Legge Regionale 18 dicembre 1996, n. 27 Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.
Art. 1(Finalita) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l esercizio
finanziario 1996, approvato con legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono introdotte le variazioni di cui all
allegato 1 della presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui all art. 1, l ammontare complessivo
dell entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l
esercizio finanziario 1996, risulta modificato in lire 39.854.218.752.853 in
termini di competenza e in lire 45.867.418.758.529 in termini di cassa per l
entrata e in lire 39.854.218.752.853 in termini di competenza e in lire
45.867.418.758.529 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3(Documento contabile allegato alla legge regionale 3 giugno
1996, n. 6. Modifiche e integrazioni nella
descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al
documento contabile allegato alla legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 sono introdotte le variazioni e integrazioni
di cui all allegato 2 della presente legge.
Art. 4(Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata) 1. Il fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal
mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento, dei residui
di stanziamento relativi agli anni 1995 e precedenti connessi a fondi statali e
comunitari con vincolo di destinazione, determinato al 31 dicembre 1995 in lire
508.998.472.154, e iscritto - al netto delle economie gia utilizzate nel
corrente esercizio 1996 - al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire
507.092.653.809 ed e gestito a termini dell art. 46 della legge regionale 3
giugno 1996, n. 6, integrativo dell art. 43
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
2. L allegato 3 della presente legge indica per esercizio
di provenienza e singolo capitolo di bilancio le economie reiscrivibili nel
corso della corrente gestione riferite alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 5(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si provvede di finanziare nell anno
1996, iscritto sul capitolo 1110070 per complessive lire 29.800.000.000, viene
ridotto a lire 19.500.000.000. LAllegato 4 della presente legge indica l
oggetto e l importo degli stanziamenti destinati ai singoli interventi.
2. Entro la data di pubblicazione della presente legge, le
economie finanziarie derivanti dalla eventuale mancata utilizzazione delle
disponibilita di cui al predetto fondo globale sono assegnate al fondo per
residui passivi perenti dell esercizio 1996.
3. La Giunta regionale e autorizzata a disporre con proprio
atto le assegnazioni di cui al comma 2.
Art. 6(Modifica della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)(1) 1. L art. 16 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17, e sostituito dal
seguente:
L eventuale avanzo di
amministrazione, per la parte derivante dall applicazione dell istituto della
perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di
assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la
reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al comma 5 del successivo art.
71.
2.Le ulteriori disponibilita
dell avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali
passivita relative a esercizi pregressi.
Art. 7(Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 14) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 8(Misure di sostegno in favore dei Settori ragioneria e sanita) RINVIATO DAL GOVERNO
Art. 91. Considerata la inderogabile necessita per i Settori personale e ragioneria
di continuare ancora ad avvalersi dei servizi informatici forniti dal Consorzio
Tecnopolis CSATA di Bari, nelle more della definita determinazione in ordine
alla soluzione del problema della informatizzazione dei predetti Settori, nella
fase di transazione verso la gestione autonoma delle procedure, la Giunta e
autorizzata a regolare con convenzione il rapporto con il CSATA fino al 31
dicembre 1997 e a definire con transazione, le prestazioni fornite dal 1 gennaio
1996 fino alla data di entrata in vigore della nuova convenzione.
Art. 10(Disposizioni in materia socio -
sanitaria) 1. Dopo il comma 5 dell art. 21
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, e aggiunto il seguente comma
6:
6. Le quote di finanziamento
di cui al comma 5 sono erogate dalla Giunta regionale mensilmente in acconto
sulla base dell80% dei costi
complessivi dell anno precedente; ai conguagli in positivo e in negativo si
provvede nell anno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo
debitamente approvato con un programma di progressiva riduzione di tutti i
costi.
2. Il comma 1 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 viene sostituito come
segue:
1. Per l anno 1996 il
pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41,
42 (IRCCS privati) e 44, lett.a), della legge 23 dicembre 1978, n. 883 viene
effettuato:
a) mediante acconti mensili pari
all 80% di un dodicesimo della spesa ammessa a consuntivo nell esercizio
precedente;
b) con conguagli sulle
contabilita presentate alle ASL di competenza, previa verifica da effettuare in
conformita alle disposizioni vigenti fermo restando il sistema di tariffazione
e i limiti di spesa previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell 8
marzo 1995. Il riscontro di regolarita delle contabilita da parte delle ASL
deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre la
Regione provvede al saldo entro i successivi novanta
giorni.
