Legge Regionale 22 gennaio 1997, n. 5 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.(1) (2)
Art. 1(Oggetto del tributo)(3) [1. Il tributo speciale istituto dall art. 3, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai rifiuti di cui all art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i
fanghi palabili: a) conferiti in discarica; b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.]
Art. 2(Soggetto passivo)(4) [1. Il tributo e dovuto dal 1 gennaio 1996:
a) dal gestore dell impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di
energia.
2. Il tributo e altresi dovuto da chiunque esercita attivita
di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito
incontrollato di rifiuti.
3. L utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il
proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva e tenuto in
solido al pagamento del tributo ove non dimostri di aver presentato denuncia di
discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della constatazione
delle violazioni di legge.]
Art. 3(Base imponibile e determinazione del tributo)(5) [1. La base imponibile del tributo e costituita dalla quantita
dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di
cui all art. 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, alla cui tenuta sono
obbligati tutti i gestori di impianti pubblici e privati di discarica di
rifiuti.
2. E fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui
al comma 1 le quantita di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell art.
3, commi 29 e 40, della succitata legge.
3. Il tributo e determinato secondo il disposto dei commi 29,
38 e 39 della legge n. 549 del 1995.
4. Ai fini dell applicazione del tributo di stoccaggio dei
rifiuti in discarica esercitata in forza di ordinanza sindacale ex art. 12 del
dpr n. 915 del 1982 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma
degli artt. 6 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare
la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data
dell accertamento medesimo.
6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti
possibile rilevare la quantita e la tipologia dei rifiuti stoccati nell anno
di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico,
il tributo e commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica.
La quantificazione ponderale e rimessa a specifico accertamento peritale
disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con tutti gli oneri
a totale carico del gestore dell impianto. Il medesimo accertamento peritale e
disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche
abusive.
7. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non
abusive i cui registri, comunque, non consentano l esatta specificazione per
tipologia e qualita, nonche la corretta certificazione delle quantita dei
rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 della legge n. 549 del 1995, si applica
l aliquota piu alta fra le diverse tipologie in aggiunta all applicazione
della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al dpr n.
915 del 1982.
8. L ammontare del tributo e fissato con legge regionale da
adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l anno successivo.]
Art. 4(Modalita di versamento)(6) [1. Il tributo e versato alla Regione, entro il mese successivo
alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di
deposito, mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla
Regione Puglia indicando la causale di versamento.
2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire
superiori.
3. E data facolta alla Giunta regionale di indicare, con
apposita deliberazione, eventuali altre modalita di versamento.]
Art. 5(Presentazione della dichiarazione)(7) [1. Entro il mese successivo alla scadenza dell ultimo
trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all art. 2 della presente legge
sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti
dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalita del legale
rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell impianto di
incenerimento;
c) quantita complessive dei rifiuti conferiti, distinte per
tipologia di rifiuto cosi come previsto dal comma 29 della legge n. 549 del
1995;
d) indicazione dei versamenti effettuati.
2. La dichiarazione deve essere presentata all Ufficio finanze
della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione
per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto
dall ufficio postale accettante.
3. Una delle predette copie e trasmessa, a cura dell Ufficio
finanze, alla Provincia ove sono ubicati la discarica e l impianto di
incenerimento.
4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni
per la compilazione e approvato dalla Giunta regionale.
5. Le dichiarazioni presentate in difformita allo schema di
cui al comma 4 sono da considerarsi nulle.]
Art. 6(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)(8) (9) [1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai
soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai
funzionari delle strutture regionali di cui all’art. 7 della legge regionale 9
giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo
verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono al
Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua
redazione.
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della
violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con
invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione
amministrativa.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il
trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della
sanzione indicata nell’atto di contestazione.
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre
deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle suddette
deduzioni l’atto di contestazione di cui al comma 3 si considera provvedimento
di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie entro il termine
di sessanta giorni.
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è
ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni decorre dal
provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di
decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette
deduzioni.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e integrazioni.]
(8) Gli originali articoli 6 e 7 sono stati unificati nel presente articolo 6 dall'.art. 58 dalla l.r. 14/98, Il testo originario era così formulato: 1. Le violazioni alla presente
legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge 549 del 1995,
oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all' art. 7 della
legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1
redigono apposito processo verbale che dovra' essere trasmesso, a cura degli
uffici dai quali dipendono, al competente Ufficio regionale del contenzioso
entro trenta giorni dalla data della sua redazione.
3. La predetta struttura
tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con
l' invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena
pecuniaria.
La contestazione della
violazione, con l' invito al pagamento, e' notificata all' interessato a mezzo
raccomandata AR.
