Legge Regionale 22 gennaio 1997, n. 5 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 1(Oggetto del
tributo) 1. Il tributo speciale istituto
dall art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai
rifiuti di cui all art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili:
a) conferiti in
discarica;
b) smaltiti tal quali in
impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in
depositi incontrollati.
Art. 2(Soggetto
passivo) 1. Il tributo e dovuto dal 1
gennaio 1996:
a) dal gestore dell impresa di
stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di
incenerimento senza recupero di energia.
2. Il tributo e altresi dovuto
da chiunque esercita attivita di discarica abusiva e da chiunque abbandona,
scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L utilizzatore a qualsiasi
titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la
discarica abusiva e tenuto in solido al pagamento del tributo ove non dimostri
di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura
regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.
Art. 3(Base imponibile e
determinazione del tributo) 1. La base imponibile del
tributo e costituita dalla quantita dei rifiuti determinata sulla base delle
annotazioni effettuate nei registri di cui all art. 3, comma 28, della legge n.
549 del 1995, alla cui tenuta sono obbligati tutti i gestori di impianti
pubblici e privati di discarica di rifiuti.
2. E fatto obbligo ai gestori
di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantita di rifiuti riferite alla
tipologia indicata nell art. 3, commi 29 e 40, della succitata
legge.
3. Il tributo e determinato
secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549 del
1995.
4. Ai fini dell applicazione
del tributo di stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitata in forza di
ordinanza sindacale ex art. 12 del dpr n. 915 del 1982 equivale allo stoccaggio
in discarica autorizzata a norma degli artt. 6 e 10 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
5. Ove non sia possibile, in
sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa
si presume coincidente con la data dell accertamento
medesimo.
6. Nei casi in cui, in sede di
accertamento, non risulti possibile rilevare la quantita e la tipologia dei
rifiuti stoccati nell anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui
registri di carico e scarico, il tributo e commisurato al peso complessivo dei
rifiuti presenti in discarica. La quantificazione ponderale e rimessa a
specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente
della Regione con tutti gli oneri a totale carico del gestore dell impianto. Il
medesimo accertamento peritale e disposto per la quantificazione ponderale dei
rifiuti smaltiti in discariche abusive.
7. In tutti i casi di discariche
abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l
esatta specificazione per tipologia e qualita, nonche la corretta
certificazione delle quantita dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 della
legge n. 549 del 1995, si applica l aliquota piu alta fra le diverse tipologie
in aggiunta all applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni
alla normativa di cui al dpr n. 915 del 1982.
8. L ammontare del tributo e
fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l
anno successivo.
Art. 4(Modalita di
versamento) 1. Il tributo e versato alla
Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono
state effettuate le operazioni di deposito, mediante apposito versamento su
conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicando la causale di
versamento.
2. Gli importi dei versamenti
sono arrotondati alle mille lire superiori.
3. E data facolta alla Giunta
regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalita di
versamento.
Art. 5(Presentazione della
dichiarazione) 1. Entro il mese successivo alla
scadenza dell ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all art. 2
della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia
contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della
ditta e generalita del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o
dell impianto di incenerimento;
c) quantita complessive dei
rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto cosi come previsto dal
comma 29 della legge n. 549 del 1995;
d) indicazione dei versamenti
effettuati.
2. La dichiarazione deve essere
presentata all Ufficio finanze della Regione allegando copia dei versamenti
effettuati. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di
presentazione, il timbro a data apposto dall ufficio postale
accettante.
3. Una delle predette copie e
trasmessa, a cura dell Ufficio finanze, alla Provincia ove sono ubicati la
discarica e l impianto di incenerimento.
4. Lo schema tipo della
dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione e approvato dalla
Giunta regionale.
5. Le dichiarazioni presentate
in difformita allo schema di cui al comma 4 sono da considerarsi
nulle.
Art. 6(Accertamento e contestazione
delle violazioni tributarie) 1. Le violazioni alla presente
legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge 549 del 1995,
oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all art. 7 della
legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1
redigono apposito processo verbale che dovra essere trasmesso, a cura degli
uffici dai quali dipendono, al competente Ufficio regionale del contenzioso
entro trenta giorni dalla data della sua redazione.
3. La predetta struttura
tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con
l invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena
pecuniaria.
La contestazione della
violazione, con l invito al pagamento, e notificata all interessato a mezzo
raccomandata AR.
4. Nel caso in cui dagli atti d
ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l accertamento e la
contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma
2.
Art. 7(Applicazione delle pene
pecuniarie) 1. Contro gli atti di
contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli
interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una
somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l ammontare del
tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell
atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere
rimborsate.
2. Entro lo stesso termine di
trenta giorni di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all
Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato
pagamento della somma richiesta, il suddetto Ufficio, esaminate le eventuali
controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l accertamento emette
motivata ordinanza - ingiunzione di pagamento con l applicazione delle pene
pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto e a tutti gli
effetti definitivo. Se dall esame delle controdeduzioni il tributo risulta
assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone
comunicazione all interessato.
