Anno 1996
Numero 27
Data 18/12/1996
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 18 dicembre 1996, n. 27

Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.



Art. 1

(Finalita)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1996, approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all allegato 1 della presente legge.


Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all art. 1, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1996, risulta modificato in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per l entrata e in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per la spesa.


Art. 3

(Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6. Modifiche e integrazioni nella

descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all allegato 2 della presente legge.


Art. 4

(Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata)


1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento, dei residui di stanziamento relativi agli anni 1995 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, determinato al 31 dicembre 1995 in lire 508.998.472.154, e iscritto - al netto delle economie gia utilizzate nel corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 507.092.653.809 ed e gestito a termini dell art. 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, integrativo dell art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.
2. L allegato 3 della presente legge indica per esercizio di provenienza e singolo capitolo di bilancio le economie reiscrivibili nel corso della corrente gestione riferite alla data del 31 dicembre 1995.



Art. 5


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si provvede di finanziare nell anno 1996, iscritto sul capitolo 1110070 per complessive lire 29.800.000.000, viene ridotto a lire 19.500.000.000.  LAllegato 4 della presente legge indica l oggetto e l importo degli stanziamenti destinati ai singoli interventi.
2. Entro la data di pubblicazione della presente legge, le economie finanziarie derivanti dalla eventuale mancata utilizzazione delle disponibilita di cui al predetto fondo globale sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio 1996.
3. La Giunta regionale e autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma 2.



Art. 6

(Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)


1. L art. 16 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e sostituito dal seguente:
L eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall applicazione dell istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al comma 5 del successivo art. 71.
2.Le ulteriori disponibilita dell avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passivita relative a esercizi pregressi.



Art. 7

(Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 14)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 8

(Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e sanita)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 9


1. Considerata la inderogabile necessita per i Settori personale e ragioneria di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more della definita determinazione in ordine alla soluzione del problema della informatizzazione dei predetti Settori, nella fase di transazione verso la gestione autonoma delle procedure, la Giunta e autorizzata a regolare con convenzione il rapporto con il CSATA fino al 31 dicembre 1997 e a definire con transazione, le prestazioni fornite dal 1 gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione.



Art. 10

(Disposizioni in materia socio - sanitaria)


1. Dopo il comma 5 dell art. 21 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, e aggiunto il seguente comma 6:
6. Le quote di finanziamento di cui al comma 5 sono erogate dalla Giunta regionale mensilmente in acconto sulla base  dell80% dei costi complessivi dell anno precedente; ai conguagli in positivo e in negativo si provvede nell anno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo debitamente approvato con un programma di progressiva riduzione di tutti i costi.
2. Il comma 1 dell art. 22 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 viene sostituito come segue:
1. Per l anno 1996 il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41, 42 (IRCCS privati) e 44, lett.a), della legge 23 dicembre 1978, n. 883 viene effettuato:
a) mediante acconti mensili pari all 80% di un dodicesimo della spesa ammessa a consuntivo nell esercizio precedente;
b) con conguagli sulle contabilita presentate alle ASL di competenza, previa verifica da effettuare in conformita alle disposizioni vigenti fermo restando il sistema di tariffazione e i limiti di spesa previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell 8 marzo 1995. Il riscontro di regolarita delle contabilita da parte delle ASL deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre la Regione provvede al saldo entro i successivi novanta giorni.
3. Il comma 8 dell art. 22 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e modificato così come di seguito riportato:
L Assistenza sanitaria ospedaliera e nell immediato per l emergenza e urgenza alla popolazione del Gargano Nord viene assicurata con l Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, secondo le modalita previste dall art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
4. Il comma 9 dell art. 22 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e soppresso.
5. L art. 29 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come segue:
1. Restano confermati per gli esercizi finanziari 1994, 1995, e 1996 i criteri e le modalita di erogazione dei contributi così come individuati dal Consiglio regionale con deliberazioni di programma n. 837 del 7 aprile 1994 e n. 953 del 7 marzo 1995, adottate ai sensi dell art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio finanziario e finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze pervenute alla Regione alla data del 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1979, n. 65.
6. Il comma 3 dell art. 42 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come segue:
3. Il termine di cui all art. 11, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 e differito al 31 dicembre 1996.



Art. 11

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)


1. Dopo il comma 4 dell art. 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma 5:
5. La Regione Puglia puo intervenire finanziariamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi agli esodi anticipati del personale in esubero attuati a decorrere dal 1 gennaio secondo la vigente normativa statale. Alla spesa per il corrente anno si provvede con la disponibilita di cui al capitolo 0552017, alle condizioni e con le modalita che saranno stabilite dalla Giunta regionale.
2. Dopo il comma 6 dell art. 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma 7:
7. Per il materiale rotabile acquistato con l impiego dei proventi della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto ERPT, in base all art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato l intero importo dei fondi statali vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora impiegati, dal quale e, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dal comma 1 dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995 n. 37, gia riferito al 30 novembre 1996 con legge regionale 5 agosto 1996, n. 18, e ulteriormente differito al 28 febbraio 1997.
4. Alla maggiore spesa derivante dall attuazione della disposizione recata dal comma 1, valutata in lire 500.000.000, si provvede mediante l imputazione al cap. 0553022 debitamente impinguato.



