 1978, n. 883 viene
effettuato:
a) mediante acconti mensili pari
all 80% di un dodicesimo della spesa ammessa a consuntivo nell esercizio
precedente;
b) con conguagli sulle
contabilita presentate alle ASL di competenza, previa verifica da effettuare in
conformita alle disposizioni vigenti fermo restando il sistema di tariffazione
e i limiti di spesa previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell 8
marzo 1995. Il riscontro di regolarita delle contabilita da parte delle ASL
deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre la
Regione provvede al saldo entro i successivi novanta
giorni.
3. Il comma 8 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e modificato così come di seguito
riportato:
L Assistenza sanitaria
ospedaliera e nell immediato per l emergenza e urgenza alla popolazione del
Gargano Nord viene assicurata con l Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, secondo
le modalita previste dall art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
4. Il comma 9 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e soppresso.
5. L art. 29 della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come segue:
1. Restano confermati per gli
esercizi finanziari 1994, 1995, e 1996 i criteri e le modalita di erogazione
dei contributi così come individuati dal Consiglio regionale con deliberazioni
di programma n. 837 del 7 aprile 1994 e n. 953 del 7 marzo 1995, adottate ai
sensi dell art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Lo stanziamento del capitolo
0941012 del corrente esercizio finanziario e finalizzato esclusivamente al
finanziamento delle istanze pervenute alla Regione alla data del 31 dicembre
1994 ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1979, n.
65.
6. Il comma 3 dell art. 42
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come
segue:
3. Il termine di cui all art.
11, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 e differito al 31
dicembre 1996.
Art. 11(Norme urgenti nel settore dei
trasporti) 1. Dopo il comma 4 dell art. 23
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma
5:
5. La Regione Puglia puo
intervenire finanziariamente in favore delle aziende di trasporto pubblico
locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi
agli esodi anticipati del personale in esubero attuati a decorrere dal 1 gennaio
secondo la vigente normativa statale. Alla spesa per il corrente anno si
provvede con la disponibilita di cui al capitolo 0552017, alle condizioni e con
le modalita che saranno stabilite dalla Giunta
regionale.
2. Dopo il comma 6 dell art. 23
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma
7:
7. Per il materiale rotabile
acquistato con l impiego dei proventi della gestione commissTimeNewRomane di
liquidazione del disciolto ERPT, in base all art. 12 della legge regionale 30
dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato l intero importo dei fondi statali
vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora impiegati, dal quale
e, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla legge 10 aprile
1981, n. 151.
3. Il termine del 30 giugno 1996
previsto dal comma 1 dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995 n. 37,
gia riferito al 30 novembre 1996 con legge regionale 5 agosto 1996, n. 18, e
ulteriormente differito al 28 febbraio 1997.
4. Alla maggiore spesa derivante
dall attuazione della disposizione recata dal comma 1, valutata in lire
500.000.000, si provvede mediante l imputazione al cap. 0553022 debitamente
impinguato.
Art. 12(Interventi e opere di natura
infrastrutturale) 1. I progetti per la
realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, di cui al titolo
II - sez. FESR - legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, gia presentati a
seguito di bandi di gara o di specifica previsione nel programma, valutati e
ritenuti ammissibili, ma non finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento
con le risorse assegnate per il triennio POP Puglia 1997-
1999.
2. Prioritariamente saranno
presi in considerazione i progetti per la realizzazione dei quali gli Enti
titolari saranno in grado di garantire la copertura di almeno il 15% del costo
totale dell investimento pubblico e che presentino uno stato di avanzata
fattibilita tecnico - amministrativa.
3. A tal fine i soggetti
interessati dovranno far pervenire agli Assessorati competenti, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, specifico provvedimento
amministrativo.
4. I progetti per la
realizzazione delle infrastrutture rurali di cui alla misura 4.2.6 del
sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/ 1999, gia presentati a seguito di
bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti ammissibili, ma non finanziati
per insufficienza di fondi, potranno essere ammessi a finanziamento con
priorita con le risorse finanziarie programmate per il triennio 1997/ 1999 del
precitato POP.