3. Il comma 8 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e modificato così come di seguito
riportato:
L Assistenza sanitaria
ospedaliera e nell immediato per l emergenza e urgenza alla popolazione del
Gargano Nord viene assicurata con l Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, secondo
le modalita previste dall art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
4. Il comma 9 dell art. 22
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e soppresso.
5. L art. 29 della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come segue:
1. Restano confermati per gli
esercizi finanziari 1994, 1995, e 1996 i criteri e le modalita di erogazione
dei contributi così come individuati dal Consiglio regionale con deliberazioni
di programma n. 837 del 7 aprile 1994 e n. 953 del 7 marzo 1995, adottate ai
sensi dell art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Lo stanziamento del capitolo
0941012 del corrente esercizio finanziario e finalizzato esclusivamente al
finanziamento delle istanze pervenute alla Regione alla data del 31 dicembre
1994 ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1979, n.
65.
6. Il comma 3 dell art. 42
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sostituito come
segue:
3. Il termine di cui all art.
11, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 e differito al 31
dicembre 1996.
Art. 11(Norme urgenti nel settore dei trasporti) 1. Dopo il comma 4 dell art. 23
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma
5:
5. La Regione Puglia puo
intervenire finanziariamente in favore delle aziende di trasporto pubblico
locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi
agli esodi anticipati del personale in esubero attuati a decorrere dal 1 gennaio
secondo la vigente normativa statale. Alla spesa per il corrente anno si
provvede con la disponibilita di cui al capitolo 0552017, alle condizioni e con
le modalita che saranno stabilite dalla Giunta
regionale.
2. Dopo il comma 6 dell art. 23
della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e aggiunto il seguente comma
7:
7. Per il materiale rotabile
acquistato con l impiego dei proventi della gestione commissTimeNewRomane di
liquidazione del disciolto ERPT, in base all art. 12 della legge regionale 30
dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato l intero importo dei fondi statali
vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora impiegati, dal quale
e, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla legge 10 aprile
1981, n. 151.
3. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dal comma 1 dell art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995 n. 37, gia riferito al 30 novembre 1996 con legge
regionale 5 agosto 1996, n. 18, e ulteriormente differito al 28 febbraio
1997.(2)
4. Alla maggiore spesa derivante
dall attuazione della disposizione recata dal comma 1, valutata in lire
500.000.000, si provvede mediante l imputazione al cap. 0553022 debitamente
impinguato.
(2) Termine ulteriormente
differito al 30 aprile 1997 dall’art. 47
della l.r. 14/98
Art. 12(Interventi e opere di natura infrastrutturale) 1. I progetti per la realizzazione di interventi e opere di
natura infrastrutturale, di cui al titolo II - sez. FESR - legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3, gia presentati a seguito di bandi di gara
o di specifica previsione nel programma, valutati e ritenuti ammissibili, ma non
finanziati, potranno essere ammessi a finanziamento con le risorse assegnate per
il triennio POP Puglia 1997- 1999.
2. Prioritariamente saranno presi in considerazione i progetti
per la realizzazione dei quali gli Enti titolari saranno in grado di garantire
la copertura di almeno il 15% del costo totale dell investimento pubblico e che
presentino uno stato di avanzata fattibilita tecnico - amministrativa.
3. A tal fine i soggetti interessati dovranno far pervenire
agli Assessorati competenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, specifico provvedimento amministrativo.
4. I progetti per la realizzazione delle infrastrutture rurali
di cui alla misura 4.2.6 del sottoprogramma FEOGA del POP Puglia 1994/ 1999,
gia presentati a seguito di bando di gara, valutati favorevolmente e ritenuti
ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere
ammessi a finanziamento con priorita con le risorse finanziarie programmate per
il triennio 1997/ 1999 del precitato POP.