4. Nel caso in cui dagli atti d'
ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l' accertamento e la
contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma
2.(9) Legge abrogata dalla l.r. 38/2011, art. 7, comma 32
Art. 7(Applicazione delle pene
pecuniarie)(10) (11) Vedi articolo 6
(10) Gli originali articoli 6 e 7 sono stati unificati nell' articolo 6 dall'.art. 58 dalla l.r. 14/98. L'art 7 era cosi fornulato: 1. Contro gli atti di
contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli
interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una
somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l' ammontare del
tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'
atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere
rimborsate.
2. Entro lo stesso termine di
trenta giorni di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all'
Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato
pagamento della somma richiesta, il suddetto Ufficio, esaminate le eventuali
controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l' accertamento emette
motivata ordinanza - ingiunzione di pagamento con l' applicazione delle pene
pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto e' a tutti gli
effetti definitivo. Se dall' esame delle controdeduzioni il tributo risulta
assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone
comunicazione all' interessato. (11) Legge abrogata dalla l.r. 38/2011, art. 7, comma 32
Art. 8(Ricorsi)(12) [1. Avverso l ordinanza - ingiunzione e ammessa l impugnazione davanti alle
Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell atto che si intende impugnare.]
Art. 9(Sanzioni)(13) [1. Alle sanzioni previste dalla legge n. 549 del 1995 si
aggiungono le seguenti:
a) per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore
a trenta giorni rispetto al termine previsto dal precedente art. 5, si applica
la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a
trenta giorni e equiparato alla omessa dichiarazione;
b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l accesso di
cui al comma 33 dell art. 3 della legge n. 549 del 1995 agli aventi titolo a
norma del precedente art. 6 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la
necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da
lire due milioni a lire dodici milioni.]
Art. 10(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)(14) [1. Qualora l interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come
stabilito dall ordinanza d ingiunzione sia per il contenzioso tributario che
amministrativo, si procedera alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni
previste, mediante l iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli
artt. 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43 e successive modificazioni.]
Art. 11(Decadenza e rimborsi)(15) [1. Laccertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque (16) anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2. Il contribuente può richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dallufficio postale accettante. 3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui allart. 14.]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 38/2011, art. 7, comma 32(16) . Termine così modificato dalla l.r. 29/99, art. 1, comma 2. Precedentemente il termine era di tre anni.
Art. 12(Comunicazioni)(17) [1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla
gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della
legislazione statale e regionale in materia comunicano all Ufficio finanze
della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dalla data del
rilascio.
2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal
comma 1, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di
cui alle lettere a) e b) dell art. 5 della presente legge.]
Art. 13(Autorita competente)(18) (19) [1. L applicazione delle
pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative e di competenza del
dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge
regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale 9 giugno 1980,
n. 65.]
Art. 14(Quota in favore delle Province)(20) (21) [1. Una quota pari al dieci per cento del tributo riscosso e
dovuta alla Province ed e ripartita tra le stesse con deliberazione della
Giunta regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche e
agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.
2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme
eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell art. 11, comma 3.
3. Ai fini dell attribuzione alle Province della quota di cui
al comma 1, e istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione.]
Art. 15(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)(22) (23) [1. Per le finalita di cui all art. 3, comma 27, della legge
statale, e istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall
applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.
2. L impiego delle risorse affluite al predetto fondo e
disposto con delibera della Giunta regionale.
3. Il Consiglio regionale, con la legge di bilancio, destina
almeno il cinquanta per cento (24) delle entrate, al netto
delle risorse spettanti alle Province e dell ammontare del fondo di cui ai
commi 1 e 2, per finanziare progetti dei Comuni, presentati in forma singola o
associata, di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati
riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti così come
previsto all art. 3,
comma 5, della legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13, di raccolta differenziata dei rifiuti di
bonifica di siti inquinanti o degradati. I progetti devono essere presentati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e
devono indicare costi e benefici secondo parametri di efficienza ed economicita
delle iniziative, con particolare riferimento ai benefici prevedibili per gli
utenti.
4. Con la stessa delibera di cui al comma 2 viene disposta la
destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante
dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale
riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
5. Il fondo e allocato in apposito capitolo, allo scopo
istituito, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione,
denominato Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalita
previste dall art. 3, comma 27, della legge n. 459 del 1995.]
Art. 16(Norme transitorie e di prima applicazione)(25) [1. Per l anno 1996 il tributo e dovuto nella misura minima,
ai sensi del comma 38 dell articolo 3 della legge statale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i
soggetti di cui all art. 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilita,
relativamente alle sanzioni amministrative previste dallart. 3, comma 32, della
legge n. 459 del 1995, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno
1996 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il tributo sara
determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica
abusiva.
3. La suddetta denuncia e presentata alla Regione, che
provvedera a inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente
competente.
4. Gli enti competenti al rilascio della autorizzazioni alla
gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della
legislazione statale e regionale in materia comunicano alla struttura regionale
di cui all art. 5, comma 2, le autorizzazioni gia rilasciate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
Art. 17(Norme finali)(26) [1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le
disposizioni della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all
art. 9, lett b), decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
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