Art. 8(Ricorsi) 1. Avverso l ordinanza -
ingiunzione e ammessa l impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro sessanta giorni dalla data di
notificazione dell atto che si intende impugnare.
Art. 9(Sanzioni) 1. Alle sanzioni previste dalla
legge n. 549 del 1995 si aggiungono le seguenti:
a) per le dichiarazioni
presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine
previsto dal precedente art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila
a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni e equiparato alla
omessa dichiarazione;
b) nel caso in cui i soggetti
obbligati neghino l accesso di cui al comma 33 dell art. 3 della legge n. 549
del 1995 agli aventi titolo a norma del precedente art. 6 o, comunque, non
esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli,
si applica la sanzione da lire due milioni a lire dodici
milioni.
Art. 10(Riscossione coattiva -
Iscrizione a ruolo) 1. Qualora l interessato
non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilito dall ordinanza d
ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procedera
alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante l iscrizione
nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli artt. 68 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive
modificazioni.
Art. 11(Decadenza e
rimborsi) 1. L accertamento delle
violazioni alla presente legge puo essere eseguito entro il termine di
decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e stata commessa la
violazione.
2. Il contribuente puo chiedere
la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine
di decadenza di tre anni a decorrere dal primo giorno di pagamento, con istanza
in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria
regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede,
quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall ufficio postale
accettante.
3. La Regione trasmette copia
dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le
discariche a giustificazione delle trattenute di cui all art.
14.
Art. 12(Comunicazioni) 1. Gli enti competenti al
rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di
incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia
comunicano all Ufficio finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro
trenta giorni dalla data del rilascio.
2. Sono parimenti comunicate,
entro il termine previsto dal comma 1, le modifiche alle autorizzazioni in
essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell art. 5 della
presente legge.
Art. 13(Autorita
competente) 1. L applicazione delle
pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative e di competenza del
dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge
regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale 9 giugno 1980,
n. 65.
Art. 14(Quota in favore delle
Province) 1. Una quota pari al dieci per
cento del tributo riscosso e dovuta alla Province ed e ripartita tra le stesse
con deliberazione della Giunta regionale in ragione del gettito accertato
riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio
di ciascuna provincia.
2. La suddetta quota viene
corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai
sensi dell art. 11, comma 3.
3. Ai fini dell attribuzione
alle Province della quota di cui al comma 1, e istituito apposito capitolo
nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione.
Art. 15(Fondo per la minore produzione
dei rifiuti) 1. Per le finalita di cui all
art. 3, comma 27, della legge statale, e istituito un apposito fondo costituito
dal gettito derivante dall applicazione del tributo, al netto della quota
spettante alle Province.
2. L impiego delle risorse
affluite al predetto fondo e disposto con delibera della Giunta
regionale.
3. Il Consiglio regionale, con
la legge di bilancio, destina almeno il cinquanta per cento delle entrate, al
netto delle risorse spettanti alle Province e dell ammontare del fondo di cui
ai commi 1 e 2, per finanziare progetti dei Comuni, presentati in forma singola
o associata, di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati
riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/ o fertilizzanti cosi come
previsto all art. 3, comma 5, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13, di
raccolta differenziata dei rifiuti di bonifica di siti inquinanti o degradati. I
progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio e devono indicare costi e benefici secondo
parametri di efficienza ed economicita delle iniziative, con particolare
riferimento ai benefici prevedibili per gli utenti.
4. Con la stessa delibera di cui
al comma 2 viene disposta la destinazione della quota parte del fondo,
corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a
investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo
soggetto al tributo.
5. Il fondo e allocato in
apposito capitolo, allo scopo istituito, dello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione, denominato Fondo per la minore produzione di
rifiuti e per le altre finalita previste dall art. 3, comma 27, della legge n.
459 del 1995.
Art. 16(Norme transitorie e di prima
applicazione) 1. Per l anno 1996 il tributo
e dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 38 dell articolo 3 della
legge statale.
2. In sede di prima applicazione
della presente legge, i soggetti di cui all art. 2, comma 3, sono esenti dalla
responsabilita, relativamente alle sanzioni amministrative previste dallart.
3, comma 32, della legge n. 459 del 1995, qualora gli stessi abbiano provveduto
entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il
tributo sara determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati
nella discarica abusiva.
3. La suddetta denuncia e
presentata alla Regione, che provvedera a inviare tempestivamente copia alla
Provincia territorialmente competente.
4. Gli enti competenti al
rilascio della autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di
incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia
comunicano alla struttura regionale di cui all art. 5, comma 2, le
autorizzazioni gia rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 17(Norme
finali) 1. Per quanto non disposto dalla
presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 549 del 1995 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L applicazioni delle
sanzioni amministrative di cui all art. 9, lett b), decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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