Art. 13(Incentivi all
occupazione) 1. Nei limiti degli stanziamenti
di cui al presente articolo, la Regione Puglia concorre alla spesa, per
attivita formative destinate a nuovi assunti a tempo indeterminato, delle
imprese o loro consorzi che abbiano stipulato accordi di programma e contratti
di programma ai sensi della legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Le attivita formative non
possono superare le novecento ore, per un parametro di lire 65 mila ora/ corso/
allievo comprensivo del reddito degli allievi occupati.
3. La relativa sovvenzione non
potra essere superiore all 80% dell importo del corso complessivo ammesso ed
e soggetto di rendicontazione.
4. Le attivita formative sono
sottoposte a vigilanza tecnico - didattica in itinere dal competente Ufficio
Ispettivo dellAssessorato alla
formazione professionale.
5. Le richieste di sovvenzione
sono istituite e valutate dall Assessorato alla formazione professionale e
approvate dalla Giunta regionale.
6. I relativi progetti devono
contenere almeno:
a) il programma
didattico;
b) l analisi dei
costi.
7. La sovvenzione non e
cumulabile con altri interventi di aiuti all occupazione di cui all art. 1 del
Regolamento CEE n. 2084/ 1993.
8. Al fine di sostenere l
attivita formativa di cui ai commi precedenti viene stanziata la somma di lire
6 miliardi sul cap 0963010.
Art. 141. In deroga a quanto previsto
dall art. 8, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, gia
modificata dall art. 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e dall art.
4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26, la decorrenza del
programma di formazione professionale 1996/ 97, con riguardo all attivita
concorsuale, e fissata dal 1 dicembre 1996 al 31 luglio
1997.
2. Al fine di assicurare la
piena fruizione delle risorse comunitarie e statali disponibili e a parziale
modifica di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre
1978, n. 54 e dall art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, il
programma di formazione professionale 1996/ 97, così come approvato dal
Consiglio regionale, viene attuato secondo le modalita indicate al successivo
comma 3, per la parte riservata all attivita
convenzionata;
3. L Assessore alla formazione
professionale e autorizzato, previa delibera di criteri della Giunta
regionale:
a) ad affidare e avviare, a far
tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi richiesti
dagli enti gestori, in possesso delle strutture e attrezzature idonee, che hanno
operato in regime di convenzione con la Regione per l anno formativo 1995/ 96
purche l attivita formativa proposta dagli stessi sia compatibile rispetto
agli assi e sub - assi individuati dal programma 1996/97 nella parte riservata
all attivita convenzionata;
b) a porre in essere tutti gli
atti preparatori, propedeutici e funzionali finalizzati all attuazione di
quanto previsto dalla precedente lettera a) e subordinando l efficacia degli
stessi all entrata in vigore della presente legge.
4. L accettazione dell
attivita affidata, con l impegno al rispetto degli obblighi sanciti dalle
disposizioni legislative e amministrative della Regione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell Ente sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione
prevista dall art. 13 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. Per le
rimanenti attivita si applicano le modalita operative previste dal programma
1996/97.
5. Sono abrogati gli artt. 1 e 2
della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26. L Assessore alla formazione
professionale e abilitato a definire i rapporti e le questioni pendenti in
relazione alle attivita effettuate o da effettuarsi da parte degli enti gestori
sulla base della legislazione previgente.
Art. 15(Contributo a sostegno della
FAO) 1. Al fine di contribuire al
sostegno di progetti rivolti ad alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di
specifico approfondimento nel corso di un vertice mondiale a Roma, viene
disposta l erogazione di un apposito contributo in favore della
FAO.
2, Per l anno 1996 viene a tal
fine iscritta la somma di lire 100 milioni sul capitolo 0782025 con
corrispondente riduzione del capitolo 0781030.
3. Per gli anni successivi si
provvedera in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le
eventuali risorse finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli
Enti destinatari dei fondi stessi.
ALLEGATI
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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