Art. 13(Incentivi all occupazione) 1. Nei limiti degli stanziamenti di cui al presente articolo,
la Regione Puglia concorre alla spesa, per attivita formative destinate a nuovi
assunti a tempo indeterminato, delle imprese o loro consorzi che abbiano
stipulato accordi di programma e contratti di programma ai sensi della legge 7
aprile 1995, n. 104.
2. Le attivita formative non possono superare le novecento
ore, per un parametro di lire 65 mila ora/ corso/ allievo comprensivo del
reddito degli allievi occupati.
3. La relativa sovvenzione non potra essere superiore all 80%
dell importo del corso complessivo ammesso ed e soggetto di
rendicontazione.
4. Le attivita formative sono sottoposte a vigilanza tecnico -
didattica in itinere dal competente Ufficio Ispettivo dell Assessorato alla
formazione professionale.
5. Le richieste di sovvenzione sono istituite e valutate dall
Assessorato alla formazione professionale e approvate dalla Giunta
regionale.
6. I relativi progetti devono contenere almeno:
a) il programma didattico;
b) l analisi dei costi.
7. La sovvenzione non e cumulabile con altri interventi di
aiuti all occupazione di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 2084/ 1993.
8. Al fine di sostenere l attivita formativa di cui ai commi
precedenti viene stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap 0963010.
Art. 14[1. In deroga a quanto previsto
dall art. 8, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, gia
modificata dall art. 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 e dall art.
4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26, la decorrenza del
programma di formazione professionale 1996/ 97, con riguardo all attivita
concorsuale, e fissata dal 1 dicembre 1996 al 31 luglio
1997.](3)
[2. Al fine di assicurare la
piena fruizione delle risorse comunitarie e statali disponibili e a parziale
modifica di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre
1978, n. 54 e dall art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, il
programma di formazione professionale 1996/ 97, così come approvato dal
Consiglio regionale, viene attuato secondo le modalita indicate al successivo
comma 3, per la parte riservata all attivita
convenzionata;](4)
[3. L Assessore alla formazione
professionale e autorizzato, previa delibera di criteri della Giunta
regionale:
a) ad affidare e avviare, a far
tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi richiesti
dagli enti gestori, in possesso delle strutture e attrezzature idonee, che hanno
operato in regime di convenzione con la Regione per l anno formativo 1995/ 96
purche l attivita formativa proposta dagli stessi sia compatibile rispetto
agli assi e sub - assi individuati dal programma 1996/97 nella parte riservata
all attivita convenzionata;
b) a porre in essere tutti gli
atti preparatori, propedeutici e funzionali finalizzati all attuazione di
quanto previsto dalla precedente lettera a) e subordinando l efficacia degli
stessi all entrata in vigore della presente legge.](5)
[4. L accettazione dell
attivita affidata, con l impegno al rispetto degli obblighi sanciti dalle
disposizioni legislative e amministrative della Regione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell Ente sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione
prevista dall art. 13 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. Per le
rimanenti attivita si applicano le modalita operative previste dal programma
1996/97.](6)
[5. Sono abrogati gli artt. 1 e 2
della legge regionale 19 luglio 1994, n. 26. L Assessore alla formazione
professionale e abilitato a definire i rapporti e le questioni pendenti in
relazione alle attivita effettuate o da effettuarsi da parte degli enti gestori
sulla base della legislazione previgente.](7)
Art. 15(Contributo a sostegno della FAO) 1. Al fine di contribuire al sostegno di progetti rivolti ad
alleviare la fame nel mondo, tema oggetto di specifico approfondimento nel corso
di un vertice mondiale a Roma, viene disposta l erogazione di un apposito
contributo in favore della FAO.
2, Per l anno 1996 viene a tal fine iscritta la somma di lire
100 milioni sul capitolo 0782025 con corrispondente riduzione del capitolo
0781030.
3. Per gli anni successivi si provvedera in sede di
predisposizione dei rispettivi bilanci, utilizzando le eventuali risorse
finanziarie rimaste inutilizzate da parte dei Comuni e degli Enti destinatari
dei fondi stessi.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|