Art. 12

(Interventi e opere di natura infrastrutturale)


1. I progetti per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, di cui al titolo II - sez. FESR - legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, gia presentati a seguito di bandi di gara o di specifica previsione nel programma, valutati e ritenuti ammissibili, ma non finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento con le risorse assegnate per il triennio POP Puglia 1997- 1999.
2. Prioritariamente saranno presi in considerazione i progetti per la realizzazione dei quali gli Enti titolari saranno in grado di garantire la copertura di almeno il 15% del costo totale dell investimento pubblico e che presentino uno stato di avanzata fattibilita tecnico - amministrativa.
3. A tal fine i soggetti interessati dovranno far pervenire agli Assessorati competenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, specifico provvedimento amministrativo.
4. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture rurali di cui alla misura 4.2.6 del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/ 1999, gia presentati a seguito di bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere ammessi a finanziamento con priorita con le risorse finanziarie programmate per il triennio 1997/ 1999 del precitato POP.



Art. 13

(Incentivi all occupazione)


1. Nei limiti degli stanziamenti di cui al presente articolo, la Regione Puglia concorre alla spesa, per attivita formative destinate a nuovi assunti a tempo indeterminato, delle imprese o loro consorzi che abbiano stipulato accordi di programma e contratti di programma ai sensi della legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Le attivita formative non possono superare le novecento ore, per un parametro di lire 65 mila ora/ corso/ allievo comprensivo del reddito degli allievi occupati.
3. La relativa sovvenzione non potra essere superiore all 80% dell importo del corso complessivo ammesso ed e soggetto di rendicontazione.
4. Le attivita formative sono sottoposte a vigilanza tecnico - didattica in itinere dal competente Ufficio Ispettivo  dellAssessorato alla formazione professionale.
5. Le richieste di sovvenzione sono istituite e valutate dall Assessorato alla formazione professionale e approvate dalla Giunta regionale.
6. I relativi progetti devono contenere almeno:
a) il programma didattico;
b) l analisi dei costi.
7. La sovvenzione non e cumulabile con altri interventi di aiuti all occupazione di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 2084/ 1993.
8. Al fine di sostenere l attivita formativa di cui ai commi precedenti viene stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap 0963010.



Art. 14


1. In deroga a quanto previsto dall art. 8, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, gia modificata dall art. 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e dall art. 4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26, la decorrenza del programma di formazione professionale 1996/ 97, con riguardo all attivita concorsuale, e fissata dal 1 dicembre 1996 al 31 luglio 1997.
2. Al fine di assicurare la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali disponibili e a parziale modifica di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e dall art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, il programma di formazione professionale 1996/ 97, così come approvato dal Consiglio regionale, viene attuato secondo le modalita indicate al successivo comma 3, per la parte riservata all attivita convenzionata;
3. L Assessore alla formazione professionale e autorizzato, previa delibera di criteri della Giunta regionale:
a) ad affidare e avviare, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi richiesti dagli enti gestori, in possesso delle strutture e attrezzature idonee, che hanno operato in regime di convenzione con la Regione per l anno formativo 1995/ 96 purche l attivita formativa proposta dagli stessi sia compatibile rispetto agli assi e sub - assi individuati dal programma 1996/97 nella parte riservata all attivita convenzionata;
b) a porre in essere tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali finalizzati all attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera a) e subordinando l efficacia degli stessi all entrata in vigore della presente legge.
4. L accettazione dell attivita affidata, con l impegno al rispetto degli obblighi sanciti dalle disposizioni legislative e amministrative della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione prevista dall art. 13 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. Per le rimanenti attivita si applicano le modalita operative previste dal programma 1996/97.
5. Sono abrogati gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26. L Assessore alla formazione professionale e abilitato a definire i rapporti e le questioni pendenti in relazione alle attivita effettuate o da effettuarsi da parte degli enti gestori sulla base della legislazione previgente.



Art. 15

(Contributo a sostegno della FAO)


1. Al fine di contribuire al sostegno di progetti rivolti ad alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di specifico approfondimento nel corso di un vertice mondiale a Roma, viene disposta l erogazione di un apposito contributo in favore della FAO.
2, Per l anno 1996 viene a tal fine iscritta la somma di lire 100 milioni sul capitolo 0782025 con corrispondente riduzione del capitolo 0781030.
3. Per gli anni successivi si provvedera in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le eventuali risorse finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli Enti destinatari dei fondi stessi.

ALLEGATI OMISSIS



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.